Stato di necessità e responsabilità del guidatore

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Lo stato di necessità è un concetto che nasce nel diritto penale, ma viene ripreso anche dalla regolamentazione stradale, per evitare che venga punito chi agisce violando la legge, con il solo scopo di evitare un evento ancora più grave o perché non avrebbe potuto fare altrimenti. Ovviamente, per evitare che si abusi di questa motivazione, lamentando senza alcun tipo di prova l’esistenza di una situazione di urgenza, sia la giurisprudenza che la legge sono intervenute per delineare i casi in cui si può concretamente parlare di “stato di necessità” e quando questo può essere applicato al soggetto guidatore. Approfondiamo insieme la materia.

Lo stato di necessità in generale

Come abbiamo detto, lo stato di necessità configura una causa di esclusione del reato, nell’alveo del diritto penale. Infatti, troviamo la sua regolamentazione proprio nel Codice di questa materia, per la precisione all’articolo 54, il quale stabilisce che:

 “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo”.

Dunque, da questo norma possiamo desumere che lo stato di necessità ricorre ed è applicabile:

  1. Se sussiste una situazione di pericolo attuale;
  2. Se da questa situazione di pericolo potrebbe derivare un danno alla persona;
  3. L’azione lesiva per tutelarsi o tutelare un altro deve essere necessaria;
  4. Deve esserci un rapporto di proporzione tra il danno temuto e l’azione commessa.

Sul punto riportiamo anche una recente sentenza delle Corte di Cassazione, la sentenza 281526/2021, la quale ha stabilito che:

La scriminante dello stato di necessità è configurabile a condizione che l’agente non abbia altra scelta all’infuori di quella di subire il conseguente danno o di porre in essere l’azione che gli si imputa come reato e sempre che tra il pregiudizio temuto e l’azione di difesa sussista un giusto rapporto di proporzione”.

Lo stato di necessità per il guidatore

Tutto quello che abbiamo appena detto in merito al diritto penale in generale, può essere applicato anche materia di violazioni stradali, poiché l’articolo 4 della legge 689/1981, denominato “Cause di esclusione della responsabilità”, stabilisce che:

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una  facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Se la violazione  è  commessa  per  ordine  dell’autorità,  della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine”.

A delineare i casi di applicazione dello stato di necessità in materia stradale è intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione, con una sentenza che si è posta come guida per le successive, la 2254/1988, la quale ha stabilito che:

In tema di guida senza patente, sussiste lo stato di necessità, come discriminante del reato, quando non vi sia possibilità di ovviare altrimenti al pericolo. Pertanto, il conducente che guidi senza patente, per chiamare un medico in soccorso di un ammalato, non può invocare l’esimente, ove non sia dimostrata l’impossibilità (e non la semplice difficoltà o scomodità) di ricorrere a mezzi leciti (per provvedere all’opera di soccorso) quali, ad esempio, la chiamata telefonica, l’uso di vetture da noleggio o il ricorso all’autovettura di un amico.”

Cassazione civile sez. II, 15/03/2023, n.7457

Di recente la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sul tema, in particolare con la sentenza 7457/2023.

Nel caso in esame, il conducente si è messo alla guida, nonostante la sospensione della patente, preoccupato per lo stato di salute della fidanzata. Dunque, è stato multato perché alla guida, con patente sospesa. L’automobilista ha impugnato il verbale invocando lo stato di necessità.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 7457/2023, dovendo decidere sul punto, si è conformata al precedente indirizzo della Giurisprudenza ed ha stabilito che:

Ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è indispensabile che ricorra un’effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero – quando si invochi detta esimente in senso putativo – l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d’animo, ma da circostanze concrete e oggettive che la giustifichino. In applicazione di tale principio è stato affermato che, in tema di violazione al codice della strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente lo stato di necessità invocato in ragione di un malore lamentato da un passeggero, qualora non si riscontri che egli versasse in una situazione di effettivo pericolo e non risulti l’impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso

Dunque, dalla recentissima sentenza possiamo dedurre che lo stato di necessità è invocabile dal guidatore, quando:

  1. Si trovi in un reale stato di necessità e quindi:
  1. Ricorra un’effettiva situazione di pericolo imminente;
  2. Vi sia il timore che possa derivare un danno grave alla persona;
  3. Il presunto danno non è altrimenti evitabile.

     2. Si sia configurato uno stato di necessità putativo, quindi si è commessa l’infrazione convinti da fatti oggettivi di  trovarsi in una situazione di pericolo attuale ed inevitabile.

Sul punto ti consigliamo anche il nostro articolo sullo stato di necessità ed eccesso di velocità.

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