Con la sentenza n. 4301 del 21.02.2013, il Tribunale di Verona si esprime circa la illegittimità dei verbali per l’accesso in corsia riservata, nelle ipotesi in cui la rilevazioni risulti essere stata effettuata con l’ausilio di dispositivi elettronici. In tali casi, affermano i giudici di Verona, l’utilizzo degli strumenti di videoripresa è consentito esclusivamente a condizione che essi siano installati in corrispondenza o all’interno dei varchi d’accesso alle zone a traffico limitato. (Cass., sez. II, 25 febbraio 2011 n.4725). Viceversa, le sanzioni relative alla circolazione nella corsia riservata al di fuori delle Ztl devono essere contestate immediatamente al trasgressore.
Tribunale di Verona
Sezione IV Civile
Sentenza 21 febbraio 2013
All’esito della discussione, il Giudice, dandone integrale lettura in udienza,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione IV Civile, dott. Massimo Vaccari
Definitivamente pronunziando nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso in appello depositato in data 13 settembre 2011
Da C. D. (c.f. OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avv.to A.Borghetti del foro di Verona
RICORRENTE-APPELLANTE
contro
Comune di Verona in persona del Sindaco pro – tempore (c.f.002151500236) rappresentato e difeso dagli avv.ti G. R. Caineri e R.Moretto del foro di Verona
APPELLATO – CONTUMACE
RILEVA
L’attore ha proposto appello, chiedendone l’integrale riforma, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona n.335/2011, pronunciata il 1 febbraio 2011, che aveva rigettato il ricorso che egli aveva proposto avverso nove verbali notificatigli in un arco di tempo compreso tra il 21 ottobre e il 4 novembre 2010, con i quali gli era stata contestata la violazione dell’art. 7, comma 15, del Cds, per aver percorso con il motociclo di sua proprietà tg. ******* la corsia riservata ai mezzi pubblici sita in viale Piave a Verona e un ulteriore verbale (n. 20.950.547 del 17 luglio 2010, notificato il 30 novembre 2010) con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 7, comma 14 C.d.S. per essersi immesso con l’autoveicolo tg. *******, sempre di sua proprietà, nella zona a traffico limitato, sempre senza la prescritta autorizzazione. Tutte le violazioni erano state rilevate a mezzo di impianto di videoripresa.
A sostegno della domanda di annullamento dei predetti verbali il ricorrente aveva dedotto:
1) l’illegittimità dell’utilizzo delle telecamere per accertare le violazioni che gli erano state contestate in quanto, a dire del D., esso era consentito solo per le zone a traffico limitato, alle quali non era riconducibili le strade sulle quali egli aveva transitato;
2) la contraddittorietà della segnaletica esistente sulla corsia preferenziale e la conformazione di questa, che era tale da non giustificare in nessun modo il divieto di transito dei motocicli, lo avevano indotto in errore, come confermava anche la serialità delle contestazioni, con la conseguente possibilità di applicare la relativa scriminante;
3) la reiterazione delle infrazioni era stata favorita dalla mancata immediata contestazione delle prime della serie, che erano state commesse nei primi giorni successivi alla installazione delle telecamere sulla corsia preferenziale.
Il Giudice di primo grado aveva disatteso i suddetti motivi di opposizione sulla base delle seguenti argomenti:
– aveva escluso che vi fosse stato un obbligo di contestazione immediata delle infrazioni dal momento che, a suo giudizio, erano state rilevate con l’impiego di apparecchiature di cui all’art. 17 comma 133 bis L.15 luglio 1997 n.127;
– il ricorrente non aveva fornito prova di difetti di costruzione, installazione e funzionalità degli strumenti di rilevazione nè di un errore inevitabile del D.;
– il ricorrente aveva riconosciuto di aver tenuto una condotta contraria alle norme del C.d.S. che avrebbe potuto e dovuto essere evitata con l’impiego della ordinaria diligenza;
– le deduzioni del D. circa la contraddittorietà della segnaletica non erano sufficienti ad inficiare la legittimità dei verbali.
