Il ricorrente, nel giudizio che poniamo all’attenzione del lettore, contestava la sentenza di appello resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma con la quale venivano respinte le eccezioni sollevate sul difetto di notifica delle cartelle esattoriali di pagamento presupposte al preavviso di fermo amministrativo.
Il destinatario del provvedimento di preavviso di fermo infatti sosteneva come la notifica degli atti fosse avvenuta, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ad indirizzo di residenza precedente rispetto all’indirizzo effettivo.
La Commissione Tributaria Regionale d’altro canto aveva ritenuto valida la notifica, eseguita ai sensi dell’art. 26 DPR n. 602/1973, poiché eseguita presso un indirizzo “ove il destinatario non era sconosciuto” avendo attestato il messo notificatore la sua temporanea assenza (attestazione coperta da fede privilegiata) ed avendo il postino depositato l’atto presso la casa comunale, dopo aver lasciato avviso nella casella postale.
Anche se trova conferma la circostanza del precedente trasferimento della residenza anagrafica ad altro indirizzo nello stesso comune di domicilio fiscale, è pur vero, sostengono i giudici della Cassazione, che la notificazione effettuata tramite il servizio postale e per compiuta giacenza comporta, sino a querela di falso, che al primo indirizzo l’agente postale ha comunque riscontrato la presenza di un recapito sicuramente riferibile al contribuente, ossia una cassetta nominativa dove inserire l’avviso.
Occorre sul punto richiamare all’attenzione del lettore, per una esaustiva disamina, il Decreto Ministeriale 9 aprile 2001 che, nel dettare le condizioni generali del servizio postale, prescrive all’articolo 45 che “per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere” e che “le cassette devono recare, ben visibile, l’indicazione del nome dell’intestatario e di chi ne fa uso” e dunque spetta al contribuente dimostrare che nel luogo dell’eseguita notifica postale in realtà non vi era alcun recapito, impugnando in tal modo le risultanze della relazione dell’agente postale circa la presenza sul posto di una cassetta postale intestata a nome del destinatario e circa la temporanea irreperibilità di quest’ultimo sul posto.
La normativa sulla raccomandata con avviso di ricevimento mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge n. 890 del 1982 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 140 cpc.
E dunque, in tema di notifica della cartella esattoriale di pagamento, effettuata tramite servizio postale all’indirizzo attribuito al contribuente dall’estratto di ruolo, quando il postino dichiari la temporanea irreperibilità del destinatario con il successivo invio della relativa raccomandata, non restituita al mittente per la compiuta giacenza, è compito del contribuente provare la mancanza di collegamento con detto luogo, non essendo sufficiente allo scopo la sola documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo.