La Cassazione civile sez. II con sentenza del 19/05/2021, n.13630, ha ribadito l’importante principio, consolidato da tempo da giurisprudenza costante, secondo cui l’onere della prova dell’omologazione dell’autovelox è in capo non al destinatario di un verbale per eccesso di velocità, bensì alla Pubblica Amministrazione che deve altresì allegare allo stesso