R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni SETTIMO – Presidente – R.G.N. 20680/04 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: D.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato PALMIERO CLEMENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato COLALILLO VINCENZO, giusta procura speciale a margine del ricorso; – ricorrente – contro
MINISTERO DELL’INTERNO; – intimato – avverso la sentenza n.30/04 del Giudice di Pace di CAROVILLI, depositata il 31/07/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/06 dal Consigliere Dott. Vincezno CORRENTI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il Ministero dell’Interno contro la sentenza del giudice di Pace di Carovilli n. 30/04, che aveva rigettato l’opposizione avverso verbale della polizia stradale di Isernia n.654012R del 31 marzo 2004 per eccesso di velocità, non ravvisando lo stato di necessità.
Non ha svolto difese il Ministero. Nella camera di consiglio del 5 aprile, la causa è stata rimessa alla udienza pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente lamenta omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione e violazione degli artt. 2699 e 2700, criticando il primo giudice per non aver ravvisato lo stato di necessità in quanto la certificazione medica prodotta non era stata rilasciata da un pronto soccorso.
Col secondo motivo denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione del combinato disposto degli art. 4 legge 689/81 e 54 c.p. e dello art. 23 commi 6 e 12 legge 689, 81 per la mancata assunzione e valutazione della prova documentale prodotta. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha concluso per la manifesta infondatezza, non configurandosi lo stato di necessità nel “mal di pancia”. Al riguardo il giudice di pace ha osservato non solo che il certificato proveniva da un medico privato ma anche che l’interessata non aveva dichiarato nulla ai verbalizzanti. Osserva la Corte che l’odierno ricorso per cassazione è stato notificato al Ministero dell’Interno presso l’avvocatura generale in Roma, mentre l’originaria opoosizione alla Prefettura di Isernia, indicata come parte nella sentenza impugnata e rimasta contumace. Trattandosi di verbale della polizia stradale, fin dall’inizio doveva essere instaurato il giudizio nei confronti del Ministero dell’Interno, con la conseguenza che l’opposizione andava dichiarata inammissibile. Né rileva che la notificazione dell’opposizione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza abbia luogo a cura della cancelleria dacchè l’indicazione della giusta controparte incombe all’attore a pena di nullità dell’atto introduttivo per il combinato disposto degli artt. 163/II/2 e 164/I c.p.c., non derogati dall’art. 23/II legge 689/81, nel quale d’altronde la menzione dell’autorità che ha emesso l’ordinanza deve intendersi riferita all’organo dell’amministrazione attributario del potere di rappresentanza esterna e non ad alcuna articolazione periferica (Cass, 7 maggio 2003 n. 6934). La violazione dell’art. 101 c.p.c. comporta la nullità di tutti gli atti del giudizio e si riflette sull’impugnata sentenza, trattandosi di questione attinente alla regolare costituzione del contraddittorio rilevabile d’ufficio (Cass. 22 dicembre 2003 n.19625, 25 maggio 200 n. 226 S.U.). A norma dell’art. 382 c.p.c. e del primo comma, seconda ipotesi dell’art. 384 c.p.c. va dunque disposta la cassazione senza rinvio della sentenza, essendosi accertato il difetto di legittimazione passiva del convenuto nel giudizio di merito; ciò toglie in radice la possibilità di prosecuzione dell’azione (Cass. 17 dicembre 2001 n. 15893, 3 marzo 1995 n. 2463) originariamente inammissibile. La mancata costituzione dell’Amministrazione esime dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando sul ricorso contro l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originaria opposizione.
Roma 10 ottobre 2006.
Il consigliere estensore Il Presidente
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