Semaforo rosso senza superare incrocio

Nel vigente ordinamento giuridico italiano, l’art. 41, comma 11, del Codice della Strada prevede che, in presenza di luce semaforica rossa, il conducente debba arrestare il veicolo anteriormente alla striscia trasversale di arresto. L’art. 146, comma 3, C.d.S., dispone conseguentemente la sanzionabilità di chi prosegue la marcia in violazione delle segnalazioni semaforiche, configurando l’illecito amministrativo punito con una somma da 167 a 665 euro.

Tuttavia, nell’applicazione concreta di tali disposizioni, emergono questioni interpretative e probatorie rilevanti: si pensi al caso in cui il conducente, per effetto di una frenata tardiva o per l’insorgenza di un evento imprevisto, si arresti oltre la linea bianca senza tuttavia impegnare materialmente l’area di intersezione. In tale scenario, l’elemento materiale della condotta non appare pienamente integrato, aprendo alla possibilità di contestazione della sanzione.

Prova fotografica e accertamento remoto del semaforo rosso senza superare incrocio

    In un contesto di accertamento remoto – ovvero fondato esclusivamente su rilievi effettuati da dispositivi elettronici omologati – la giurisprudenza prevalente richiede che la violazione sia documentata attraverso sequenze fotografiche idonee a comprovare con sufficiente precisione sia il superamento della linea di arresto, sia l’impegno della porzione centrale dell’intersezione.

    Questa impostazione si colloca in linea con quanto previsto dall’art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 150/2011, che impone la produzione di “prove sufficienti” nelle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione. In mancanza di tali elementi, la responsabilità del trasgressore non può dirsi dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio, soprattutto in assenza di contestazione immediata.

    Valutazioni tecnico-dinamiche

      L’arresto oltre la linea di arresto, in assenza di un effettivo attraversamento dell’incrocio, può essere determinato da fattori esterni non imputabili al conducente, quali il rallentamento del veicolo che precede, la presenza di ostacoli imprevisti o la necessità di consentire manovre ad altri utenti della strada. In simili casi, la dinamica dell’evento – specie se attestata da materiale fotografico ambiguo o non esaustivo – non consente una valutazione attendibile della volontarietà della condotta.

      Il principio di proporzionalità, applicabile anche in materia di illeciti amministrativi, impone che l’autorità accertatrice non estenda oltre misura l’ambito oggettivo della norma sanzionatoria, evitando di colpire condotte prive del disvalore che giustifica l’irrogazione della sanzione.

      Sentenza n. 224/2021 del Giudice di Pace di Trani

        Un precedente giurisprudenziale significativo è costituito dalla sentenza n. 224/2021 del Giudice di Pace di Trani, che ha affermato l’insussistenza dell’infrazione in assenza di prova dell’effettivo attraversamento dell’intersezione. Il giudice ha valorizzato l’assenza di fotogrammi atti a dimostrare l’impegno del crocevia, rilevando che il veicolo risultava arrestato “in sicurezza” poco oltre la linea di arresto, ma senza aver superato la zona centrale dell’incrocio.

        È stato altresì sottolineato come l’eventuale presenza di fattori esogeni – ad esempio un intralcio momentaneo alla circolazione – rafforzi la tesi di una condotta prudente, non intenzionalmente trasgressiva. La pronuncia richiama sul piano probatorio l’art. 2697 c.c., ribadendo che l’onere di provare i fatti costitutivi dell’illecito spetta all’amministrazione procedente.

        Requisiti per la proponibilità del ricorso

          Sussistono validi presupposti per l’opposizione, sia in sede amministrativa che giudiziale, nei seguenti casi:

          documentazione fotografica incompleta o priva del secondo fotogramma, che attesti l’impegno dell’intersezione;

          veicolo chiaramente fermo oltre la linea ma prima dell’intersezione;

          circostanze oggettive che giustifichino l’arresto d’urgenza (traffico, ostacoli, condizioni ambientali);

          richiamo a orientamenti giurisprudenziali consolidati a favore dell’opponente.

          La forma maggiormente tutelante è rappresentata dal ricorso al Giudice di Pace, che consente un’analisi dettagliata del contesto fattuale e delle prove disponibili.

          Conseguenze sanzionatorie e impatto sulla patente

            L’accertamento della violazione comporta:

            • sanzione pecuniaria di 167 euro (diurna) o 222 euro (notturna);
            • decurtazione di sei punti dalla patente di guida;
            • sospensione della patente da uno a tre mesi in caso di recidiva nel biennio.

            Tuttavia, in assenza di prova piena, coerente e affidabile del superamento dell’intersezione, tali conseguenze non possono essere legittimamente applicate.

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            4 risposte
            1. l’ENNESIMO FURTO LEGALIZZATO , IO CAPISCO LA MULTA E PUNTI PER IL PASAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO , MA ESSERE FERMI OLTRE LA LINEA DI ARRESTO E PRENDERE 167,00 € DI MULTA E DECURTAZIONE DI 6 PUNTI E’ UN FURTO

            2. Ennesio furto legalizzato , passare con il semaforo rosso è una cosa , ed è giusto essere multati per questo , si crea una situazione di pericolo

              ma essere fermo oltre la linea bianca quale pericolo comporta ? si è fermi!!

              e prendere 167,00 € di multa più 6 punti di patente direi proprio che è un furto

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