Differenza tra omologazione e approvazione dell’autovelox

tachimetro

Come è risaputo, le multe per eccesso di velocità sono le più diffuse, sia per la variabilità dei limiti imposti (spesso anche sullo stesso tratto di strada), sia per i dispositivi di rilevazione che usano tecnologie molto avanzate. A proposito di questi ultimi, è necessario ricordare che, se non sono sottoposti ai dovuti controlli possono essere causa di nullità della contravvenzione. Dobbiamo capire, però, quali sono i controlli veramente necessari e se tutte le operazioni effettuate su questi dispositivi hanno lo stesso valore. In particolar modo, si è posto il problema riguardo l’omologazione e l’approvazione: sono operazioni equivalenti? Sono tutte e due necessarie? Scopriamolo insieme.

Differenza tra omologazione ed approvazione

In base a quanto stabilito dalla legge e dalla giurisprudenza, che analizzeremo nel dettaglio, l’omologazione e l’approvazione sono due operazioni completamente diverse per le finalità che perseguono:

  1. OMOLOGAZIONE: Questo tipo di controllo viene fatto per accertare la rispondenza e l’efficacia di un determinato apparecchio secondo le prescrizioni stabilite nel regolamento del Codice della Strada.
  2. APPROVAZIONE: Questa operazione, invece, verifica elementi che non vengono indicati nel regolamento appena citato. Dunque, non deve rispettare specifiche prescrizioni.

Solo per essere assolutamente rigorosi, si ricorda che queste non sono le uniche operazioni di controllo da effettuare sui dispositivi di rilevazione della velocità. Sul punto consigliamo il nostro articolo sulla taratura del tutor.

Cosa dice il regolamento del Codice della Strada:

Per capire il cavillo terminologico che ha aperto il dibattito in merito all’esistenza di una differenza o meno tra omologazione ed approvazione, occorre necessariamente analizzare le norme di riferimento. Dunque:

Articolo 192, comma 2, del regolamento di attuazione del Codice della Strada, sull’omologazione:

L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L’interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell’istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale”.

Articolo 192, comma 3, del regolamento di attuazione del Codice della Strada, sull’approvazione:

Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2”.

Sono proprio le frasi sottolineate ed in grassetto ad aver convinto i Giudici che esiste una chiara distinzione tra le due operazioni di controllo, ravvisabile nel fatto che l’omologazione deve verificare il rispetto di prescrizioni stabilite dal regolamento, mentre l’approvazione non ha riferimenti normativi o caratteristiche specifiche a cui fare riferimento.

Sentenza del Giudice di pace Milano del  11/02/2019:

A questo punto, entriamo nel dettaglio, analizzando una sentenza del Giudice di pace di Milano dell’11 Febbraio 2019, che in realtà si fa portavoce dell’orientamento maggioritario seguito dai Giudici di merito.

Nel caso specifico il Giudice ha stabilito che l’omologazione e l’approvazione sono due operazioni assolutamente distinte tra loro e che un autovelox può essere ritenuto un legittimo strumento di rilevazione della velocità solo se è sottoposto anche all’omologazione. A fondamento della propria decisione, il Giudice di pace di Milano ha dichiarato che:

 “Vi è una distinzione chiara e netta tra l’omologazione e l’approvazione dei dispositivi elettronici, non tanto sulla procedura (poiché il comma 3 dell’art. 192 C.d.S. richiama il comma 2), quanto sulla finalità perseguita: nel caso dell’approvazione, il Legislatore ha richiesto vincoli meno stringenti per accertamenti che richiedono una minor precisione; nel caso dell’omologazione, vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, poste, evidentemente, nell’interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa. Pertanto, la sua mancanza si traduce in un vulnus alle garanzie dei cittadini che subiscono gli accertamenti”.

Come dicevamo, questa è solo una delle tantissime sentenze in materia di multe per eccesso di velocità che, in virtù della differenza tra omologazione e approvazione dell’autovelox, hanno portato all’accoglimento dei relativi ricorsi.

Il parere del Ministero

C’è da dire che, nonostante questo sia l’orientamento seguito dalla Giurisprudenza maggioritaria, il MIT, invece, ha dichiarato che l’omologazione e l’approvazione sono procedure equivalenti e, dunque, basta anche solo una di queste operazioni affinché una multa per eccesso di velocità sia valida. Inoltre, nella dichiarazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fatto riferimento ai dispositivi e i sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale, ricomprendendo quindi autovelox, tutor, telecamere di controllo nelle Ztl e i sistemi di accertamento della violazione del semaforo.

