La guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti è sanzionata dall’art. 187 del Codice della Strada. La disciplina presenta numerosi elementi comuni con la guida in stato d’ebbrezza: anche in questo caso si tratta di un reato contravvenzionale devoluto alla competenza del Tribunale in composizione monocratica per il quale è punito il semplice rischio alla pubblica incolumità a prescindere dall’effettivo prodursi di danni o sinistri causati dalla condotta irresponsabile del conducente.
Anche le circostanze aggravanti sono le medesime già esaminate per il caso della guida in stato d’ebbrezza:
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- aggravamento delle sanzioni da un terzo alla metà a carico di soggetti neopatentati e conducenti professionali;
- sospensione della patente raddoppiata nel caso in cui il conducente sia alla guida di un veicolo di cui non sia il proprietario;
- confisca del veicolo, salvo il caso appartenga a persona diversa dal conducente;
- revoca della patente per i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati;
- raddoppio della pena, nel caso la persona in stato di alterazione psicofisica abbia commesso un sinistro stradale in concomitanza con l’accertamento;
- Aggravamento della sanzione da un terzo alla metà per il caso in cui il reato sia stato commesso tra le ore ventidue e le ore sette.
Salvo le circostanze aggravanti appena illustrate, la norma prevede un’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno, oltre la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni.
Come già visto per le ipotesi di guida in stato d’ebbrezza, anche per la fattispecie in esame è prevista la possibilità di sostituire sia la pena detentiva che quella pecuniaria con l’adempimento di lavori di pubblica utilità, svolgendo attività non retribuite a favore della collettività.
Il prefetto, la cui competenza territoriale è individuata in base al luogo in cui è stata accertata l’infrazione, emette ordinanza di sospensione cautelare della patente di guida fino all’esito della revisione con la quale contestualmente ordina che il conducente si sottoponga a visita medica per la verifica dell’idoneità dei requisiti fisici e psichici.
L’accertamento
Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Quando tali accertamenti forniscono esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.
Qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.
Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo viene tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Qualora l’esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni.