Il veicolo, anche se in regime di comproprietà, va sottoposto a confisca se si viene colti alla guida in stato di ebbrezza.
Pronunciandosi su una vicenda in cui il giudice, accogliendo la richiesta di patteggiamento dell’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, aveva tuttavia omesso di applicare la sanzione accessoria della confisca del veicolo, la Corte di Cassazione (con sentenza n. 40957 del 2015), nell’accogliere la richiesta del Procuratore Generale che aveva impugnato la sentenza per non avere il giudice disposto la confisca obbligatoria del veicolo, ha affermato che l’appartenenza non in esclusiva proprietà a terza persona del mezzo non ne esclude la possibilità di confisca e che pertanto la comproprietà di terzo non rappresenta una causa ostativa all’applicazione della misura sanzionatoria.
Pronunciandosi su una vicenda in cui il giudice, accogliendo la richiesta di patteggiamento dell’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, aveva tuttavia omesso di applicare la sanzione accessoria della confisca del veicolo, la Corte di Cassazione (con sentenza n. 40957 del 2015), nell’accogliere la richiesta del Procuratore Generale che aveva impugnato la sentenza per non avere il giudice disposto la confisca obbligatoria del veicolo, ha affermato che l’appartenenza non in esclusiva proprietà a terza persona del mezzo non ne esclude la possibilità di confisca e che pertanto la comproprietà di terzo non rappresenta una causa ostativa all’applicazione della misura sanzionatoria.
Nel caso in esame il P.G. si doleva per l’omessa pronuncia sulla sanzione accessoria della confisca dell’autovettura poiché il veicolo risultava essere in regime di comproprietà tra l’imputato ed una terza persona estranea al reato – richiamando l’art. 186, comma 2 lett. C, sesto periodo del Codice della Strada.
In particolare la doglianza si fondava sul fatto che dagli atti processuali emergeva che l’autovettura con cui era stato commesso il reato ascritto era in comproprietà tra un terzo e l’imputato; si eccepiva dunque l’errore commesso dal giudice di primo grado nell’aver ritenuto non confiscabile l’autoveicolo solamente perché non di proprietà piena ed esclusiva dell’imputato.La Cassazione, in accoglimento delle argomentazioni sostenute dal Procuratore Generale, afferma che l’appartenenza non in esclusiva proprietà a terza persona del mezzo non ne esclude la possibilità di confisca in quanto la normativa che regolamenta l’istituto conduce ad escludere che la comproprietà del veicolo, con un terzo estraneo, sia di ostacolo all’applicazione della misura stessa, in quanto nel solo caso in cui il veicolo appartenga integralmente ad un terzo, la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità e nell’uso dello stesso può dirsi attenuata, rimanendo, in caso contrario, integra in caso di comproprietà.
In particolare la doglianza si fondava sul fatto che dagli atti processuali emergeva che l’autovettura con cui era stato commesso il reato ascritto era in comproprietà tra un terzo e l’imputato; si eccepiva dunque l’errore commesso dal giudice di primo grado nell’aver ritenuto non confiscabile l’autoveicolo solamente perché non di proprietà piena ed esclusiva dell’imputato.La Cassazione, in accoglimento delle argomentazioni sostenute dal Procuratore Generale, afferma che l’appartenenza non in esclusiva proprietà a terza persona del mezzo non ne esclude la possibilità di confisca in quanto la normativa che regolamenta l’istituto conduce ad escludere che la comproprietà del veicolo, con un terzo estraneo, sia di ostacolo all’applicazione della misura stessa, in quanto nel solo caso in cui il veicolo appartenga integralmente ad un terzo, la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità e nell’uso dello stesso può dirsi attenuata, rimanendo, in caso contrario, integra in caso di comproprietà.
Da ciò quindi l’accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, con conseguente annullamento sul punto relativo all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca dell’autovettura, confisca che la Cassazione ha disposto, trattandosi di misura obbligatoria che pertanto non può esser soggetta ad alcuna scelta discrezionale.