Guida sotto stupefacenti: va provato lo stato di alterazione

Secondo la Sentenza n. 16949 del 23 aprile 2015 della Corte di Cassazione, Sez. Penale, la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 del Codice della Strada non è quella di chi conduce un veicolo dopo aver assunto sostante stupefacenti bensì quella di chi conduce un veicolo in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione.
Al fine di sanzionare la condotta disciplinata dall’art. 187 pertanto occorre la prova della sussistenza di uno stato di alterazione e dunque la sola assunzione di droghe non configura automaticamente la fattispecie di reato.
Nel caso di specie l’imputato era stato condannato, in primo e secondo grado di giudizio, per il reato di cui all’art, 187, comma 1 e 1 bis, del codice della strada per essersi posto alla guida di un veicolo in uno stato di alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di droghe e per aver successivamente causato un incidente stradale.
Le analisi cliniche effettuate a seguito dell’incidente stradale avevano poi accertato l’assunzione da parte del conducente del mezzo di un “cocktail” composto da: cocaina, oppiacei, anfetamine ed ecstasy.In dibattimento la difesa dell’imputato aveva dimostrato, a mezzo di prove documentali e testimoniali, che il soggetto soffriva di una forma di intolleranza alimentare e che pochi minuti prima dell’incidente aveva riscontrato un malore a seguito dell’ingestione di un aperitivo contenente solfiti e dunque il malore che aveva causato il sinistro stradale era dipeso da questa reazione allergica ai solfiti e non dall’assunzione di stupefacenti.
Con il ricorso presentato in cassazione la difesa del ricorrente ribadiva il travisamento dei fatti e delle prove fornite proprio in ordine alle ragioni del malore che aveva colpito l’imputato al momento del fatto.

Sulla base delle risultanze fornite la Corte di Cassazione afferma, confermando un orientamento costante, che lo stato di alterazione psico-fisica richiesto dalla norma incriminatrice non può essere accertato sulla base di meri indici sintomatici, registrati dagli agenti accertatori (con le consuete affermazioni “stato confusionale, andatura barcollante ecc.”). Tali indici infatti possono solamente legittimare la decisione degli organi accertatori di invitare il soggetto controllato a sottoporsi ai controlli tecnici previsti.
Se infatti per accertare lo stato di ebbrezza gli indici sintomatici sono di per sé sufficienti a contestare il reato previsto (art. 186 C.d.s.), per dimostrare l’alterazione da sostanze stupefacenti è richiesto il test in quanto il relativo accertamento richiede conoscenze tecnico-specialistiche in relazione alla individuazione e qualificazione delle sostanze assunte.

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