Giudice di Pace di Milano sent. n. 1376/2016: multe seriali in ztl

Si intendono per zone a traffico limitato (comunemente indicate con il semplice acronimo “ztl”) quelle aree in cui l’accesso e la circolazione sono ristrette a particolari categorie di utenti (o di veicoli) e a determinate fasce orarie.
La norma di riferimento è l’art. 7 del Codice della Strada. Inoltre l’art. 135 del Regolamento di Attuazione del Codice Stradaleprecisa come la segnaletica relativa alla ZTL sebbene abbia forma rettangolare, va intesa come cartellonistica di divieto poiché impone restrizioni alla circolazione determinando specifiche categorie di soggetti autorizzati ed orari consentiti.

Le multe seriali

L’accesso alle ztl avviene attraversando specifici varchi generalmente e costantemente vigilati da apposite telecamere, in grado di distinguere gli accessi illeciti da quelli viceversa compiuti da soggetti legittimati (in quanto titolari di specifici pass rilasciati anche a pagamento dagli uffici comunali).

Queste telecamere, tuttavia, non sono in grado di distinguere se l’autore di una violazione, entrato consapevolmente o in buona fede in una zona vietata, abbia già attraversato immediatamente prima un altro varco. La vicinanza tra i varchi e le rispettive telecamere, è, infatti, spesso talmente ridotta che basta percorrere poche centinaia di metri per attraversarne più di uno, con il risultato di vedersi poi recapitare, a distanza di qualche mese, altrettanti verbali.
Questo meccanismo può portare ad effetti davvero drastici poiché una singola infrazione può essere rilevata più e più volte generando automaticamente sanzioni per centinaia di euro.

La sentenza 1376/2016 del Giudice di Pace di Milano

Nel caso in esame, il conducente del veicolo multato chiedeva l’annullamento delle sanzioni amministrative elevate a suo carico, poiché commesse a pochi minuti di distanza l’una dall’altra, nella stessa località e nella stessa giornata (precisamente alle ore 12.39 – 12.40 – 12.41 – 12.46).

Il Giudice di Pace di Milano con la sentenza n. 1376/2016, in accoglimento della tesi prospettata dalla difesa del ricorrente, ha considerato le infrazioni ravvicinate come facenti parte di una condotta unitaria e, quindi, sanzionabili secondo il principio della continuazione della condotta criminosa.

Le ragioni della sentenza e la condotta unitaria

In tema di Codice della Strada quando vi è contiguità tra due o più accertamenti è applicabile l’art. 8 bis, comma 4, della Legge 689/1981 secondo il quale le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate quando sono commesse in tempi ravvicinati e rientrano in una programmazione unitaria assimilabile all’istituto della “continuazione” previsto nel diritto penale. In ambito penalistico parliamo di reato continuato quando un soggetto compie, con azioni od omissioni, una pluralità di violazioni regolate o dalla stessa norma di legge oppure da norme distinte. Abbiamo quindi due profili che determinano la fattispecie: il profilo soggettivo rappresentato dall’autore delle violazioni (che è sempre il medesimo) ed il profilo oggettivo rappresentato dal concorso materiale di fatti riconducibili allo stesso disegno criminoso.

Questi aspetti determinano quindi – anche nell’ambito delle sanzioni al Codice della Strada – una minore severità in sede di applicazione della pena rispetto ai casi in cui invece il concorso materiale determina una pluralità di reati differenti e distinti tra loro.
Pertanto, nel caso di specie, il ricorrente ha beneficiato di questo principio di tolleranza del regime sanzionatorio riconosciuto a suo carico, poiché il Giudice di Pace di Milano, in parziale accoglimento del suo ricorso in opposizione, ha confermato la validità di un solo verbale di accertamento di violazione ed il conseguente annullamento dei tre successivi.

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