Semaforo di Dalmine: il Giudice annulla la multa

esame verbale

Dopo un lungo giudizio, durato ben 5 anni, ricorsi.net ha scardinato un altro semaforo.  A farne le spese questa volta è il Comando di Polizia Municipale di Dalmine.

La vicenda processuale

In principio, il Comando di Polizia Municipale di Dalmine nel lontano 2015 aveva elevato una contravvenzione per la violazione dell’art. 146, comma 3, del Codice della Strada, contro un nostro associato, reo di aver impegnato l’incrocio sebbene la lanterna semaforica lo vietasse.

Contro il suddetto verbale avevamo presentato ricorso, dapprima, innanzi al Prefetto di Bergamo, e, successivamente al rigetto, avevamo riproposto le medesime doglianze innanzi al Giudice di Pace, il quale dopo un lungo giudizio durato circa 5 anni, ha riconosciuto l’illegittimità dell’accertamento e ha disposto l’annullamento del verbale.

Le ragioni del ricorso

Nel ricorso predisposto dal nostro ufficio legale, avevamo evidenziato non essere stata provata la responsabilità del presunto trasgressore, giacché la rilevazione automatica dell’infrazione mediante il dispositivo elettronico ha impedito che l’agente accertatore potesse compiutamente valutare le contingenze del caso concreto e giudicare la condotta incriminata, viceversa ignorando che la condotta di guida sia avvenuta in assoluta sicurezza e con tutte le cautele imposte, senza dar luogo ad alcun pericolo od intralcio alla circolazione per gli altri utenti della strada.

Il Giudice ha pienamente accolto la nostra tesi, ribadendo che sul punto le personali valutazioni non sono oggetto di fede privilegiata, sicché nell’instaurato rapporto processuale sarebbe stato onere dell’amministrazione opposta fornire prova della sussistenza e della legittimità della pretesa punitiva fatta valere. Ritenuto non soddisfatto tale onere probatorio, il Giudice ha, pertanto, annullato il verbale.

La sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BERGAMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Bergamo nella persona dell’avv. *** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4052/15 R.G. promossa da:

***  GIUSEPPE residente in Brescia via *** ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bergamo

contro

COMUNE DI DALMINE (BG) in persona del Sindaco pro tempore ed elettivamente domiciliato in Dalmine Piazza Libertà n. 1

OGGETTO: opposizione a verbale di contestazione n. 3540R1V emesso in data 18.01.2015 dalla Polizia locale del comune di Dalmine e ad ordinanza prefettizia Prot n. 19445 emessa in data del 20 agosto 2015 dal Prefetto di Bergamo

CONCLUSIONI

Per l’attore opponente: “come da verbale dell’udienza del 25 febbraio 2020 che qui si intendono richiamate”

Per il convenuto opposto ” come da verbale dell’udienza del 25 febbraio 2020 che qui si intendono richiamate”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte opponente ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. 3540R1V emesso in data 18.01.2015 dalla Polizia locale del comune di Dalmine e l’ordinanza prefettizia Prot n.19445 emessa in data del 20 agosto 2015 dal Prefetto di Bergamo con la quale, visto il verbale n.3540R1V del 28.01.2015 redatto dal Comando Polizia Locale di Dalmine, con cui é stata accertata la violazione dell’art. 146 comma 3 C.d.S. per aver proseguito la marcia sebbene la segnalazione del semaforo lo vietasse, esaminato il ricorso promosso avverso detto provvedimento, è stato ingiunto il pagamento, quale sanzione amministrativa di € 326,00 oltre E 20,60 per spese di accertamento.

