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Quando viene notificato un verbale per un’infrazione del Codice della Strada non contestata immediatamente, se la stessa comporta il ritiro di punti dalla patente di guida, viene intimato al proprietario del veicolo di comunicare entro 60 giorni gli estremi del conducente. Si tratta di un obbligo previsto dall’articolo 126 bis secondo comma del Codice della Strada che, in caso di inadempienza, prevede per il proprietario l’irrogazione di una sanzione pecuniaria a meno che dietro alla mancata comunicazione non ci siano dei giustificati motivi come abbiamo avuto modo di spiegare in un precedente approfondimento.
La sentenza del Giudice di Pace di Pisa
Ma cosa succede al termine di 60 giorni per effettuare la comunicazione se nel frattempo viene proposto ricorso contro il verbale?
Se ne è occupato in una recente sentenza (592/2023) dello scorso 19 ottobre il Giudice di Pace di Pisa richiamando un orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione: “L’obbligo di comunicare entro sessanta giorni i dati personali e la patente di guida del conducente al momento dell’infrazione, secondo l’ordinanza 24012/22, scatta soltanto quando è respinta l’opposizione proposta contro il verbale dell’autovelox: in caso di esito sfavorevole della causa per il proprietario del veicolo, l’amministrazione risulta tenuta a emettere un nuovo invito ad adempiere nei confronti dell’interessato“.
Dalla sentenza ricaviamo, quindi, che il ricorso di fatto interrompe il termine dei 60 giorni. Qualora, infatti, lo stesso dovesse essere accolto, verrebbero meno i presupposti dell’obbligo di comunicazione. In caso di rigetto, invece, è necessario da parte dell’amministrazione un nuovo invito. Quindi l’obbligo viene sospeso in attesa della pronuncia giudiziaria, ma il termine per adempiere riparte invece da capo e lo fa dal momento in cui si perfeziona la notifica dell’invito. L’interessato disporrà quindi di 60 giorni da quel momento per effettuare la richiesta comunicazione.
L’ordinanza della Corte di Cassazione
La citata ordinanza 24012/22 della Cassazione si pone a fondamento della sentenza del Giudice di Pace di Pisa, sebbene l’orientamento della Suprema Corte non sia univoco. Nella motivazione dell’ordinanza si riporta, infatti. anche l’orientamento maggioritario secondo cui “il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, c.d.s., a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’autorità, trattandosi di un’ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all’effettiva commissione di un precedente illecito“. Secondo questa visione, l’obbligo di comunicazione, pur affondando le proprie radici nel rilevamento di una violazione che in seguito potrebbe essere oggetto di impugnazione, seguirebbe una propria strada lineare in quanto illecito istantaneo.
L’orientamento a cui aderisce invece l’ordinanza 24012/22 è opposto poiché, pur trattandosi di un illecito istantaneo, sarebbe illogico trattare l’obbligo di comunicazione come totalmente scollegato dall’infrazione che lo ha fatto sorgere. Come può un obbligo essere valido se viene a mancare il suo presupposto perché l’infrazione, ad esempio, non c’è stata? La Cassazione ha inoltre aggiunto nelle motivazioni che “ancorché l’obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A. debba considerarsi attinente ad un dovere di collaborazione di natura autonoma ed è separatamente sanzionato, il correlato obbligo, ove non siano stati definiti i procedimenti conseguenti alla proposizione dei ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali, resta, tuttavia, sospeso e condizionato e si riattiva in caso di esito sfavorevole di detti ricorsi, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 c.p.c.“. La Corte di Cassazione argomenta che l’oggetto della sospensione è l’obbligo di comunicare e non il termine di 60 giorni e che tale sospensione cessa con la sentenza di primo grado perché, sebbene non definitiva, è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
La sentenza del 2005
A ulteriore sostegno di questo orientamento si pone inoltre la sentenza 27/2005 della Corte Costituzionale secondo la quale “in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”.
Il destinatario di un verbale in cui viene richiesto di comunicare chi si trovasse alla guida al momento dell’infrazione, ha quindi solida giurisprudenza a supporto per valutare se adempiere a tale obbligo o se sospenderlo esperendo un ricorso. Invia la foto del verbale al nostro team di esperti per una valutazione gratuita.
Il testo del ricorso
Hai presentato ricorso contro la multa e ne hai ricevuta una seconda per non aver comunicato i dati del conducente? Ecco il testo della motivazione da inserire nel nuovo ricorso
§ Omessa comunicazione dei dati del conducente in pendenza di ricorso avverso il verbale presupposto: L’infrazione contestata all’odierno ricorrente consiste nel non aver effettuato la comunicazione dei dati del conducente, richiesta in occasione del verbale presupposto (come indicato in premessa). Invero, il ricorrente non ha adempiuto alla predetta incombenza poiché, entro i termini e secondo le modalità di rito, ha ritenuto di sollevare opposizione avverso il citato verbale, sicché contestando l’illegittimità della precedente rilevazione è evidentemente venuto meno il presupposto logico giuridico che avrebbe reso necessaria la comunicazione delle generalità del conducente, ovvero di quel soggetto che avrebbe materialmente commesso un’infrazione, di cui viceversa si contesta la sussistenza. Circa la non necessarietà della comunicazione in pendenza di ricorso, si è di recente espresso il Ministero dell’Interno, con la Circolare 5 settembre 2011, n. 7157, in cui è ribadito il principio secondo cui la comunicazione di avvenuto ricorso dispensa l’ingiunto dall’obbligo di comunicare i dati del conducente. A tal proposito si allega al presente atto documentazione attestante l’avvenuto ricorso.