Chi abita in città e non solo sa quanto possa essere complicato e dispendioso a livello di tempo trovare un parcheggio adatto per il proprio mezzo di trasporto, rispettando le norme sul divieto di sosta e di fermata del veicolo previste dal Codice della Strada.
Ed, adesso, alzi la mano chi fra noi non ha mai parcheggiato la propria auto o il proprio mezzo, stremato dalla ricerca di un parcheggio adatto, in un luogo non adibito alla sosta, con la speranza di non trovare al ritorno la multa sul parabrezza.
Proprio perchè il divieto di sosta è una delle infrazioni più comuni sul nostro territorio nazionale, ritengo sia opportuno sapere il più possibile in materia, partendo dal quando si incorre in tale infrazione, alle sanzioni erogabili fino alle modalità di ricorso per contestare la multa.
In primo luogo, l’articolo di riferimento, in materia di “divieto di fermata e di sosta dei veicoli” è il 158 del Codice della Strada.
Nella sua prima parte, tale norma, elenca in modo dettagliato tutte le restrizioni riguardanti il parcheggio del proprio veicolo ed in particolare sia la sosta che la fermata sono vietate:
- In prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie;
- Nelle gallerie nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici ;
- In prossimità o in corrispondenza di segnali stradali;
- Sui passaggi pedonali e attraversamenti pedonali;
- Sui marciapiedi;
- Sulle piste ciclabili;
- In prossimità di aree di intersezione;
- Nei punti atti alla ricarica dei veicoli elettrici;
- Allo sbocco di passi carrabili;
- Nelle zone riservate ai mezzi pubblici o ai disabili;
- Davanti ai cassonetti dei rifiuti;
- In doppia fila.
Tali fattispecie, indicate dalla norma, ovviamente sono a carattere generale in quanto, qualora la segnaletica stradale lo permetta, la sosta può essere consentita anche in alcuni, non tutti, di questi luoghi.
La segnaletica stradale va comunque sempre controllata. Pensiamo, ad esempio, al lavaggio strade, vi sono giorni ed orari in cui la sosta o la fermata non sono consentite per permettere la pulizia.
L’articolo 158 C.d.S. prevede, inoltre, delle regole di comportamento che il conducente deve adottare durante la sosta e la fermata . Egli infatti deve avere cautele al fine di evitare incidenti ed adoperarsi per impedire l’utilizzo del proprio veicolo senza il suo consenso.
Ma veniamo a quello che più interessa a tutti: se commetto questa infrazione, in che cosa potrei incorrere?
La sanzioni, previste dal Codice della Strada all’articolo 158 per chi parcheggia in divieto di sosta, è una multa da 41 a 168 euro variando, ovviamente, in base alla gravità dell’infrazione commessa.
La normativa prevede un’inasprimento delle sanzioni, qualora, il conducente parcheggi il proprio veicolo impedendo il transito dei mezzi pubblici o dei veicoli delle persone con disabilità. In questo caso la multa può variare da un minimo di 85 ad un massimo di 335 euro.
Come ogni sanzione amministrativa, va ricordato che, qualora si ritenga giusta e meritata conviene pagarla entro 5 giorni dalla data di notifica per poter usufruire di uno sconto del 30% sull’importo totale.
La multa, se non si vuole pagare maggiorazioni ed ulteriori interessi, deve essere pagata entro 60 giorni dalla data di notifica.
La sanzione prevista, nella maggior parte dei casi, è soltanto amministrativa.
Talvolta, però, per i casi più gravi, previsti espressamente dal codice della strada, ovvero, quando la sosta o la fermata sia fatta “in prossimità e corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione” o ” sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione” si rischia anche la perdita fino a 2 punti sulla patente. Ed, ancora, alla lettera g) dell’art. 158 C.d.S dove viene vietata ” la sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 C.d.S. e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli” i punti che possono essere persi, in questo caso considerato piu grave, sono 4.
E se riteniamo che la sanzione non sia giusta, come possiamo fare?
Abbiamo due possibilità o rivolgerci al Giudice di Pace o presentare ricorso al Prefetto.
Se ci rivolgiamo al Giudice di Pace, la multa deve essere impugnata entro 30 giorni o inoltrando una richiesta online o recandosi direttamente nella sede di riferimento oppure utilizzando la posta raccomandata.
Indispensabile, ai fini del ricorso, è l’allegazione del verbale della violazione, di una richiesta in forma scritta e firmata contenete una descrizione del fatto e le motivazioni per cui si richiede il ricorso oltre ad una copia della carta d’identità ed il codice fiscale e, qualora vi sia la possibilità, testimonianze, foto e prove dell’accaduto.
Il ricorso al Giudice di Pace ha un costo di 43 euro ed il Giudice, presa visione del ricorso, ha la possibilità di rifiutare, accettare la richiesta o modificare l’importo della sanzione.
Per quanto attiene, invece, la contestazione della multa innanzi al Prefetto, la procedura è interamente gratuita ed i termini sono sempre di 60 giorni dalla data di notifica ed egli ha 120 giorni di tempo per poter dare una risposta.
Il procedimento per ricorrere al Prefetto è simile a quello innanzi al Giudice di Pace ed egli può cancellare, confermare la sanzione o obbligare il trasgressore al pagamento integrale o talvolta raddoppiato dell’importo della multa.
Ultima cosa che ci resta da chiedersi è: quando è conveniente contestarla?
Ad esempio, quando il cartello di divieto di sosta è poco leggibile causa deterioramento oppure quando non è visibile o è stato girato rendendo impossibile la corretta visione da parte del conducente o ancora quando la multa viene emessa a seguito della mancata esposizione del ticket ma il tachimetro era fuori servizio.
Altri casi possibili ai fini della contestazione sono, quando nel verbale vi sia riportata la targa del veicolo non corretta o quando vi è un ritardo nella notifica della multa o, ancora, quando non vi era alcuna segnalazione di divieto di sosta.
Ad oggi, la legge stabilisce, inoltre, che vi è la possibilità di sostare in divieto di sosta in casi di urgenza personali o di gravità oppure situazioni di pericolo nelle quali il conducente non abbia alternative se non quelle di arrestare il veicolo in un luogo non idoneo alla sosta.