L’opposizione agli atti esecutivi
L’opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall’art. 617 del Codice di Procedura Civile.
L’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi si distinguono per una sostanziale differenza: come già detto, infatti, l’opposizione all’esecuzione è volta a contestare un vizio che incide sul titolo, ovvero sul presupposto in base al quale è esercitata l’azione esecutiva; viceversa, con l’opposizione agli atti esecutivi il debitore non nega la titolarità dell’azione esecutiva, ma contesta le modalità attraverso le quali l’azione è esercitata, ovvero, secondo la terminologia codicistica, contesta la regolarità formale di uno o più atti del processo esecutivo.
In breve: l’opposizione all’esecuzione contesta il “se” dell’azione esecutiva, mentre l’opposizione agli atti esecutivi ne contesta il “come”.
Per quel riguarda la disciplina generale, in breve, è necessario ricordare che:
- l’azione si esercita per il tramite di un avvocato, poiché non è consentita la difesa personale della parte autonomamente costituita i giudizio;
- l’iscrizione a ruolo necessita del pagamento del contributo unificato;
- l’azione si introduce mediante citazione e non con ricorso;
- l’azione è di competenza non del Giudice di Pace ma del Tribunale del luogo di residenza del debitore.
Contrariamente all’opposizione all’esecuzione, l’azione agli atti esecuti non può esercitarsi in ogni momento durante il procedimento di esecuzione, ma solo entro il termine di venti giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Venendo al più ristretto ambito che ci riguarda, l’opposizione agli atti esecutivi andrà esercitata nei casi in cui la cartella risulti viziata per l’assenza di uno dei suoi requisiti formali essenziali. Il vizio fondamentale che generalmente viene fatto rilevare consiste nell’omessa indicazione del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo e di emissione della cartella. Qualora la cartella risulti priva di tali indicazioni, si potrà richiedere che il giudice sanzioni l’omissione dichiarandone la nullità.
Modello di opposizione agli atti esecutivi contro cartella esattoriale
TRIBUNALE DI …
Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Per: Il sig. …, codice fiscale …, residente … alla via … n. …, rappresentata e difesa dall’avv. …, giusta procura a margine del presente atto, presso il cui studio, in … alla via … n. …, elegge domicilio, il quale chiede che gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria gli siano trasmessi ai sensi dell’art. 136 c.p.c., al numero di fax … e all’indirizzo di posta elettronica …
Contro: Equitalia S.p.A., società concessionaria del servizio pubblico di riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in … alla Via …
Nonché
Contro: Comune di …
PREMESSO CHE
– in data il Sig. … riceveva notifica della cartella esattoriale n. … emessa da Equitalia S.p.A., in ragione del presunto omesso pagamento del verbale n. … emesso dal comando di polizia municipale del Comune di …
– il predetto titolo non risulta essersi validamente costituito per i seguenti motivi
motivi in fatto ed in diritto
1) indicare in modo succinto e persuasivo le motivazioni articolandole in più punti e paragrafi, e riportando per ciascuna di esse gli opportuni riferimenti nomativi e giurisprudenziali;
2) …
3) …
Tanto premesso, l’opponente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato
CITA
La società Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., nonché il Comune di …, in persona del Sindaco p.t., a comparire innanzi all’ On.le Tribunale di … all’udienza del … , ore e locali di rito, sezione e giudice unico a designarsi ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con l’invito a costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che in mancanza si procederà in loro contumacia e che la costituzione oltre i detti termini comporterà le decadenze previste dall’art. 167 c.p.c., per sentire emettere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l’effetto:
-in via preliminare sospendere l’efficacia esecutiva del titolo;
-dichiarare nulla la cartella esattoriale n. …, in virtù dei suddetti motivi;
– per l’effetto, dichiarare l’inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione;
-condannare l’opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A. .
Con riserva di articolare i mezzi istruttori.
Ai sensi del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (il Testo Unico in materia di spese di Giustizia), si dichiara che il valore della presente causa è di euro …, per cui il contributo unficato, apposto sulla prima pagina del presente atto, è versato nella misura di euro …
Si producono i seguenti documenti:
– cartella esattoriale n. …
– …
Avv. …
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