Divieto temporaneo di sosta, quando la multa è nulla

Torniamo a parlare di divieti temporanei di sosta citando la sentenza n. 11561/12, con cui il Giudice di Pace di Palermo ha annullato il verbale ritenendo che l’apposizione della segnaletica provvisoria sia avvenuta in violazione dei criteri previsti dall’ art. 6 del Codice della Strada, secondo cui al fine di: “vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, bisogna renderlo noto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati”.

Giudice di Pace di Palermo Sent. n. 11561/12

VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 nella causa iscritta al n. 11561/12 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da

Barba Monica, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuliano Delle Vedove, presso il cui studio, sito in via E. Amari 140, ha eletto domicilio

opponente

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore

opposto

Oggetto : O. S. A.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 01/10/12, l’odierno opponente impugnava il verbale di contestazione n. H2070767/2012 (protocollo 159515/2012), elevato dal Comando di Polizia Municipale di Palermo il 22/05/12, per la violazione degli artt. 7 co. 1, 14 e 159 C.d.s. (“lasciava il veicolo in sosta senza osservare il divieto imposto dal segnale stradale (cartello mobile) di rimozione forzata del veicolo“), eccependo che il cartello mobile di sosta vietata veniva collocato in violazione dell’art. 6 co. 4 lett. f) del C.d.s., ed in tal senso produceva originale dell’avviso di violazione, ove si evince che detto divieto discendeva dall’O.D. n. 549 del 21.05.12.

Orbene, la succitata normativa dispone al riguardo che “ l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza….vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati”.

L’obbligo delle 48 ore precedenti l’inizio del divieto è imposto dunque all’ente proprietario della strada e va a tutela di chi può avere parcheggiato il veicolo prima dell’apposizione fisica del divieto, proprio in ragione della temporaneità od occasionalità del divieto (che è motivato da ragioni tecniche o di pulizia delle strade).

Di contro, per l’utente della strada i segnali devono essere rispettati fin dalla percezione della prescrizione imposta ovvero, fin dal momento in cui il divieto è collocato in loco e l’utente della strada ne ha conoscenza diretta.

Alla luce di quanto rilevato, e come documentalmente provato, ex art. 2697 c.c., dall’opponente, l’impugnato verbale risulta emesso in violazione dell’art. 6 co. 4 lett. f) del C.d.s., e – in ultima analisi – dell’art. 1 della legge 689/81, disposizione che regolamenta il principio di legalità in subiecta materia.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 co. 4 c.p.c, nell’importo di € 50,86.

P. Q. M.

Visti gli artt. 22 e 23 della L. 689/81 ;

Accoglie l’opposizione proposta da Barba Monica, come sopra rappresentata e difesa, in data 01/10/12, in quanto giuridicamente fondata.

Annulla conseguentemente il verbale di contestazione n. H2070767/2012 (protocollo 159515/2012), elevato dal Comando di Polizia Municipale di Palermo il 22/05/12.

Condanna il Comune di Palermo alla refusione delle spese processuali, ammontanti ad € 50,86, in favore dell’opponente, Sig.ra Barba Monica.

Cosi’ deciso in Palermo il 14/10/2012.

Il Giudice di Pace Dott. Vincenzo VITALE

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