Accesso in ztl e disabili: è obbligatorio esporre il permesso?

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Una zona a traffico limitato, denominata anche ztl, è un’area urbana all’interno della quale è vietato o limitato l’accesso ai veicoli, solitamente in talune fasce orarie e in determinati giorni della settimana. Generalmente l’accesso dei veicoli alle zone a traffico limitato è controllato tramite dei dispositivi elettronici, dotati di un sistema di riconoscimento dei veicoli autorizzati.

L’art. 7 del Codice della Strada sancisce che il sindaco ha il potere di istituire, tramite ordinanza, delle zone a traffico limitato per ” accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”. In caso di violazione del divieto di accesso nelle zone a traffico limitato il comma 14 dell’articolo 7 del Codice della Strada stabilisce che questo comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 83 Euro ad un massimo di 332 Euro. In caso di pagamento della sanzione entro cinque giorni dalla notifica è tuttavia applicabile una riduzione del 30% del prezzo da pagare. La sanzione va comunque pagata entro 60 giorni dalla ricezione (decorsi i quali verrà applicata una maggiorazione della somma pari al 10% per ogni 6 mesi di ritardo) e sempre entro 60 giorni è possibile presentare un eventuale ricorso, nel caso in cui si volesse contestare la multa. In caso di plurime violazioni del divieto di accesso nelle zone a traffico limitato si riceverà una sanzione per ogni infrazione, le quali si sommeranno tra loro.

Il permesso per i disabili

Vi sono tuttavia delle eccezioni riguardo il divieto di accesso nelle zone a traffico limitato. In caso di soggetto disabile a bordo del veicolo, sia quale conducente sia quale passeggero, è, infatti, sempre consentito l’accesso in tali aree. L’accesso è consentito purché siano rispettate delle prescrizioni:

In primo luogo è necessario che il veicolo presenti l’apposito contrassegno per disabili, il quale deve essere ben visibile, apposto sul cruscotto del veicolo ed in secondo luogo è sempre necessaria la presenza a bordo del soggetto disabile, titolare del contrassegno. Taluni comuni italiani inoltre richiedono la preventiva comunicazione della targa del veicolo al Comune di riferimento, o l’obbligo di comunicare il transito alla Polizia locale entro 48 ore dall’accesso.

Tuttavia, la giurisprudenza si è più volte espressa a tal punto e, riguardo la ricezione di multe per violazione del divieto di accesso nelle ZTL da parte di veicoli con a bordo soggetti disabili senza la preventiva o successiva comunicazione di accesso al Comune o alla Polizia locale, ha affermato che in tal caso la multa è da considerarsi illegittima ed in quanto tale non da pagare. Difatti non vi è alcuna norma espressa che sancisce un obbligo di comunicazione preventiva della targa, ma si tratterebbe tutt’al più di un’informazione utile alla Polizia locale per controllare gli accessi all’interno della ztl. Non vi è dunque alcuna prescrizione tassativa al riguardo ma si tratta di una sorta di onere morale, al fine di agevolare i controlli da parte della Polizia locale.

L’obbligo di comunicazione della targa secondo la Cassazione

Tale linea di pensiero è stata inoltre confermata da due recenti decisioni della Corte di Cassazione. In particolare nella Cass. ord. n. 24015/2022, la II Sez. Civile della Corte di Cassazione ha confermato il permesso di circolazione di veicoli con a bordo soggetti disabili nelle zone a traffico limitato anche nel caso in cui non fosse stata comunicata preventivamente la targa agli uffici comunali. Con questa decisione difatti, la Suprema Corte ha considerata illegittima l’ordinanza con la quale il Comune di Milano aveva imposto l’obbligo di comunicazione preventiva della targa in caso di accesso nelle ztl di veicoli con a bordo soggetti dalla mobilità ridotta. Gli Ermellini sottolineano che non vi è difatti nessuna normativa espressa all’interno del Codice della Strada che preveda tale obbligo, ed in quanto tale un’amministrazione locale non può subordinare l’accesso all’interno delle ztl dei veicoli muniti di valido contrassegno per disabili ad un obbligo di comunicazione preventiva della targa agli uffici comunali. La medesima linea di pensiero è stata seguita dalla Suprema Corte nella Cass. ord. n. 8226/22, nella quale viene inoltre sancito che il contrassegno per disabili è valido in qualsiasi comune italiano, la sua validità non è dunque limitata soltanto al comune che lo ha rilasciato. Di conseguenza, anche il permesso di circolazione nelle zone a traffico limitato per veicoli con a bordo soggetti disabili non è circoscritto soltanto al territorio del comune che ha rilasciato il contrassegno, ma è da applicarsi a qualsiasi comune nazionale. Anche in tal caso dunque la ricezione di una sanzione amministrativa per aver circolato in zone a traffico limitato in un comune diverso da quello di appartenenza è da considerarsi illegittima. Secondo la Suprema Corte difatti “nessun ostacolo può frapporsi alla libertà di locomozione di un soggetto disabile fondato sull’addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell’ente locale territoriale, così pervertendo lo scopo della legge; semmai, si tratterebbe di adeguare i sistemi automatizzati alla fattispecie sperimentando, ad esempio, meccanismi di verifica“. In tale decisione inoltre gli Ermellini sanciscono che il tagliando per disabili è “rilasciato alla persona invalida in quanto tale” ed è da considerarsi valido apposto su qualsiasi veicolo che sia in quel momento adibito al trasporto del soggetto disabile.

Quindi, cosa fare in caso di ricezione di una sanzione amministrativa per accesso non consentito in zone a traffico limitate per non aver comunicato preventivamente la targa agli uffici comunali? In tal caso è possibile presentare ricorso, in quanto la multa è da considerarsi illegittima e non da pagare. Per qualsiasi consiglio o aiuto è possibile inviarci una copia del verbale e ricevere in tempi brevi una valutazione gratuita.

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Una risposta

  1. Sono un disabile e ho ricevuto una multa in quanto ho parcheggiato l’auto un un posto riservato ai disabili dimenticando di esporre il tagliando. Ho inoltrato ricorso al prefetto ma è stato rigettato.
    Cosa posso fare?
    Grazie

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