A molti lettori sarà capitato di ricevere una cartella emessa dai vari enti di riscossione, come Agenzia delle Entrate – Riscossione, ma anche da società private iscritte in appositi albi tenuti dal Ministero.
Come comportarsi in questa circostanza?
Non è raro sentirsi alle strette con i tempi nel dover pagare qualcosa che si ritiene ingiustamente richiesto.
Infatti, nella notifica di una cartella esattoriale riferita ad un tributo o a una sanzione non pagata l’incaricato che iscrive a ruolo il debito concede generalmente un termine di 30 o 60 giorni per l’adempimento, decorso il quale, oltre all’applicazione di ulteriori sanzioni per il mancato pagamento, seguirà l’esecutività della cartella.
L’amministrazione o l’ente procede poi ad indicarci le modalità di impugnazione dell’atto ricevuto, che per le sanzioni previste dal Codice della Strada è solitamente il ricorso al Giudice di Pace.
Com’è noto le modalità indicate vengono sempre poste quali alternative, ciò significa che una volta effettuato l’adempimento si decade dal diritto di opporsi alla cartella.
Corte di Cassazione ordinanza n. 20962/2020
Quanto detto non è sempre vero, ciò ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20962 del 1 ottobre 2020 in materia tributaria, sicuramente favorendo il soggetto obbligato di fronte ai ruoli delle amministrazioni, spesso emessi senza alcun controllo giurisdizionale precedente.
Se è vero infatti che affinché un qualsiasi atto possa diventare esecutivo occorre un controllo giurisdizionale, esistono delle eccezioni, e le cartelle riferite al mancato pagamento di tributi o sanzioni previste dal Codice della Strada ne fanno parte.
Più approfonditamente la sentenza richiamata recita:
“Il pagamento come anche la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento non integra acquiescenza alla pretesa tributaria, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione, l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur”.
Questo significa che la richiesta di pagamento è cosiddetta coattiva, preludio cioè di una possibile azione esecutiva (pignoramento di beni immobili, beni mobili, autoveicoli o crediti).
In questi termini l’adempimento non può essere considerato una rinuncia a far valere le proprie ragioni anche nel merito della pretesa creditoria, ma semplicemente un’azione diretta ad evitare che l’ente proceda in questo senso.
L’assunto appare certamente condivisibile se si pensa che il soggetto ricevente si trova di fronte a dei termini perentori e stringenti e ad una possibile azione espropriativa in caso di mancato versamento e ciò sfortunatamente accade anche quando la sanzione o il tributo alla base della cartella non sia stato notificato correttamente al contribuente.
Nel momento in cui quindi ci trovassimo di fronte ad un’ingiunzione riferita ad una sanzione mai vista e ricevuta, come avremmo potuto far valere i vizi della prima in mancanza della sua notifica?
Questa costituisce solo un esempio delle molteplici ragioni per le quali si può opporre una cartella.
Capita spesso che i ruoli sfuggano a controlli del genere, poiché gli enti addetti alla riscossione non sono i medesimi soggetti che hanno emesso le sanzioni o richiesto i tributi da pagare e le cartelle possono essere emesse anche sulla base di accertamenti meramente stragiudiziali e interni degli enti creditori.
È evidente che la persona o la società che desideri pagare per non avere ulteriori problemi, avrà anche la facoltà di chiedere che l’autorità giudicante disponga la restituzione di quanto versato in sede di decisione del ricorso, qualora fondato.
L’ordinanza della Cassazione prosegue infatti affermando che questo è un “comportamento che può fondarsi anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese del procedimento espropriativo” (Cass., Sez. V, 1° aprile 2016, n. 6334; Cass., Sez. VI, 16 luglio 2019, n. 18976).”
Attenzione però: l’impugnazione in sede giudiziale dovrà essere introdotta entro i termini indicati nel ruolo ricevuto e potrà riguardare il merito della sanzione soltanto nel caso in cui il soggetto debitore non abbia potuto impugnare la prima richiesta di pagamento su cui la pretesa coattiva si fonda.
In altre parole se riceviamo un atto che indica dei tributi o delle sanzioni da pagare, la successiva notifica della cartella non ci consente di contestare il primo atto se questo ci è stato correttamente recapitato e non l’abbiamo impugnato nei primi termini concessi per nostra colpa.
L’opposizione alla cartella esattoriale infatti riguarda esclusivamente il ruolo emesso dall’incaricato alla riscossione, a meno che riteniamo di non aver ricevuto e di non aver potuto quindi contestare in tempo la sanzione o il tributo su cui la richiesta di pagamento coattiva si fonda, circostanza da evidenziare sempre al Giudice incaricato.
Occorre quindi fare molta attenzione a quanto ci viene consegnato via posta, incaricando immediatamente un esperto che possa tracciare la via migliore da seguire.
Lo staff di Ricorsi.net, specializzato nelle azioni avverso le sanzioni previste dal Codice della Strada, si occupa anche dell’assistenza nella fase successiva al ricevimento della cartella esattoriale basata sulle multe ricevute, valutando il vostro caso senza impegno e consigliando il modo migliore per agire.