Cassazione Sentenza n. 6017 del 2019

Nel caso oggetto di analisi il Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza – ingiunzione emessa a seguito di accertamento della violazione dell’art. 142, comma 7, codice della strada.
In appello, il Tribunale di Ivrea quale giudice competente, aveva confermato la soccombenza del ricorrente in primo grado ribadendo l’utilizzabilità della documentazione relativa all’accertamento dell’infrazione prodotta dall’organo accertatore e l’irrilevanza delle questioni relative alla mancata contestazione immediata dell’eccesso di velocità.
Il conducente del veicolo sanzionato presenta quindi ricorso per Cassazione contestando, tra i vari motivi, l’utilizzazione della documentazione prodotta dal Comune di Balangero (quale organo accertatore) poiché prodotta da un soggetto non regolarmente costituito in giudizio ma bensì utilizzata dalla Prefettura (regolarmente costituita sia in primo grado che in appello) che non aveva provveduto a depositare documentazione nel rispetto dei termini perentori del primo e del secondo grado di giudizio.
La Corte di Cassazione sul punto dichiara infondate le eccezioni: l’ampiezza dei poteri istruttori riconosciuta al giudice dell’opposizione a sanzione amministrativa converge nell’orientamento che ritiene utilizzabili i documenti prodotti – su richiesta del giudice di primo grado entro il termine fissato – dell’Ente Territoriale che aveva accertato l’infrazione stradale, pur non essendo detto Ente l’autorità che aveva emesso il provvedimento oggetto di opposizione. Si deve pertanto ribadire il principio secondo il quale, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull’amministrazione l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito, ma la sua inerzia processuale non determina l’automatico accertamento dell’infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell’intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d’ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari.
Il ricorrente poi con ulteriore motivo di opposizione ripropone il tema della mancata contestazione immediata della violazione. Secondo il ricorrente il Tribunale (quale giudice di appello) aveva erroneamente fatto riferimento alla tipologia dell’apparecchio di rilevazione della velocità, laddove, come affermato dal giudice di primo grado, la violazione del limite di velocità era stata accertata con pattuglia costituita da un solo agente. Il Tribunale aveva omesso di considerare il fatto decisivo che l’apparecchiatura di rilevamento della velocità non era automatica – richiedendo appunto la presenza di un agente. L’eccezione viene considerata inammissibile poiché si tratta di una richiesta di un nuovo esame degli elementi di prova, ossia una attività processuale che non può riguardare in alcun modo i giudici di Cassazione.
Per le ragioni di cui sopra dunque la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’automobilista già soccombente in primo e secondo grado confermando l’utilizzabilità di documenti probatori forniti non direttamente dalla Prefettura resistente nei due giudizi di merito.

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