Questa di seguito indicata è la formula da utilizzare per sollevare opposizione contro cartelle esattoriali conseguenti al mancato pagamento di verbali per infrazioni al Codice della Strada.
Fare ricorso al Giudice di Pace è abbastanza semplice, la procedura non richiede particolari conoscenze giuridiche ed il ricorrente potrà svolgere autonomamente la sua difesa senza la necessità del patrocinio di un avvocato.
Per poter fare ricorso, sotto il punto di vista procedurale, è necessario aver presente pochi elementi:
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- il Giudice di Pace competente è quello del luogo in cui sarebbe avvenuta la presunta infrazione sanzionata nel verbale a cui la cartella si riferisce;
- il termine per la presentazione del ricorso è di trenta giorni dalla notifica della cartella;
- dopo aver presentato il ricorso, a distanza di qualche mese, il ricorrente dovrà presentarsi in udienza. La data del’udienza sarà comunicata mediante notifica di biglietto di cancelleria presso il domicilio indicato dal ricorrente. Presentarsi in udienza è obbligatorio, pena il rigetto del ricorso. Non è necessario che il ricorrente si presenti personalmente, potendo inviare in sua vece anche un proprio delegato, munito di delega scritta e copia del documento di riconoscimento;
- i motivi per cui si potrà eventualmente chiedere l’annullamento potranno esclusivamente riguardare la cartella stessa e non l’illegittimità del verbale a cui la cartella si riferisce;
- il ricorrente non dovrà mai pagare la sanzione comminata nella cartella, prima che il Giudice di Pace abbia emanato la sentenza, pena l’improcedibilità del ricorso;
La parte più “difficile” consiste, però, nella individuazione dei motivi per i quali può essere richiesto l’annullamento della cartella. Per questo, fai una foto o una scansione del verbale ed inviala all’indirizzo info@ricorsi.net per una consulenza gratuitaQuesto indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederloDopo aver ricevuto la documentazione, entro poche ore ti risponderemo.
Nella risposta ti indicheremo se riteniamo sussistere o meno validi motivi per fare opposizione ed il costo che avrebbe affidare direttamente a noi la redazione del ricorso. Se deciderai di avvalerti del servizio, dopo circa sette giorni dal pagamento, ti invieremo il ricorso completo in tutti i suoi elementi, pronto per essere stampato, firmato ed inviato.
Per qualsiasi dubbio o richiesta potrai contattarci al numero 0810030533.
Le parti avverse contro le quali il ricorso è rivolto sono l’ente impositore (che ha emesso il verbale) e il concessionario del servizio pubblico di riscossione. Sulla base di quanto già precedentemente detto, l’ente impositore potrà essere:
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- il comune in persona del sindaco pro tempore, per le infrazioni rilevate dalla polizia municipale;
- la provincia, in persona del presidente pro tempore, per le infrazioni rilevate dalla polizia provinciale;
- la regione, in persona del governatore pro tempore, per le infrazioni rilevate dalla polizia regionale;
- la prefettura, in persona del prefetto pro tempore, per le infrazioni rilevate dalla polizia di stato, dai carabinieri, dalla guardia di finanza e da ogni altro organo di polizia statale.
Il ricorso può essere depositato a mani presso la cancelleria del Giudice di Pace, oppure inviato a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento.
La controversia è soggetta al pagamento del contributo unificato, in misura variabile in base al valore della causa, ovvero in base all’ammontare del presunto credito vantato dalla pubblica amministrazione. Nel caso in cui la cartella oggetto di contestazione abbia un importo superiore ai 1.033,00 euro oltre al pagamento del contributo unificato, sarà dovuto anche il pagamento della marca da bollo.
Una volta presentato (rectius, iscritto al ruolo generale) il ricorso assume un numero di protocollo (numero di ruolo generale). La cancelleria del Giudice di Pace provvederà a fissare l’udienza di cui darà notizia al ricorrente mediante notifica del biglietto di cancelleria, presso il luogo di elezione di domicilio sito nello stesso comune in cui ha sede il Giudice di Pace. Il provvedimento di fissazione dell’udienza potrà essere comunicato al ricorrente anche tramite fax o posta elettronica.
Il procedimento si conclude con sentenza, che può essere di accoglimento (quindi di annullamento della cartella) o di rigetto (quindi di conferma della cartella). La sentenza di rigetto può essere appellata in Tribunale nei termini di legge (6 mesi dalla pubblicazione). L’appello in Tribunale può svolgersi solo a mezzo di avvocato. La sentenza di accoglimento va notificata all’Ente creditore.
