Nel caso di specie il Ministero dell’Interno presenta ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Genova in accoglimento dell’opposizione avverso un’ordinanza ingiunzione del prefetto che aveva ritenuto responsabile il legale rappresentante di una S.r.l. della violazione di cui all’art. 126 bis (omessa comunicazione dati del conducente di un veicolo) in base al rilievo secondo cui il legale rappresentante della società opponente comunicando alla Polizia Stradale di Savona una nota in cui faceva presente che “avendo utilizzato il veicolo di proprietà aziendale durante il mese di agosto con tutta la famiglia ed essendosi alternato alla guida del mezzo con la moglie” non era in grado di individuare che fosse alla guida al momento della violazione dei limiti di velocità.
Secondo il tribunale genovese, il legale rappresentante della società sanzionata, inviando la suddetta comunicazione avrebbe tenuto una condotta sufficientemente collaborativa da scriminare la sanzione dell’omessa comunicazione dei dati del conducente.
La Corte di Cassazione chiamata a discutere il ricorso avverso la sentenza del tribunale presentato dal Ministero dei Trasporti ha subito precisato come in tema di sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 126 bis secondo comma del Codice della Strada, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché di tutti i soggetti terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione e pertanto in caso di omessa comunicazione risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilanza sull’affidamento del veicolo stesso.
Occorre però, in merito a questo principio cardine, distinguere tra la condotta del proprietario del veicolo che non risponda alla richiesta di comunicazione dell’identità del conducente e la condotta del proprietario del veicolo che a tale richiesta risponda adducendo una valida giustificazione della propria non conoscenza dell’identità del conducente; infatti è stato lo stesso legislatore, con la legge 286/2006, a modificare il sesto periodo del comma 2 dell’art. 126 bis del codice della strada, limitando la punibilità dell’omessa comunicazione dei dati personali e della patente del conducente all’ipotesi che tale comunicazione venga omessa “senza giustificato e documentato motivo”. E quindi, nel caso concreto oggetto della nostra analisi, si tratta di stabilire se il motivo per il quale il proprietario del veicolo ha dichiarato di non conoscere l’identità del conducente sia, in primo luogo, documentato e in subordine giustificato.
La clausola generale del giustificato motivo va dunque, secondo la suprema corte, riempita di concretezza e dunque non può ritenersi giustificato il proprietario che dichiari di ignorare chi sia il conducente del veicolo senza aver dimostrato quali misure egli abbia adottato per conservare la memoria di chi abbia detenuto il veicolo. E quindi, prosegue la Cassazione, può rientrare nella nozione giuridica di giustificato motivo soltanto il caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile che impedisca al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento, nonostante egli abbia adottato misure idonee.
In conclusione dunque la Corte accoglie il ricorso presentato dal Ministero dell’interno, annullando la sentenza precedentemente essa dal tribunale di Genova.