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In Italia le ZTL, zone a traffico limitato, sono davvero tantissime. Questo, per i guidatori, non è affatto un dato positivo. In effetti, tra le multe più diffuse nel nostro paese, ci sono proprio quelle causate dalla circolazione nelle zone vietate. Cosa ancora più grave, di solito questo tipo di infrazione è causa di molteplici contravvenzioni (sul punto può interessarvi il nostro articolo sulle multe plurime). In ogni caso, quello che oggi ci interessa, è un problema ancora più specifico che è sorto in merito a queste aree delle città. Dunque, sappiamo con certezza che, tra le categorie esonerate da questo divieto di circolazione, ci sono anche le persone con disabilità. Quello che però ha fatto sorgere dei dubbi, sia ai Comuni che ad alcuni Giudici di merito, è il seguente quesito: il diritto di accesso alle zone a traffico limitato da parte della persona disabile, è illimitato o deve soggiacere ad alcune regole? Scopriamolo insieme.
Regolamentazione delle ZTL:
Prima di entrare nel vivo della questione, è sicuramente necessario fare una breve premessa su cosa sono le ZTL e, soprattutto, come vengono regolamentate.
Le zone a traffico limitato sono aree della città soggette a delle limitazioni. Nello specifico, la circolazione delle auto è consentita solo in determinati orari, con delle eccezioni per quanto riguarda determinati tipi di mezzi di trasporto e passeggeri.
La regolamentazione di queste zone è affidata ai Comuni, come previsto dall’articolo 7 del Codice della strada. In ogni caso, per accedervi, occorre consultare il sito del Comune di interesse e richiedere il permesso.
Ma come viene rilevato il passaggio in queste aree? Attraverso dei dispositivi, nello specifico delle telecamere, posizionati all’entrata dalla zona ed in grado di riprendere la targa dell’auto. L’immagine viene poi trasmessa ad un sistema di controllo generale che controlla se l’auto è autorizzata o se è stato pagato il pedaggio (pagamento che può avvenire in diversi modi, a seconda del Comune di riferimento).
In ogni caso, per non incorrere in brutte sorprese, il nostro consiglio è quello di controllare sempre il sito del Comune dove si dovrà transitare con la propria auto, per avere tutte le informazioni dettagliate sulla regolamentazione delle ZTL.
Ricordatevi che il passaggio senza permesso o pagamento, comporta solo la sanzione pecuniaria ma non la decurtazione di punti sulla patente.
I principi sull’accesso della persona disabile alle ZTL
Tra le categorie a cui è consentito l’accesso nelle zone a traffico limitato, rientrano anche le persone affette da disabilità. Negli anni, la Giurisprudenza ha arricchito la materia stabilendo degli importanti principi:
- Poiché il contrassegno rilasciato alla persona disabile è strettamente personale, la circolazione nelle zone a traffico limitato è consentita dalla legge solo qualora l’autovettura sia utilizzata per il trasporto di tale persona.
- La persona disabile non deve essere necessariamente il guidatore, l’importante è che sia a bordo dell’auto.
- La prova che la persona affetta da disabilità sia effettivamente a bordo, spetta al soggetto che ha ricevuto l’eventuale sanzione.
- Il contrassegno è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, dunque la stessa lo può usare semplicemente esponendolo su un qualsiasi veicolo al suo servizio ed ha validità su tutto il territorio nazionale (Sentenza della Cassazione 719/2008).
Limiti all’accesso nelle ZTL per le persone disabili:
Negli anni più recenti è stato stabilito che il diritto alla circolazione delle persone affette da disabilità non tollera limitazioni, se non espressamente stabilite dalla legge.
Dunque, proprio per tutelare la piena effettività di tale diritto, non può essere limitato, qualunque sia il motivo, da parte dei Comuni, l’accesso a tali categorie nelle zone a traffico limitato.
In questo senso si è espresso anche il Tribunale di Torino, Sez. III, 07/09/2020, con sentenza n.2889, la quale ha stabilito che:
“Non è consentito per mere esigenze organizzative e di controllo automatizzato degli accessi in zone a traffico limitato limitare l’incondizionato diritto dell’invalido in possesso del relativo contrassegno di accedere ad esse con qualunque veicolo al suo servizio”.
