La contestazione del ruolo esattoriale

Poniamo all’attenzione dei lettori una sentenza che richiama una circostanza piuttosto frequente in tema di cartelle esattoriali: il caso in cui l’atto richiamato nel dettaglio degli addebiti della Cartella (ad esempio una multa, un bollo ecc.) non sia stato regolarmente notificato.
Analizziamo la fattispecie concreta; il contribuente impugna la sentenza del Giudice di Appello pubblicata nel 2013 con cui veniva rigettato l’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che a sua volta aveva respinto la citazione in opposizione ad una Cartella Esattoriale.
Il contribuente aveva dedotto nei propri scritti difensivi che il verbale di accertamento di violazione sotteso alla cartella di pagamento non era mai stato notificato e pertanto il credito indicato nella cartella esattoriale andava considerato estinto.

La contestazione del ruolo esattoriale

Al riguardo il Comune di Roma (ente impositore della sanzione) costituendosi in giudizio depositava una copia della relata di notifica del verbale di accertamento di violazione indicato nel dettaglio degli addebiti della Cartella Esattoriale successivamente emessa priva di qualsiasi riferimento grafico attestante la regolare circolazione della raccomandata.
Sul punto il ricorrente eccepiva come la cartolina attestante la notifica del verbale di accertamento fosse completamente priva di qualsiasi timbro o sottoscrizione e pertanto da considerarsi nulla.

Cassazione sentenza n. 15154 del 2016

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15154 del 2016, considera il ricorso presentato dal contribuente fondato e lo accoglie per le seguenti ragioni:
a) per quanto riguarda la notifica del verbale richiamato nella cartella esattoriale, che nel caso specifico il Comune di Roma sostiene essersi perfezionata ai sensi dell’art. 149 cpc, è necessario dare la prova dell’invio della raccomandata che informa il destinatario dell’avvenuto deposito a seguito del primo fallito tentativo di notifica dell’atto.
b) Occorre depositare in giudizio la ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione della CAD (Comunicazione di Avvenuto Deposito), tale prova viene assolta fornendo il numero riportato sull’avviso di ricevimento della notifica.

Nel caso di specie il comune non ha depositato la ricevuta dell’esito della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD), di conseguenza la prova della regolare notifica della violazione, quale atto presupposto della Cartella Esattoriale, non è stata fornita e quindi il regolare procedimento di notifica non è stato completato.

Conseguentemente a quanto emerso dall’analisi dei documenti depositati in giudizio quindi è stata confermata l’assenza di regolare notifica dell’atto presupposto alla cartella esattoriale e quindi la pretesa creditizia è effettivamente estinta.

Pertanto, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, annulla la cartella esattoriale impugnata con condanna alle spese processuali del Comune di Roma.

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