Quando l’etilometro che segna due volte lo stesso valore

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 48840 del 2015, smentendo la tesi difensiva sulla inattendibilità del risultato dell’alcoltest vista l’identità dei valori riscontrati nelle due prove effettuate, ha affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza costituisce onere della difesa fornire una prova contraria all’accertamento, come, ad esempio, l’esistenza di vizi dello strumento utilizzato oppure l’uso di errata metodologia nell’esecuzione del test.
Si presume che una persona sia ebbra quando l’alcol assimilato superi la percentuale di 0.5 grammi per litro nel sangue; si tratta di una presunzione assoluta e quindi che non ammette prova contraria.
inoltre lo stato di ebbrezza può essere provato attraverso la relazione stilata dall’operatore intervenuto il quale, nel procedere con gli accertamenti, è tenuto ad indicare nella notizia di reato le circostanze sintomatiche attestanti l’ebbrezza.
Per l’effettuazione dell’accertamento il conducente può essere accompagnato presso il comando di polizia più vicino al fine di verificare (tramite l’utilizzo dell’etilometro) la conferma dell’esistenza di circostanze sintomatiche della guida in stato di ebbrezza (alito vinoso, linguaggio sconnesso, difficoltà di espressione verbale, occhi lucidi, difficoltà di coordinamento dei movimenti, forte euforia ecc. ecc.). Nel caso di specie il conducente aveva sostenuto che la rilevazione del tasso fosse contestabile poiché l’etilometro aveva accertato per due volte consecutive lo stesso tasso.
La Cassazione al riguardo ha precisato che il superamento delle soglie del tasso alcolemico integra una presunzione assoluta che non ammette prova contraria, inoltre la valenza probatoria del test positivo può essere contestata solamente documentando vizi o errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dall’analisi.
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