Con il primo motivo di appello il ricorrente ha lamentato l’erroneità della decisione impugnata laddove aveva ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 201, comma 1 bis, lett. g del nuovo codice della strada, come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120, che era entrata in vigore solo il 13 agosto 2010, sebbene la maggior parte delle infrazioni contestategli fosse stata commessa in data antecedente a quella, mentre la normativa previgente consentiva l’utilizzo delle apparecchiature in questione e la notifica differita nel solo caso in cui le corsie riservate fossero state interne alle ztl e ai centri storici.
Con il secondo motivo di appello il ricorrente ha svolto ampie deduzioni in fatto al fine di evidenziare le circostanze che lo avevano indotto in errore sulla possibilità di percorrere la corsia preferenziale, quali le caratteristiche della medesima, la contraddittorietà della segnaletica, la circostanza che i motociclisti sono autorizzati a circolare all’interno del centro storico e nelle zone a traffico limitato e quella che con la sua condotta egli non poteva aver pregiudicato la scorrevolezza della corsia, dal momento che l’aveva occupata solo per pochi centimetri e per un tratto molto limitato. Nell’ambito di tale motivo il ricorrente ha poi reiterato la deduzione secondo cui il carattere seriale delle contestazioni comprovava la sua buona fede.
Con un terzo motivo di impugnazione l’attore ha dedotto che in primo grado aveva chiesto l’applicazione del regime della continuazione previsto dall’art. 198 C.d.S., profilo sul quale il Giudice di Pace non si era pronunciato.
Con un quarto motivo di appello l’attore ha lamentato la carenza di motivazione della sentenza impugnata e con un quinto motivo l’assenza di giustificazione alla condanna al pagamento delle sanzioni e comunque i presupposti per ridurne l’entità.
Il comune di Verona si è costituito ritualmente anche in questo grado di giudizio e ha resistito alle domande avversarie assumendone la infondatezza ed in particolare ha evidenziato come tutti i motivi di impugnazione riguardassero esclusivamente i novi verbali di accertamento della violazione concernente la occupazione della corsia riservata ai mezzi pubblici. L’attore invece non aveva dedotto nessun motivo di annullamento del verbale del 17 luglio 2010 inerente la violazione dell’art. 7 comma 14 C.d.S. cosicché tale verbale doveva essere confermato.
La causa è giunta a decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
Preliminarmente va condiviso il rilievo di parte resistente secondo cui i motivi di impugnazione dedotti dall’attore, come già quelli di opposizione prospettati in primo grado, riguardano i nove verbali con i quali gli venne contestata la violazione dell’art. 7, comma 15, del C.d.S. L’appellante non ha invece prospettato alcun vizio in relazione al verbale del 17 luglio 2010 cosicchè la sentenza di primo grado merita di essere confermata nella parte in cui ha confermato tale atto rigettando il ricorso del D. avverso di esso.
Venendo ad esaminare i motivi di impugnazione fatti valere dall’attore avverso i verbali con i quali gli venne contestata la violazione dell’art. 7, comma 15 C.d.S. va invece affermata la fondatezza del primo di essi, concernente la insussistenza nel caso di specie dei presupposti di fatto per l’applicazione del disposto dell’art. 201 lett. g) C.d.S. Da ciò consegue che la polizia municipale non era esonerata dall’obbligo della contestazione immediata che tale norma sancisce per una serie di ipotesi in cui l’infrazione sia stata rilevata a mezzo dei dispositivi di cui al comma 133 bis dell’art. 17, L. 15 maggio 1997 n.27.
Sul punto è opportuno innanzitutto chiarire che l’appellante ha addotto a sostegno di tale motivo di appello un argomento, che non aveva speso nel corso del primo grado di giudizio, secondo il quale, solo a seguito di una modifica introdotta con la legge 29 luglio 2010 n.120 l’utilizzo delle apparecchiature previste dall’art. 133 bis L.27/1997 sarebbe stato esteso anche alla rilevazione del transito sulle corsie preferenziali.
In realtà l’art. 201 C.d.S. fu significativamente modificato già dal d.l.151 del 27 giugno 2003, convertito con modificazioni alla legge 1 agosto 2003 n.214, che aggiunse ad esso un comma 1 bis, contenente l’elenco dei casi per i quali non era necessaria la contestazione immediata della violazione, nel quale erano inclusi, alla lettera g, quelli della “rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, o (sott. rilevazione n.d.r.) della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dalla L.15 maggio 1997, n.127, art. 17, comma 133 bis”.