La Cassazione più recente:
In ogni caso, per comprendere appieno il principio di diritto che regola la materia, ci sembra opportuno riportare una massima davvero recente della Suprema Corte di Cassazione, espressa nell’Ordinanza n. 28144 del 27 Settembre 2022.
Nel caso di specie, due coniugi, di cui il marito portatore di invalidità, venivano multati perché avevano transitato in una zona a traffico limitato, senza comunicare preventivamente la targa dell’auto al Comune. Questo avveniva nonostante l’ente avesse emesso un’ordinanza con cui individuava le categorie alle quali consentire l’accesso alla circolazione nelle ZTL, subordinando l’esercizio del diritto di transito e circolazione dei veicoli, con a bordo persone invalide, all’obbligo di comunicare la targa del veicolo prima dell’utilizzo.
La coppia allora si opponeva alla contravvenzione, ma sia il Giudice di Pace che il Tribunale di Milano, rigettavano il ricorso.
La Suprema Corte di Cassazione, invece, ha accolto il ricorso della coppia ed ha stabilito che:
“Due recenti ordinanze di questa stessa Sezione (Cass. n. 8226/2022 e Cass. n. 24015/2022, che si è peraltro occupata della legittimità della stessa ordinanza sindacale adottata dal COMUNE DI (OMISSIS), qui in esame) hanno ribadito che l’autorizzazione alla circolazione dei disabili, comprovata dal rilascio del “contrassegno invalidi”, diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell’ente territoriale. La mancata comunicazione preventiva della targa dei veicoli utilizzati per il trasporto della persona invalida non può configurare la violazione dell’articolo 7 C.d.S., comma 14. La piena effettività del diritto alla circolazione delle persone affette da disabilità motorie non tollera dunque limiti o obblighi non previsti dalla legge ma imposti con ordinanze degli enti locali, che – lungi dal ridursi, come ha statuito la sentenza impugnata, a una “modalità informativa, di natura preventiva”, diretta al conseguimento delle finalità pubbliche di controllo delle aree a traffico limitato e di prevenzione dell’inquinamento in queste zone – finiscono per introdurre illegittimi condizionamenti a questo diritto.”
Gli invalidi possono accedere alle ZTL?:
Quindi, possiamo brevemente concludere affermando che:
- Il diritto di libera circolazione delle persone affette da disabilità è un diritto personale, dunque legato alla persona e non al veicolo.
- Tale diritto deve avere piena efficacia, dunque non può essere limitato in alcun modo da obblighi non previsti dalla legge e, quindi, da ordinanze degli enti locali.
9 risposte
Passaggio ZTL Milano contrassegno invalidi regolarmente esposto, multa per non avere comunicato la targa.
Dal 14 dicembre al 2 gennaio nella zona via mach maon Milano tagliando esposto o collezionato 6 multe perché ztl fatto ricorso al giudice di pace attendo risultati
Non è possibile avendo il tagliandino per diasabili. ricevere per adesso 23 verbali mi dicono che le foto la prendono solo posteriore mi dicono
Mi sono arrivati 4 verbali sono stata dai vigili per chiedere come mai ( non ero a conoscenza che anche i residenti della zona ztl dovessero fare il tagliando) e poi visto che non ho fatto il ricorso mi è arrivata la raccomandata dell’Equitalia con le multe raddoppiate. Davvero vergognoso
Andate a dirlo a molti comuni di Italia, che se ne fregano di ciò e continuano imperterriti a mettere veti, limitazioni e white list. Ma al comune di Catania fanno di più! Decidono chi sia “vero” disabile e chi no, mettendo l’accesso (su white list) solo alle auto con adattamenti. Gli altri? Non sono “veri” disabili che “meritano” l’accesso!!!!
in una zona del centro città di Catania, avevo parcato in una via, la mia auto, in un unico stallo auto per persone invalide, diversamente di altri tre stalli personalizzati e per raggiungere lo stallo ho dovuto entrare, a pochi metri in ZTL…………..
.per la gioia del comune, rapido, veloce, con sorrisi ,mi è arrivata la multa puntualmente,
mi affido ad un buon avvocato, tanto per il capriccio di procedere contro il comune……il sindaco, la giunta e tutto il suo seguito.