Con una interessante sentenza del Tar Campania (n. 308 del 2015) si puntualizza un fondamentale principio in tema di riscossione coattiva: la cartella esattoriale costituisce il presupposto di procedure esecutive e la richiesta di accesso ad essa è strumentale alla tutela dei diritti del contribuente.
In conseguenza di ciò la cartella esattoriale deve essere rilasciata, in copia conforme all’originale, dalla società concessionaria, al contribuente che abbia proposto o voglia proporre ricorso avverso atti esecutivi iniziati nei suoi confronti.
In conseguenza di ciò la cartella esattoriale deve essere rilasciata, in copia conforme all’originale, dalla società concessionaria, al contribuente che abbia proposto o voglia proporre ricorso avverso atti esecutivi iniziati nei suoi confronti.
Al riguardo, argomenta il giudice amministrativo, non è sufficiente il mero deposito in carta semplice degli estratti di ruolo, poiché vanno esibiti gli atti in formato integrale e con documentazione conforme all’originale poiché il contribuente essendo titolare di un interesse concreto deve poter conoscere in modo pieno ed esaustivo tutte le fasi che hanno portato alla formazione del ruolo e dalla cui analisi possano eventualmente emergere vizi sostanziali o procedimentali.Non può dunque negarsi il diritto al debitore di acquisire copia delle cartelle esattoriali richieste semplicemente eccependo, in base alla prescrizione di legge, che il concessionario debba conservare per soli cinque anni la matrice e la copia della cartella richiesta.
Al contrario il concessionario per la riscossione dei tributi (Equitalia) ha l’obbligo di ricercare gli originali delle cartelle esattoriali nei propri archivi e di consentirne l’accesso, salvo che lo stesso agente per la riscossione non dichiari, esibendo prove documentali certe a conferma della dichiarazione, che non è più in condizione di fornire gli originali o le copie conformi degli atti richiesti.