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Il dispositivo photored è uno tra i diversi sistemi di rilevazione elettronica delle infrazioni stradali. Si tratta, in particolare, di un sistema connesso all’impianto semaforico che rileva il momento dell’attraversamento veicolare dell’intersezione con il semaforo rosso.
Per effetto del disposto di cui all’art. 201, commi 1 bis e 1 ter, del Codice della Strada, l’utilizzo dei suddetti documentatori video-fotografici è ammesso per la rilevazione a distanza e differita nel tempo delle infrazioni semaforiche – pertanto, in deroga all’obbligo generale di contestazione immediata ex art. 200 CdS – e, altresì, in modalità completamente automatica, senza la necessaria presenza di un agente accertatore.
La delibera della giunta comunale
Per l’installazione di tali dispositivi di rilevazione automatizzata delle infrazioni semaforiche non è necessaria l’autorizzazione prefettizia, tuttavia, affinchè le amministrazioni comunali possano legittimamente avvalersene, oltre che la specifica omologazione dell’apparecchiatura ex art. 45 C.d.S., occorre l’adozione di una delibera della Giunta municipale che autorizzi l’installazione dell’apparecchio photored, pena la illegittimità stessa del verbale di contestazione – per l’infrazione al rosso semaforico di cui all’art. 146 C.d.S. – eventualmente notificato.
Il parere della Cassazione
Tanto è quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità in una decisione ormai risalente nel tempo (Cass. civ., Sez. I, 11/11/2005, n. 21847), che testualmente ha stabilito il seguente principio:
È illegittimo il verbale di contestazione per violazione dell’art. 146, terzo comma, c.d.s. (D.Lgs. n. 285/1992), qualora tale violazione sia stata rilevata, in assenza di vigili, mediante apparecchio “Photored F17 A” regolarmente omologato ma installato senza delibera di autorizzazione della giunta comunale.
La giurisprudenza di merito
Alla sentenza della Corte di Cassazione hanno fatto seguito numerose altre pronunce della giurisprudenza di merito, anche abbastanza recenti, che hanno annullato verbali di contestazione per violazione dell’art. 146 C.d.S. accertate mediante apparecchiature automatiche nei casi in cui l’installazione degli stessi non fosse stata previamente approvata mediante apposita delibera di Giunta comunale, ovvero, nelle ipotesi in cui questa non fosse stata prodotta in giudizio.
Tra le diverse, si segnalano le seguenti pronunce: Giudice di Pace di Alessandria n. 429 del 17.11.2020; Giudice di Pace di Alessandria n. 428 del 10.11.2020; Giudice di Pace di Alessandria n. 427 del 7.11.2020; Giudice di Pace di Ivrea del 24.9.2020; Giudice di Pace Torino n. 3341 del 15.11.2019; Tribunale S. Maria Capua Vetere n. 1732 del 17.05.2014; Giudice di Pace di Carinola del 16.12.2005.
La circolare del Ministero dell’Interno
Al riguardo, sembra opportuno richiamare la Cicolare 14/05/2008, n. 2941/M del Ministero dell’Interno che sancisce i principi per l’utilizzo degli strumenti di controllo di tipo remoto e che, seppure fonte normativa di secondo grado, ha certamente rappresentato norma di riferimento cardine dell’orientamento giurisprudenziale formatosi successivamente alla sua adozione.
La necessità di un provvedimento che disponga la localizzazione dell’apparecchio semaforico e del dispositivo photored utilizzabile in assenza di operatori, da parte dell’ente titolare della strada che procede all’irrogazione della sanzione e ne percepisce i proventi, trova il suo fondamento nel principio di trasparenza amministrativa. Come evidenziato nella Circolare richiamata, la delibera della Giunta comunale “deve essere motivata, secondo i principi generali, con il ragionevole e ponderato apprezzamento della scelta operata, in relazione alle esigenze della circolazione e della sicurezza del traffico e degli utenti, essendo il provvedimento suscettibile di controllo in sede giurisdizionale anche sotto il profilo dell’eccesso di potere […]”. Invero, è diritto del cittadino verificare se l’osservanza che gli viene richiesta sia conforme ai parametri di legge e, altresì, accertarsi di non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dai casi espressamente previsti dalla legge.
Dunque, la produzione in giudizio della delibera di Giunta comunale “ha lo scopo di dimostrare … la correttezza e legittimità del provvedimento sanzionatorio, rendendo di fatto possibile la verifica giudiziale della corretta gestione dei poteri propri dell’ente territoriale”.
In conclusione
In conclusione, ove manchi il provvedimento formale di autorizzazione all’installazione dell’apparecchio photored, il dispositivo in questione sarà illeggittimamente apposto e, pertanto, la sanzione eventualmente irrogata sarà da ritenersi nulla. Inoltre, la illegittimità della sanzione conseguirà anche alle ipotesi in cui la delibera di autorizzazione, pur esistente, non venga tempestivamente prodotta in giudizio dall’amministrazione competente.
Il ricorso
Ecco il testo della motivazione da inserire nel proprio ricorso per contestare la multa per semaforo rosso e con la quale chiedere che la pubblica amministrazione, nell’assolvimento del proprio onere probatorio, esibisca la documentazione attestante l’autorizzazione all’installazione dell’impianto di rilevazione delle infrazioni,
§ Richiesta di esibizione della documentazione attestante l’autorizzazione all’installazione dell’impianto di rilevazione delle infrazioni: nell’assolvimento del proprio predetto onere probatorio, si chiede che l’amministrazione opposta, attore in senso sostanziale, voglia esibire delibera comunale di autorizzazione all’installazione della postazione di rilevamento delle infrazioni. Ai fini della legittimità dell’accertamento, è, infatti, requisito indefettibile che, con propria delibera, la giunta comunale abbia preventivamente autorizzato l’installazione del dispositivo. Sulla scorta di quanto sostenuto dalla più recente giurisprudenza di merito (Giudice di Pace di Ivrea, sentenza n. 81/2021), è opportuno soffermarsi sulla natura dei provvedimenti amministrativi di cui si richiedere esibizione, giacché essi dovranno consistere specificamente in delibere, ovvero in atti mediante i quali la giunta è chiamata ad esprime il proprio indirizzo politico amministrativo. Al contrario non potrà ritenersi satisfattiva l’esibizione di mere determine dirigenziali, ovvero di provvedimenti destinati all’esercizio della potestà di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. In altri termini, le delibere consistono in atti normativi, ad emanazione collegiale, che rappresentino indirizzo o programmazione politica; mentre al contrario le determinazioni sono atti amministrativi, attraverso i quali il personale dirigente, che opera per conto dell’organo di appartenenza, impegna l’amministrazione anche verso terzi, assumendo decisioni esecutive per conto dell’ente. Nel caso di specie, sarà quindi, compito della giunta formulare, mediante l’adozione di una delibera, il proprio atto di indirizzo finalizzato all’installazione di un sistema di rilevamento automatico delle infrazioni, e sarà compito del dirigente dare attuazione alla delibera, ad esempio incaricando terzi affinché realizzino concretamente le opere necessarie. Tale consolidato orientamento giurisprudenziale, già confermato ex multis dal Giudice di Pace di Alessandria (con le sentenze 427/2020, 428/2020, 429/2020) e dal Giudice di Pace di Torino (con sentenza del 21.12.2019), affonda le proprie radici nella sentenza n. 21847/2005 del 11.11.2005 emessa dalla Corte di Cassazione.