Quando viene rilevata un’infrazione al Codice della strada la regola generale prevede che la multa sia comunicata all’automobilista che effettivamente ha commesso la violazione, con contestazione immediata sul posto e rilascio del relativo verbale.
Ma quando la contestazione immediata non è possibile, la multa verrà recapitata a chi risulta intestatario del veicolo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Successivamente, potrebbe verificarsi una mancata coincidenza tra il trasgressore e l’effettivo proprietario dell’auto.
Il benefit aziendale
È quanto accade nel caso del lavoratore che commette un’infrazione con il veicolo di proprietà del datore di lavoro, assegnatogli come benefit.
In queste ipotesi, la multa sarà notificata direttamente presso la sede del datore, che si tratti di un’azienda o di un imprenditore individuale, entro 90 giorni dalla violazione.
Nei successivi 60 giorni dalla notifica, l’art. 126 bis del Codice della strada prevede che il datore, in quanto proprietario, abbia l’onere di comunicare all’organo accertatore i dati personali e della patente del lavoratore che era alla guida dell’auto, ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria (decurtazione dei punti o sospensione della patente).
Il datore deve essere sempre in grado, quindi, di risalire al dipendente a cui ha affidato l’auto nel momento in cui è stata rilevata l’infrazione, altrimenti in caso contrario si esporrà al rischio di ricevere un’ulteriore multa per l’omessa comunicazione dei dati.
Il dipendente che era alla guida del veicolo generalmente avrà conoscenza del verbale dal datore di lavoro, con una comunicazione interna aziendale.
Il ricorso
Veniamo alla possibilità di fare ricorso. Se vengono individuati gli estremi per contestare la multa, è possibile proporlo da parte dell’intestatario dell’atto notificato, entro 30 giorni al Giudice di Pace oppure entro 60 giorni al Prefetto.
Mentre la decurtazione dei punti può essere disposta solo nei confronti di chi ha commesso l’infrazione, per il pagamento della sanzione pecuniaria esiste una responsabilità solidale tra il dipendente e il datore di lavoro. Questo significa che se la pubblica amministrazione non riceverà il pagamento potrà allora procedere con l’escussione sia a carico del proprietario (datore di lavoro) che del conducente (dipendente).
Va segnalato, inoltre, che in caso di gravi violazioni, il datore di lavoro potrebbe aver diritto a richiedere al dipendente il risarcimento per i danni subiti a causa della condotta illecita e, nei caso più gravi, potrebbe adottare provvedimenti disciplinari per la violazione degli obblighi contrattuali, fino al licenziamento (Corte di Cassazione n. 9304 del 7 aprile 2021).
Bisogna quindi fare particolare attenzione a non commettere imprudenze quando si è alla guida dell’auto di servizio, per evitare conseguenze che potrebbero andare ben oltre il pagamento di una sanzione pecuniaria.
D’altra parte, se il lavoratore è responsabile delle infrazioni che commette, il datore deve fare in modo che il veicolo assegnato sia sicuro e quindi rispetti tutti gli obblighi di legge per la sua circolazione. Sarà dunque a suo carico una multa emessa per violazione di questi obblighi, come nel caso in cui viene accertato che il veicolo stava circolando con la revisione scaduta.