L’Ente creditore, ricevuta la notificazione della sentenza (salva la possibilità che faccia appello) constata l’annullamento e procede a sgravare la posizione del contribuente, comunicando l’annullamento all’esattore. Nella prassi, come tristemente noto, gli organi diversi degli apparati burocratici sono mal coordinati tra loro, per cui è prudente, sebbene formalmente non dovuto, notificare la sentenza anche al concessionario del servizio pubblico di riscossione, affinché ne riceva diretta e celere notizia.
È opportuno evidenziare che secondo l’orientamento suggerito dalla Corte di Cassazione, il ricorso innanzi al Giudice di Pace, ex art. 22 L. 689/81, può essere legittimamente sollevato, solo nel caso in cui si intenda eccepire l’omessa (o l’irregolare) notifica del verbale (o dei verbali) a cui la cartella esattoriale si riferisce. Tuttavia, i giudici di pace meno scrupolosi sono soliti riconoscere la propria competenza anche in ordine a ricorsi aventi ad oggetto eccezioni di più vario contenuto.
Modello di ricorso contro cartella esattoriale
RICORSO AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE EX ART. 22 LEGGE 689/81
Istante: Sig. … nato a … in data …, residente nel Comune di … alla Via …, codice fiscale …, il quale chiede che gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria gli siano trasmessi ai sensi dell’art. 136 c.p.c., al numero di fax … e all’indirizzo di posta elettronica … L’istante dichiara di eleggere domicilio in …, presso …
Contro: Equitalia S.p.A., società concessionaria del servizio pubblico di riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in … alla Via …
Nonché
Contro: Comune di …
Premesso che
in data il Sig. … riceveva notifica della cartella esattoriale n. … emessa da Equitalia S.p.A., in ragione del presunto omesso pagamento del verbale n. … emesso dal comando di polizia municipale del Comune di …
L’istante, come sopra generalizzato, impugna la suddetta cartella esattoriale, per i seguenti
motivi in fatto ed in diritto
1)indicare in modo succinto e persuasivo le motivazioni articolandole in più punti e paragrafi, e riportando per ciascuna di esse gli opportuni riferimenti nomativi e giurisprudenziali;
2)…;
3)…;
Richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sanzione: sulla scorta delle documentate motivazioni innanzi espresse, voglia l’Onorevole Giudicante concedere la provvisoria sospensione della sanzione, ritenendo che nel caso di specie ricorrano le condizioni del fumus boni juris e del periculm in mora: quanto al primo elemento, per essere non manifestamente infondate le ragioni delle presenti doglianze; e, quanto al secondo elemento, per essere la sanzione altrimenti provvisoriamente inflitta foriera di un danno grave ed ingiusto.
Alla luce delle osservazioni che hanno preceduto, il ricorrente, come sopra generalizzato ed elettivamente domiciliato, rassegna le seguenti
Conclusioni
Voglia l’Onorevole Giudice di Pace adito, contrariis reiectiis, così provvedere:
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- in via preliminare dichiarare la sospensione dell’efficacia della cartella di esattoriale n…. emessa da …;
- fissare, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 689/81, udienza di comparizione delle parti, ordinando alle parti avverse di costituirsi depositando nel termine di rito i documenti e gli atti ritenuti opportuni;
- nel merito accogliere il presente ricorso per le ragioni innanzi esposte e, per l’effetto, dichiarare la nullità della cartella di esattoriale n…. emessa da …;
Si producono, unitamente alla presente comparsa:
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- cartella di esattoriale n…. emessa da …;
- …;
- …;
Ai sensi del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (il Testo Unico in materia di spese di Giustizia), si dichiara che il valore della presente causa è di euro …, per cui il contributo unificato, apposto sulla prima pagina del presente atto, è versato nella misura di euro …
Luogo e data
Nome e Cognome
Una risposta
Buonasera,
ho ricevuto una cartella di pagamento dall’Agenzia delle Entrate a seguito di un ruolo del Comune X in cui avrei commesso un’infrazione stradale 4 anni fa, per la quale non ho ricevuto la contravvenzione. Dopo richiesta fatta al Comune, ho ricevuto via pec la scansione della raccomandata con la quale mi è stata notificata la contravvenzione: su una delle facciate della cartolina verde della raccomandata il mio nome scritto a penna è incompleto.
Secondo voi ci sono gli estremi per fare ricorso al giudice di pace per vizio di notifica della contravvenzione? In caso affermativo, qual è il giudice di pace territorialmente competente: quello della mia residenza o quello del Comune in cui ho commesso l’infrazione?
Grazie anticipatamente per un riscontro
Saluti