Parliamo della Sentenza della Corte di Cassazione n. 9270 del 7 maggio 2015.
In particolare, con questa sentenza, la Suprema Corte, ha ribadito che l’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla specifica comunicazione al contribuente è nulla.
Tale nullità deriva dalla violazione dell’obbligo, che incombe alla pubblica amministrazione, di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale” mediante una specifica e preventiva comunicazione della prevista adozione di un atto o di un provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente sulla sfera dei diritti in capo al contribuente medesimo.
In particolare, con questa sentenza, la Suprema Corte, ha ribadito che l’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla specifica comunicazione al contribuente è nulla.
Tale nullità deriva dalla violazione dell’obbligo, che incombe alla pubblica amministrazione, di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale” mediante una specifica e preventiva comunicazione della prevista adozione di un atto o di un provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente sulla sfera dei diritti in capo al contribuente medesimo.
Quindi l’amministrazione creditrice prima di iscrivere ipoteca, ai sensi dell’art. 77, comma 2 bis, DPR 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili di sua proprietà, concedendo a quest’ultimo un termine, solitamente fissato in trenta giorni. Tale termine potrà essere utile al contribuente per esercitare le proprie difese (presentando opportune osservazioni alle pretese economiche ricevute) oppure per effettuare il pagamento di quanto dovuto senza ulteriore aggravio di costi.Nel caso di specie, il contribuente aveva impugnato l’avviso di iscrizione ipotecaria scaturente da varie cartelle di pagamento, eccependo l’illegittimità dell’iscrizione per mancata notifica dell’intimazione ad adempiere (cosi come prevista dall’art. 50 del DPR 602 del 1973).