IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO,
Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,
ha pronunciato la seguente
nella causa iscritta al n° 2016/05 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:
Opposizione a verbale di contravvenzione.
– Roberto, nato a – il – ed ivi res.te alla Via – n. – – c.f. -; RICORRENTE-CONTUMACE
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, elett.te dom.to, ex lege, in Napoli presso l’Avvocatura dello Stato; RESISTENTE-CONTUMACE
Per il ricorrente: annullare il p.v. n.70/238363 del 3/9/05 in quanto l’apparecchio autovelox 104 C/2 matricola 363401 non era munito della prescritta taratura.
– Roberto, con atto depositato il 6/8/05 a mezzo posta, proponeva opposizione avverso il p.v. n.70/238363 del 3/9/05 notificatogli immediatamente, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento dell’importo indicato per violazione al Codice della Strada.
Deduceva il ricorrente:
– che, con il p.v. notificato, gli veniva contestata l’infrazione dell’art. 142 comma 9 del D.Lgs. 30/4/92 n.285, accertata a mezzo apparecchio autovelox modello 104 C/2 – matricola 363401;
– che, nel p.v. nulla era menzionato circa l’omologazione e la taratura dell’apparecchio autovelox modello 104 C/2;
– che, l’installazione e l’utilizzazione del dispositivo di controlllo della velocità non era stata portata a conoscenza dell’utente della strada attraverso l’avviso prescritto dall’art. 4 del D.L. 20/6/02 convertito in L. 1/8/02 n.168.
Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l’udienza di comparizione delle stesse, alla quale rimanevano contumaci.
All’esito dell’udienza di rinvio, 29/3/06, il Giudicante decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 23 della l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n.534/90.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente ha impugnato il p.v. nella parte in cui non menziona la data nella quale l’apparecchio con cui è stata rilevata l’infrazione è stato sottoposto alla taratura periodica.
Da un attento esame delle norme nazionali, questo Giudice ha rilevato che i misuratori di velocità, utilizzati per controllare la velocità degli autoveicoli, devono rispettare sia le norme del Codice della Strada e sia le norme in vigore sugli apparecchi di misura.
Per quanto riguarda le norme del Codice della Strada, attualmente, valgono quelle stabilite dall’art. 45 e 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dagli artt. 192 e 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e dal D.M. 29 ottobre 1997.
La suddetta normativa mette in evidenza i seguenti aspetti riguardanti l’omologazione e l’uso degli apparecchi:
1 – “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione ed omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione” (art. 45 comma 6 del CdS);
2 – “Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato #8230;” (art. 192, comma 8 del Regolamento);
3 – “In sede di approvazione, è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, che al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%” (art. 345, comma 2 del Regolamento);
4 – “gli organi di polizia stradale interessati all’uso delle apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature stesse siano riportati gli estremi dell’approvazione rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), e a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso” (Art. 4 del D.M. 29 ottobre 1997).
Circa il mantenimento nel tempo dell’accuratezza di misura, sono previste opportune verifiche di funzionalità da eseguire ogni qual volta il dispositivo viene messo in opera, secondo una procedura di autodiagnosi che dovrebbe escludere il funzionamento in caso di errori di installazione o di puntamento.
Per gli apparecchi destinati a funzionare con l’ausilio degli operatori, ad oggi, non risultano previste tarature periodiche, risultando a tale proposito sufficienti le verifiche di funzionalità propedeutiche ad ogni installazione, e il rispetto delle prescrizioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione, come espressamente previsto dall’art. 4 del D.M. 29 ottobre 1997.
Per gli apparecchi destinati ad operare in modalità automatica, senza l’ausilio degli operatori, a tutela degli utenti, sono state invece previste verifiche periodiche con cadenza non superiore ad un anno, da parte dello stesso costruttore che risulta a ciò abilitato dalla certificazione di qualità secondo le norme ISO 9001 e seguenti (circolare del Ministero degli Interni n. 300/A/1/43252/144/5/20/3 del 30 giugno 2005).
Le norme in vigore sugli apparecchi di misura, considerano gli strumenti per il rilevamento della velocità, utilizzati nell’ambito dei controlli stradali, strumenti metrici a tutti gli effetti in quanto:
1) misurano un’unità di misura legale; (infatti, la velocità è il rapporto fra l’unità di lunghezza e l’unità del tempo, cioè tra due delle sette grandezze fondamentali del Sistema Internazionale di unità, di cui al D.P.R. 12.08.1982, n. 802 “Attuazione della Direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura”);
2) vengono usati in rapporto con terzi, in quanto il superamento della velocità massima ammessa comporta il pagamento di una sanzione amministrativa ed eventualmente anche la decurtazione di punti della patente.
Principio cardine è l’art. 11 del R.D. 23/08/1890, n. 7088 – Approvazione del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure- che stabilisce: “Ogni convenzione di quantità che non sia di solo danaro, privata scrittura, dovrà farsi in pesi o misure legali”.
Gli strumenti di misura della velocità, per poter essere utilizzati, devono rispondere ai seguenti requisiti metrologici legali:
a) decreto di ammissione a verifica metrica (“omologazione metrica”) di cui al regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure (R.D. 226/1902) approvato dal Ministero delle Attività produttive;
b) verifica “prima” e “periodica” di cui al T.U. delle leggi metriche (R.D. 7088/1890), art. 12 (i pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare e per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la “prima” e la “periodica”..).
