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Cosa avviene in caso di infrazioni al Codice della Strada commesse da minori? Esaminiamo il tema multe e responsabilità dei genitori.
I minori, in caso di violazione al Codice della Strada, sono esonerati dal pagamento della sanzione pecuniaria connessa all’illecito. I minorenni possono trasgredire le norme del codice della strada – è bene ricordare che a partire dai 14 anni si possono guidare ciclomotori fino a 50 cc, dai 16 anni ciclomotori fino a 125 cc – ma la giurisprudenza è concorde nel dichiararli non assoggettabili a sanzioni amministrative.
Violazione del codice della strada da parte dei minori: la norma
Secondo la legge se un minorenne commette un’infrazione alla guida a pagare devono essere, in solido, i genitori o coloro i quali siano deputati alla sua tutela. Nello specifico, la norma 24 novembre 1981 n. 689 prevede che “non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere”.
Sebbene sia le sanzioni amministrative che penali seguano il principio della “responsabilità personale”, i genitori – o il tutore – risultano responsabili del danno cagionato dal minore per “culpa in educando” o “culpa in vigilando”. Queste figure, infatti, sono chiamate a impartire un’educazione finalizzata al rispetto delle norme giuridiche e a impedire che venga arrecato un danno ad altri. Se un minore commette reato, dunque, ne risponde in prima persona – a patto che abbia compiuto 14 anni – al contrario in materia civilistica la responsabilità dell’illecito ricade su chi è deputato alla sua sorveglianza.
Violazione del codice della strada da parte dei minori: notifica della multa
Rispetto alla modalità di notifica della multa, la norma prevede che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”.
Spesso i comandi di polizia redigono il verbale di contestazione riportando le generalità del minore, tuttavia a dispetto della prassi il verbale deve essere elevato nei confronti di chi esercita la potestà su di lui. Nel verbale occorre indicare il rapporto intercorrente tra le figure coinvolte e i genitori devono essere ritenuti gli effettivi trasgressori, pena la mancata idoneità dell’atto.
In caso di nullità è possibile procedere al ricorso rivolgendosi al Prefetto entro 60 giorni oppure al Giudice di Pace entro 30 giorni. Se i genitori si rifiutano di pagare la multa, né ricorrono alle autorità competenti, potrà essere intestata a loro la cartella esattoriale fino a disporre l’esecuzione forzata, dunque il pignoramento dei beni.
La sentenza della Corte di cassazione
Sulla violazione al Codice della Strada da parte dei minori la giurisprudenza risulta concorde. La Corte di cassazione si è espressa con la sentenza n. 19619 depositata lo scorso 17 giugno, accogliendo il ricorso di una madre contro il Tribunale di Aosta a seguito del rigetto in primo e in secondo grado.
Il Tribunale aveva ritenuto che la donna, obbligata in solido al pagamento della sanzione pecuniaria connessa all’illecito del figlio, aveva potuto “compiutamente difendersi tanto nel giudizio di primo grado, quanto in quello d’appello, per cui l’eventuale vizio del verbale risulta del tutto irrilevante”.
La Suprema corte, però, ha accolto la legittimità del ricorso poiché il verbale di contestazione era stato elevato nei confronti del minore, non considerando che i genitori – laddove non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto – risultano responsabili a titolo diretto