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Con l’ordinanza n. 11869/2020 la Corte di Cassazione torna ad esprimersi in materia di onere della prova in relazione alle opposizioni alle sanzioni amministrative e alle multe per eccesso di velocità.
La pronuncia in esame non si discosta da altre del medesimo tenore e ribadisce i principi in effetti già espressi in occasione della sentenza sentenza n.9645/2016. Ancora una volta, infatti, la Suprema Corte afferma che sarà onere dell’organo accertatore dimostrare di aver utilizzato, per la rilevazione dell’infrazione, un dispositivo sottoposto a taratura e a verifiche di funzionamento periodiche.
In cosa consiste l’onere della prova
Una causa trae regolarmente origine dalla circostanza che le parti coinvolte siano in disaccordo sulle proprie ragioni e sui fatti che le sostengono. Non basta, quindi, “avere ragione”, ma occorre essere in grado di dimostrare le proprie ragioni.
Che un processo si basi, ad esempio, su una richiesta di risarcimento danni o su un inadempimento contrattuale, la domanda cruciale verte sempre sulla individuazione di quelle parte che deve, appunto, assumere su di sé il compito di dimostrare i fatti. È una domanda cruciale perché il più delle volte una causa è decisa proprio dalla possibilità (o impossibilità) di dimostrare nel concreto come stanno le cose, come si sono svolti i fatti nella loro dinamica.
La regola
La regola vuole che l’onere della prova gravi sulla parte che intraprende l’azione giudiziaria.
Facciamo un esempio, giusto per intenderci più facilmente e immaginiamo due persone che restino coinvolte in un sinistro stradale a seguito del quale una vettura finisce per tamponare l’altra, danneggiandola. Il proprietario dell’auto danneggiata vorrà, quindi, fare causa al proprietario dell’auto investitrice per ottenere il risarcimento. Dovrà, quindi, il proprietario dell’auto danneggiata non solo sostenere che aveva diritto ad avere la precedenza perché proveniva da destra, ma dovrà soprattutto dimostrare che i fatti si sono esattamente svolti per come egli li rappresenta.
L’inversione dell’onere della prova
Ma quando si contesta una multa su chi grava l’onere della prova?
Per rispondere a questa domanda non occorre guardare semplicemente alla parte che intraprende l’azione giudiziaria, ma a quella che è portatrice di un interesse sostanziale nei confronti dell’altra.
La parte che intraprende l’azione, ovvero che contesta la multa con il proprio ricorso, non è infatti quella che avanza una pretesa nei confronti dell’altra. Detta in altri termini, giacché la pretesa sanzionatoria è avanzata dalla pubblica amministrazione, dovrà quest’ultima dimostrarne la fondatezza e la legittimità.
Su cosa dovrà vertere la prova?
I verbali sono atti pubblici, redatti da pubblici ufficiali, e per questo i fatti che vi sono attestati godono di fede privilegiata. Se nel verbale si dice che l’auto targata xzy alle ore 13:00 in Via Tal dei Tali era parcheggiata in divieto di sosta, la questione dell’onere della prova neanche si pone, giacché il verbale fa da prova per sé stesso. Diverso è il caso in cui l’infrazione accertata non sia una divieto di sosta, ma ad esempio, un eccesso di velocità. In questo caso, la prova potrà riguardare quegli elementi attengono alle modalità dell’accertamento.
Per intenderci, la rilevazione di un eccesso di velocità richiederà per lo meno l’impiego dell’autovelox e chi ci dice che quell’autovelox sia stato sottoposto alla taratura e alle verifiche di funzionamento periodiche prescritte dal decreto di omologazione (come prescritto dalla storica sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015)?
L’onere della prova graverà chiaramente sul comando di polizia, che avrà il compito di dimostrare di aver eseguito legittimamente l’accertamento.
5 risposte
Un scontrino come bancomat senza nessuna foto solo con la velocità ma può essere rilevata ad altra auto non alla mia la targa hanno scritta vigili in biro
molto chiaro,
ma mi sfugge un punto.
Se l’onere della prova, facendo una foto della targa dopo la rilevazione, non manca la “prova” della fragraza di reato?
Mi spiego se la autovttura che viaggia a fianco me va a +30km/h dal limite e sulla fotocellula frena stoppando le ruote, io che passo in quel momento vengo fotografato. ma NON ho commesso io la infrazione.
ovvero manca la flagranza di reato e la prova del reato…. o erro?
Nel caso di una sanzione amministrativa per abbandono di rifiuti nei pressi di un cassonetto, vale lo stesso principio? Ovvero, poniamo il caso di un verbale con tanto di foto di uno scatolone con indirizzo e nome del proprietario riposto appresso ad un cassonetto del cartone. Posto che sia possibile da parte di chiunque togliere lo scatolone dal bidone stesso (non credo si possa pensare che un funzionario comunale operi in maniera disonesta), a questo punto, spetta a chi riceve il verbale provare che terzi lo abbiano estratto (magari per far posto al proprio rifiuto), oppure all’amministrazione dimostrare la colpevolezza del sanzionato?
Mi è arrivata una multa da Roma di divieto di sosta su spazio riservato alla fermata dei bus. Ma io a Roma non ci sono mai stato.
Se per divieto di sosta ” la questione dell’onere della prova neanche si pone, giacché il verbale fa da prova per sé stesso”, come faccio a dimostrare che l’auto parcheggiata non fosse la mia?
Se anche dimostro di essere stato al lavoro nell’ora indicata sul verbale, i vigili possono sempre dire che l’auto l’abbia usata un mio parente.
grazie