Anche il Decreto 28 marzo 2000, n.179, “Regolamento recante norme di attuazione della 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure”, disciplina la “verificazione prima”, cioè “la verifica cui gli strumenti metrici devono essere sottoposti prima dell’immissione in commercio”.
Detto regolamento, che ha come ambito di applicazione «la verifica “prima” degli strumenti secondo i principi della garanzia della qualità e secondo la procedura della dichiarazione di conformità metrologica» (art. 2, comma 1), in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2 della legge 29 luglio 1991, n. 236, modifica nella seguente forma l’art. 13 del R.D. 7088/1890 “Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo, è sottoposto alla “prima” verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio”.
Il suddetto regolamento disciplina anche la “concessione di conformità”, cioè l’attribuzione al fabbricante della facoltà di autocertificare gli strumenti in sostituzione della verifica “prima” metrologica.
Le verifiche “prima” e “periodica” sono previste oltre che dall’art. 12 del T.U. delle leggi metriche (R.D. 7088/1890) già citato, anche dal D.M. 182/2000 “Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio”.
Quest’ultimo decreto prevede:
– all’art. 1 che: “agli effetti del presente decreto per “strumenti di misura” si intendono le misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili, nonché gli strumenti per pesare o per misurare diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale”.
Con la Circolare n. 1253611/2 del 4/06/01, il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive), alla locuzione “transazione commerciale”, ha attribuito un significato estensivo per il quale, “sono da intendersi soggetti all’obbligo della verificazione periodica tutti quegli strumenti adoperati in operazioni di pesatura e di misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo, multa, tariffa, tassa, indennità #8230;.)” e, all’art. 2, comma 1 e comma 2 ha precisato che:
– “la verificazione periodica degli strumenti di misura consiste nell’accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l’integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti”;
– “gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verificazione periodica entro sessanta giorni dall’inizio della loro prima utilizzazione e in seguito secondo la periodicità fissata nell’allegato I, che decorre dalla data dell’ultima verificazione effettuata”.
Quindi, i misuratori di velocità degli autoveicoli, tramite i quali vengono elevate sanzioni amministrative (multe), sono da considerarsi a tutti gli effetti strumenti Metrici Legali disciplinati, tra l’altro, anche dal D.M. 28 Marzo 2000 n. 182 e, pertanto, soggetti a taratura periodica da eseguirsi presso laboratori opportunamente accreditati e che forniscano garanzie d’indipendenza (Decreto Ministero Attività Produttive del 10/12/2001).
D’altro canto, l’operazione di taratura è trattata anche dalla norma UNI 30012 che al punto 3.23 la definisce come: “Insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento di misurazione, o da un sistema di misurazione, o i valori rappresentati da un campione materiale e i corrispondenti valori noti di un misurando”, ed alla nota 23 precisa che: “Il risultato di una taratura permette la stima degli errori di uno strumento di misurazione, del sistema di misura o della misura materiale o di assegnare i valori alle graduazioni di una scala arbitraria”.
Pertanto, l’operazione di taratura è necessaria, inizialmente e periodicamente, in quanto costituisce l’unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità agli “standard” (campioni nazionali) legalmente riconosciuti, ed in conseguenza anche l’unico metodo per verificare l’eventuale presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni, sia presenti al momento della consegna dello strumento da parte del fabbricante, sia intervenuti durante l’uso.
La taratura è anche prevista dalla Legge 11 agosto 1991, n.273, “Istituzione del sistema nazionale di taratura” la quale afferma che, il sistema nazionale di taratura “ha il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni” (art. 1, comma 1) e all’art. 4, comma 1 prevede che: “i centri di taratura sono costituiti da laboratori di idonea valenza tecnica e organizzativa convenzionati con gli istituti metrologici primari per l’effettuazione della taratura degli strumenti di misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali”.
Rebus sic stantibus:
– uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato;
– la taratura è l’unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste e non può essere sostituita da alcuna tolleranza forfetaria;
– non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali;
– in tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente “omologate”, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione;
– tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile e, pertanto, in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.
In ultima analisi, la taratura periodica permette, inoltre, di tenere sotto controllo la stabilità nel tempo dello strumento e di riscontrare anche gli effetti che, per esempio, un eventuale shock meccanico o termico può avere accidentalmente provocato. Ne consegue, che il valore letto dallo strumento di misura, può non rientrare più nelle tolleranze originali e, in tanti casi, il livello di accuratezza può non essere più in grado di soddisfare le esigenze della misura.
Eseguire la taratura periodica significa avere garanzia di:
– disporre di un parco strumenti sempre efficienti e affidabili;
– riferibilità metrologica per lo strumento (ciò si rende necessario qualora la misura sia considerata “critica”);
– giustificare le proprie misure in caso di contestazioni sul prodotto/servizio;
– salvaguardare, tramite misure valide e riferibili, la conformità dei prodotti/servizi.
Non essendovi difesa tecnica non vi è pronuncia sulle spese del procedimento.
La sentenza è esecutiva ex lege.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da – Roberto nei confronti del MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il p.v. n.70/238363 del 3/9/05 elevato dalla Polizia Stradale di Napoli-Fuorigrotta nei confronti di – Roberto;
2) nulla per le spese del procedimento;
3) sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Pozzuoli il 29 marzo 2006 e depositata in originale il 3 aprile 2006.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)