Lamenta l’opponente, in via preliminare, l’illegittimità dell’ordinanza prefettizia in quanto priva di motivazione che giustifichi il rigetto del ricorso amministrativo e, nel merito, che il verbale impugnato risulta incompleto in quanto non dà la possibilità di riscontro dell’infrazione contestata. Esso non reca, infatti, la precisa indicazione del luogo in cui sarebbe stata commessa la violazione, non essendo stato riportato il senso di marcia né la direzione seguita dal veicolo al momento della presunta infrazione. Tale omissione non consente di risalire all’esatta collocazione del veicolo nella sede stradale, né di individuare la carreggiata di percorrenza, al fine di poter verificare l’esatta corrispondenza tra le attestazioni contenute nel verbale e i riscontri fotografici prodotti dal dispositivo di rilevazione, non essendo stato riportato il comune nel cui territorio la violazione sarebbe stata accertata. Parte ricorrente evidenzia, inoltre, che l’intestazione del verbale non offre alcuna indicazione circa il luogo in cui sarebbe avvenuto l’accertamento. Si è costituita in giudizio parte opposta eccependo l’inammissibilità dell’opposizione per difetto di legittimazione passiva in capo al comune di Dalmine in quanto con l’ordinanza impugnata il Prefetto di Bergamo ha respinto il ricorso amministrativo avverso il verbale quale atto presupposto dell’ordinanza prefettizia e, quindi, la legittimazione passiva nel caso di specie spetta alla Prefettura di Bergamo. Nel merito parte opposta ha chiesto il rigetto dell’opposizione confermando la legittimità dell’ordinanza ingiunzione.

Quanto all’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte opposta si rileva che “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24.11.1989 n. 689, l’instaurato giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.” (Cass. Sez. Un. 1786/2010). Ciò premesso, nel merito si osserva, preliminarmente, come il provvedimento opposto non solo richiami in maniera espressa il verbale di contestazione oggetto di opposizione ma, pure, adotti ed indichi tutti gli elementi conoscitivi a disposizione provvedendo, altresì, ad individuare la condotta in virtù della quale si sono ritenuti sussistenti gli elementi previsti per l’emanazione dell’ordinanza di rigetto della proposta opposizione. Tali elementi costituiscono e sono di per sé sufficienti a soddisfare l’esigenza di compiuta motivazione dell’atto amministrativo la quale risponde alla sola esigenza di identificarsi quale risultato finale a cui si giunti attraverso un corretto procedimento logico e la corretta applicazione delle norme vigenti, non manifestandosi quale estrinsecazione di mero arbitrio da parte della P.A.

Ciò posto si rileva, innanzitutto, come gli accertamenti svolti dagli agenti non si appalesano coperti da alcuna fede privilegiata avuto riguardo alle valutazioni dagli stessi addotte e relative alle condotte ascritte a parte opponente.  In virtù di ciò’ diviene onere di parte opposta, che nel giudizio di opposizione riveste ruolo di attore sostanziale, fornire prova della sussistenza e della legittimità della pretesa punitiva fatta valere. Va rilevato al riguardo che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore resta governato dal principio dispositivo e recepisce le regole civilistiche sull’onere della prova, talché spetta all’autorità che ha emesso il provvedimento di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti del ricorrente, mentre resta a carico di quest’ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi od estintivi. Ed infatti secondo la migliore dottrina e la giurisprudenza maggioritaria l’oggetto dell’opposizione a sanzione amministrativa consiste non già nell’accertamento della legittimità dell’atto amministrativo, ma nella stessa pretesa sanzionatoria, sicché il giudice deve pronunziarsi non tanto sull’operato della Pubblica Amministrazione, da presumersi lecito sino a prova contraria, ma sulla responsabilità dell’opponente, la quale, va pertanto, dimostrata in giudizio.

Tale onere probatorio, in virtù delle precise e puntuali osservazioni svolte da parte ricorrente, non risulta essere stato assolto. Ed invero parte ricorrente ha ben specificato, nel proprio ricorso che non è stata provata la sua responsabilità in quanto l’accertamento automatico della infrazione semaforica non consente al soggetto accertatore di valutare ogni elemento utile al momento dei fatti, avendo egli operato tale manovra in assoluta sicurezza e con tutte le cautele imposte, non causando alcun pericolo od intralcio alla circolazione per gli altri utenti della strada. Dunque, alla stregua di quanto esposto, la violazione contestata non risulta essere stata provata adeguatamente e, pertanto, il mancato assolvimento dell’ onere probatorio da parte della P.A. non è idoneo a determinare il libero e pieno convincimento di questo Giudice sulla legittimità della pretesa punitiva della Pubblica Amministrazione messa in dubbio dall’opposizione del ricorrente.

Ne consegue che l’opposizione deve essere accolta ai sensi dell’art. 6 comma 11 Divo 150/11 non sussistendo prove sufficienti della responsabilità dell’ opponente.

In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi, per compensare le spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie l’opposizione ai sensi dell’art. 6 comma 11 D.Lvo 150/11 e, per l’effetto, annulla l’ordinanza ingiunzione impugnata;

compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Bergamo, 18 maggio 2020

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE

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