Citando testualmente il suddetto parere, l’art. 142 comma 6 del C.d.S. andrebbe “letto in connessione con l’art. 45 comma 6 del C.d.S., ove si fa riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell’approvazione ovvero dell’omologazione, secondo le modalità indicate dall’art. 192 del regolamento di esecuzione e Attuazione”.

Al di là del tentativo di mistificazione, è evidente che il citato art. 45 comma 6 del C.d.S. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, così come meritevoli di essere appunto distinti, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere omologati (i dispositivi per il controllo della velocità, appunto) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione. Se, sotto il punto di vista sostanziale, il parare ministeriale si richiama ad una norma che non fa che rafforzare l’eccezione di nullità di cui si discute, sotto il punto di vista formale occorre osservare che i pareri ministeriali, in quanto tali, non sono annoverati tra le fonti del diritto e non hanno alcuna valenza normative, men che meno hanno, pertanto, facoltà di derogare o abrogare leggi dello Stato (quale appunto il Codice della Strada e il relativo, già citato art. 142, comma 6).

Conclusioni

In conclusione, i Giudici, facendo riferimento a due commi della stessa norma che disciplinano in maniera diversa le operazioni, ritengono ad oggi che l’omologazione e l’approvazione siano due tipi di controlli differenti e che l’omologazione sia necessaria affinché la multa per eccesso di velocità sia considerata valida. Questo è stato ribadito anche nelle sentenze successive alla presa di posizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Quindi, qualora doveste ricevere una multa per il superamento del limite di velocità, sarà bene assicurarsi che il dispositivo di rilevazione sia stato sottoposto ad omologazione. Altrimenti, sarà bene proporre ricorso e ci saranno ottime possibilità che la multa venga annullata, senza dover pagare alcuna sanzione (spesso dall’importo importante) e senza perdere punti sulla patente.

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8 risposte

  1. L`articolo e´interessante e mi ha aiutato insieme ad altri a capire come procedere.
    Nel mio verbale pero´e´presente la sigla di “approvazione” nel testo,mentre nelle foto dell`infrazione con la stessa sigla appare scritto “omologazione”.
    Vorrei capire anche in base a quello che scrivete se ci siano i presupposti per un ricorso sulla base del contenuto dell`articolo,oppure sulla base di un errore di scrittura sul verbale che riporta entrambe le frasi “approvato”,”omologato” che non potrebbero avere la stessa data,a meno che appunto non sia inteso voler dire la stessa cosa ufficialmente.

  2. Purtroppo l’argomento viene trattato sempre sotto l’aspetto giuridico anche perché il legislatore è supportato da tecnici che mai hanno avuto esperienza di di attività di laboratorio e non hanno mai avuto modo di eseguire certificazioni di strumenti di misura. Dimenticano bellamente che ci sono protocolli precisi per certificare gli strumenti di misura. Anche in Italia esiste un organismo “ACCREDIA” che accredita i laboratori che seguono i protocolli corretti per eseguire le certificazioni degli strumenti di misura, anche con strumenti campione di secondo livello o peggio a seconda della precisione dello strumento che si deve controllare e certificare.
    Nel caso degli autovelox le multe dovremmo farle pagare a questi tecnici che sembra ignorino l’esistenza di ACCREDIA e di istituti di certificazione accreditati ACCREDIA.

  3. L’Ordinanza 10505/2024 della Corte di Cassazione sembra avere posto la parola fine alla diatriba, stabilendo che la procedura di “omologazione” è diversa e non equiparabile alla procedura di “approvazione”.
    Tuttavia occorre rilevare che lo stesso Regolamento di Attuazione del Codice della Strada all’art. 192, comma 2, in merito alla omologazione fa riferimento a “prescrizioni stabilite dal presente regolamento”, prescrizioni di cui però non si rileva traccia nel regolamento stesso (a meno che io sia cieco). Ne consegue che, in assenza di norme tecniche stabilite per legge, omologare un autovelox è tuttora oggettivamente impossibile.
    Il legislatore ha fatto un bel pasticcio.

  4. Buongiorno. Ho ricevuto un verbale da postazione fissa nel quale viene finemente descritto il dispositivo utilizzato (TCS) che si indica come “approvato od omologato” facendo riferimento al decreto MIT n.378 del 09/09/2021, da me consultato, che riporta gli estremi di approvazione, specifica le prove tecniche effettuate ma non dice nulla riguardo alla sua omologazione. Come devo comportarmi?

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