L’istanza per la sospensione della riscossione

modello ricorso
Dedichiamo un importante approfondimento all’istanza di sospensione cautelare della riscossione, introdotta dalla Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013).
L’istituto ha lo scopo di offrire ai contribuenti uno strumento per poter immediatamente richiedere ad Equitalia (quale concessionario del servizio di riscossione) la sospensione dell’esecuzione, in tutti quei casi in cui si ritiene che la pretesa vantata dall’ente impositore sia illegittima.

Si tratta di uno strumento di semplice utilizzo, ma – come vedremo – dagli effetti immediati.

In particolare, l’art. 1, comma 537, della Legge 228/2012 prevede che “gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione dei tributi, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore. L’Agente della riscossione è tenuto, quindi, a sospendere l’attività di riscossione anche con riguardo alle somme affidate in seguito alla notifica di un accertamento con valore di titolo esecutivo per il quale sia trascorso inutilmente il termine ultimo di pagamento”.

In altri termini, i concessionari per la riscossione sono tenuti a sospendere immediatamente ogni iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo fino a quando non avranno fornito al contribuente che ne ha fatto richiesta tutte le informazioni necessarie a controllare l’esatta formazione dei ruoli.

Ricorda: Presentando istanza di sospensione, la multa è automaticamente sospesa e si annulla automaticamente se non ricevi risposta entro 220 giorni.

Quindi, in caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione e dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione nel termine di 220 giorni dalla data di presentazione della istanza da parte debitore, i debiti iscritti a ruolo vengono annullati di diritto ed il Concessionario è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa

Come si presenta l’istanza di sospensione

Il debitore deve presentare una domanda di sgravio al concessionario della riscossione entro 90 giorni dalla notifica della cartella esattoriale o di un qualsiasi altro atto della riscossione (preavviso di fermo, iscrizione di ipoteca, etc.). La presentazione dell’istanza può avvenire in forma cartacea (ovvero tramite raccomandata co ricevuta di ritorno) o in forma telematica (ovvero trasmessa a mezzo pec). Nella domanda devono essere distintamente comtemplati gli estremi dell’atto di cui si contesta a legittimità, unitamente alle relative motivazioni. Sarà, inoltre, opportuno allegare all’istanza tutti gli eventuali documenti di prova.

Per la compilazione della richiesta si può utilizzare l’apposito modulo (che abbiamo pubblicato in questa pagina), adattandolo alle singole evenienze (e richiedendoci assistenza per qualsiasi eventuale chiarimento).

Se hai bisogno di assistenza, contattaci telefonicamente o inviaci una mail ad info@ricorsi.net.
I nostri consulenti saranno a tua disposizione…gratuitamente!

Ad esempio…

Per fare alcuni esempi: si può presentare al concessionario domanda di sgravio di una cartella, con ottenimento dell’immediata sospensione della stessa, se essa riguarda un verbale di una multa già regolarmente pagata o per la quale e’ stato vinto un ricorso, oppure per un verbale che non è mai stato ricevuto. Stessa cosa se si riceve un preavviso di fermo amministrativo e si può dimostrare di aver già pagato la cartella o che la stessa e’ stata annullata da un giudice.
In tutti questi casi la sospensione degli effetti dell’atto avviene automaticamente

Sospensione e risposta

All’atto della ricezione della dichiarazione Equitalia deve immediatamente sospendere le attività di riscossione relative alla cartella. Nella risposta, che l’ente debitore invia telematicamente anche al concessionario della riscossione, può esservi

  • la conferma della correttezza della documentazione prodotta con conseguente provvedimento di conferma della sospensione dell’atto o, in alcuni casi, con provvedimento di annullamento dell’atto;
  • l’avviso di inidoneità della documentazione con conseguente ripresa dell’attività di riscossione.

Se il silenzio si protrae per 220 giorni dalla presentazione della domanda l’atto oggetto di richiesta si annulla di diritto.
Nel frattempo, comunque, l’atto rimane sospeso.

Conseguenze in caso di mancata risposta

È questa la grande novità dell’intervento normativo, che distingue questo iter dalla semplice autotutela dove una mancata risposta non aveva alcuna conseguenza sull’atto. In caso di mancato invio entro 220 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del debitore al concessionario, infatti, l’atto oggetto della richiesta si annulla di diritto e il concessionario e’ automaticamente discaricato della relativa riscossione.

Conseguenze per chi dichiara il falso

Attenzione, però. Questa procedura va utilizzata solo se si e’ effettivamente in uno dei casi suddetti e solo dopo aver verificato l’effettivo errore. Se nella richiesta viene dichiarato il falso o viene prodotta falsa documentazione, oltre che nelle norme penali, si incorre nel pagamento di una sanzione amministrativa che varia dal 100% al 200% delle somme dovute, con minimo 258 euro.

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