L’ulteriore intervento normativo citato dall’appellante ha aggiunto alle suddette ipotesi quelle della rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici e alle aree pedonali.
E’ stato quindi il primo degli interventi sopra menzionati ad aver assoggettato, ad identica disciplina, ai fini dell’esonero dall’obbligo di contestazione immediata, sia l’accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate così producendo l’effetto di rendere possibile dal momento in cui tale norma è entrata in vigore l’utilizzo dei dispositivi previsti dalla L.15 maggio 1997, n.127, art. 17, comma 133 bis.
Si noti peraltro che, nonostante l’errore sulla individuazione della disciplina da applicare al caso di specie, l’appellante ha anche ribadito in questa sede, in maniera non del tutto coerente rispetto alla citazione suddetta, quanto aveva sostenuto nel primo grado, ossia che l’utilizzo degli impianti di cui si discute e la notifica differita era consentita, nel regime anteriore alla L.120/2010, “nel solo caso in cui le corsie riservate fossero interne alle ZTL e ai centri storici” (così pag. 11 del ricorso in appello), citando nuovamente alcune pronunce di legittimità a sostegno di tale suo assunto.
E’ questo specifico rilievo, che non è stato preso in esame dal giudice di prime cure, ad essere fondato.
Deve infatti evidenziarsi come la Suprema Corte di Cassazione, con alcune pronunce, abbia chiarito che l’impiego utilizzo degli strumenti di videoripresa sulle corsie preferenziali è consentito ad un precisa condizione ossia che le stesse “corrispondano materialmente ai varchi di accesso alle zone a traffico limitato” (così Cass., sez. II, 15 ottobre 2008 n.25180) o “siano poste in corrispondenza o all’interno di tali varchi” (Così Cass., sez. II, 25 febbraio 2011 n.4725).
La Corte ha anche spiegato la ragione di tale suo convincimento asserendo che “in tali casi l’autorizzazione ministeriale rilasciata all’esito del complesso ed articolato procedimento imposto dal D.P.R. 22 giugno 1999 n.250, per l’installazione ed esercizio degli impianti in questione ha già consentito una specifica ampia ed approfondita verifica non solo della idoneità tecnica delle apparecchiature prescelte e del loro funzionamento ma anche del loro posizionamento e delle scelte operate dall’amministrazione in relazione alla regolamentazione del traffico” (così Cass., sez. II, 15 ottobre 2008 n.25180).
In altri termini, secondo la condivisibile ricostruzione dei giudici di legittimità, gli impianti di video ripresa, che siano stati installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali, anche precedenti l’entrata in vigore dell’art. 201, comma 1 bis lett. g) C.d.S., offrono garanzie di attendibilità solo rispetto a (rilevazioni riguardanti) corsie preferenziali che corrispondano o siano ricomprese in zone cittadine per il cui controllo tali impianti siano stati concepiti e realizzati.
Necessitano invece di apposita specifica autorizzazione gli impianti che sovrintendono a corsie preferenziali che, seppure situate in centri abitati non hanno le suddette caratteristiche, quale quella percorsa dal ricorrente, che, pacificamente, non dà accesso al centro storico cittadino o a zone a traffico limitato. Tale provvedimento nel caso di specie difetta poiché quello che è stato prodotto sub 12 e 13 dal comune di Verona riguarda un impianto destinato alla sorveglianza di una zona a traffico limitato.
E’ evidente poi, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, che, poiché le contravvenzioni di cui si discute avrebbero dovuto essere contestate al D., l’omissione di tale attività è stata causa diretta della loro reiterazione se si pone mente al fatto che il verbale relativo alla prima di esse è stato notificato via posta al ricorrente dopo che era stata commessa l’ultima della serie (21 ottobre 2010 quando l’ultima contravvenzione risale al 2 agosto 2010).
Gli altri motivi di appello restano assorbiti nel primo.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite l’oggettiva difficoltà interpretativa della disciplina applicabile all’ipotesi oggetto di causa integra, ad avviso di questo Giudice, le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese anche di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal D. avverso i verbali di accertamento impugnati e in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla tutti i verbali impugnati ad eccezione di quello n. B-20976597 notificato il 30 novembre 2010 che conferma.
Conferma nel resto la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Verona 21 febbraio 2013.
Il Giudice