Per molto tempo, il divieto di accedere ad una ztl è stato rappresentato dalle amministrazioni comunali mediante pannelli luminosi con su impressa la scritta “varco attivo”. In senso opposto, cioè per intendere la sospensione del divieto e la libera accessibilità della ztl, si è invece utilizzata l’espressione “varco non attivo”.
Entrambe le diciture (varco attivo e varco non attivo) sono chiaramente ambigue e fonte di confusione, specie se si è alla guida e non si ha il tempo di ragionare sul recondito significato che il legislatore avrebbe voluto attribuire a queste parole. Per dirla in breve, “varco” non significa altro che “punto di passaggio” e non “punto di controllo”: di conseguenza, un varco attivo dovrebbe più ragionevolmente essere un punto di passaggio a cui sia possibile accedere.
Questa ambiguità è stata finalmente riconosciuta anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con le nuove linee guida, del mese di luglio 2019, ha disposto che il divieto sia indicato con la dicitura “ztl attiva” (e con “ztl non attiva” per indicare la possibilità di accedere).
Il problema, tuttavia, continua a porsi per tutte le multe che sono state già emesse e per quelle che ancora in futuro verranno emesse, prima che le singole amministrazioni comunali si adeguino alle direttive ministeriali. Sono numerosi i casi, anche secondo la nostra esperienza, in cui i Giudici di Pace hanno accolto favorevolmente l’eccezione, procedendo all’annullamento del verbale. Tra le ultime sentenze di rilevante interesse, segnaliamo la sentenza 1574/2019 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza.