Ecco una sentenza, la cui motivazione potrà rappresentare una vera manna dal cielo per quanti si troveranno a contestare le sanzioni per guida in stato d’ebbrezza, in tutti i casi in cui l’esame etilometrico non sia effettuato subito dopo il sinistro.
La fattispecie in questione è comune a tante altre: l’imputata dopo aver bevuto bibite alcoliche durante un pasto e aver cagionato un incidente stradale, risultava positiva all’alcool test, con il risultato di 1,74 g/l.
Parliamo della sentenza n. 594/2014 del 29 gennaio 2014 emessa dalla Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Milano.
La fattispecie in questione è comune a tante altre: l’imputata dopo aver bevuto bibite alcoliche durante un pasto e aver cagionato un incidente stradale, risultava positiva all’alcool test, con il risultato di 1,74 g/l.
Parliamo della sentenza n. 594/2014 del 29 gennaio 2014 emessa dalla Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Milano.
In particolare, i Giudici di Milano hanno accolto la tesi proposta dalla difesa, nella quale si argomentava la non perfetta attendibilità dei risultati del test, dal momento che nel corso della digestione degli alimenti e delle bevande alcoliche ingerite, il tasso alcolemico poteva subire oscillazioni tali da non rendere prevedibile quale esso realmente fosse al momento dell’incidente. Le capacità di guida sono, infatti, compromesse nel momento in cui l’alcool è maggiormente stato assorbito dal sangue, ma a tale proposito si dovrà considerare che l’assorbimento avviene gradualmente in base al metabolismo di ciascun individuo e alla consistenza dei cibi assunti e digeriti insieme all’alcol.L’iter logico così seguito porta inevitabilmente alla conseguenza che, in tutti i casi in cui l’etilometro restituisca un valore prossimo alla soglia tra una fascia e l’altra, dovrà applicarsi all’imputato la sanzione prevista per la fascia più bassa, in virtù del principio del favor reis.
Nel caso di specie, appunto, il risultato era stato di 1,74 g/l per cui non poteva escludersi che al momento del sinistro fosse inferiore al valore di 1,50 g/l, che rappresenta la soglia al di sotto della quale si applica la sanzione prevista dalla lettera b) dell’art. 186, secondo comma del Codice della Strada, anziché quella più severa prevista dalla lettera c).
Il principio che se ne può trarre, quindi, è che si potrà invocare l’applicazione della sanzione meno severa tra quelle previste dalle lettere a), b) e c) in tutti i casi in cui:
-
- l’esame etilometrico non sia stato effettuato subito dopo il sinistro;
- Il risultato del test abbia dato un risultato vicino alla soglia di riferimento esistente tra una delle tre fasce;
- e l’alcol sia stato ingerito durante i pasti e, quindi, in corso di digestione.