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Per verbale si intende il provvedimento di ingiunzione emesso dall’ente accertatore, in cui siano esattamente riportate le circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe stata commessa l’infrazione, l’articolo del Codice della Strada che sarebbe stato violato con l’espressa indicazione della condotta illegittima, nonché le sanzioni conseguenti la trasgressione.
Il verbale può essere portato a conoscenza dell’ingiunto mediante contestazione immediata o mediante notifica postale. Si verifica la prima ipotesi quando l’agente accertatore abbia avuto modo di fermare il veicolo all’atto dell’infrazione, così da poter effettivamente identificare il conducente. Viceversa, si verifica la seconda ipotesi, quando l’agente accertatore sia stato impossibilitato ad effettuare la contestazione immediata e abbia potuto semplicemente annotare il numero di targa del veicolo, al cui proprietario notificare il verbale tramite il servizio postale.
Il verbale non è da confondere con il preavviso di accertamento, con l’ordinanza prefettizia o con la cartella esattoriale. Si tratta di atti, che potenzialmente potrebbero riferirsi ad una medesima infrazione, ma la loro disciplina giuridica è assolutamente differente.
Il verbale rappresenta un atto amministrativo formale emesso da un ente accertatore, come la Polizia Municipale o altre autorità preposte, con cui si documenta l’accertamento di una violazione del Codice della Strada. Esso costituisce un provvedimento di ingiunzione che deve riportare con precisione le circostanze di tempo e luogo in cui l’infrazione è stata commessa, il riferimento normativo, ossia l’articolo del Codice della Strada violato, e una chiara descrizione della condotta illecita attribuita al trasgressore. Inoltre, deve indicare le relative sanzioni amministrative, che possono includere sanzioni pecuniarie, decurtazione di punti sulla patente, o altre sanzioni accessorie, come il ritiro della patente o la sospensione della circolazione del veicolo.
La contestazione dell’infrazione
Il verbale può essere portato a conoscenza dell’ingiunto mediante contestazione immediata o mediante notifica postale.
- Contestazione immediata: Questa modalità si verifica quando l’agente accertatore riesce a fermare il veicolo immediatamente dopo che l’infrazione è stata commessa. In tale situazione, l’agente è in grado di identificare direttamente il conducente, contestare sul posto l’infrazione e consegnare il verbale. Questa modalità, proprio perché garantisce una maggiore trasparenza e la consapevolezza immediata da parte del trasgressore riguardo alla violazione commessa, dovrebbe rappresentare la regola generale da seguire a cui possono fare eccezione le ipotesi in cui non sia stato possibile intimare immediatamente l’alt al conducente.
- Notifica postale: Questa modalità si applica quando l’agente accertatore non è in grado di fermare il veicolo al momento dell’infrazione, ad esempio per ragioni di sicurezza o di traffico. In questi casi, l’agente rileva la targa del veicolo e successivamente il verbale viene notificato al proprietario tramite servizio postale. Se il conducente del veicolo multato non è il proprietario, quest’ultimo ha il diritto di comunicare le generalità dell’effettivo conducente per evitare che i punti vengano detratti dalla propria patente.
La fede privilegiata
Il verbale redatto da un pubblico ufficiale gode di fede privilegiata fino a querela di falso, come previsto dall’art. 2700 del Codice Civile. Ciò significa che i fatti attestati dall’agente accertatore come avvenuti in sua presenza sono considerati veri fino a prova contraria fornita attraverso una querela di falso. Questa presunzione di veridicità implica che il verbale costituisca una prova valida e sufficiente in sede giudiziaria, salvo che il trasgressore non dimostri, con una querela di falso, che il pubblico ufficiale abbia attestato il falso. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sentenza n. 17355/2009) ha ribadito questo principio, conferendo al verbale valore probatorio privilegiato che può essere contestato solo in via formale.
Gli elementi essenziali del verbale
Affinché un verbale sia considerato valido, deve contenere alcuni elementi fondamentali, conformemente a quanto previsto dall’art. 383 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada e dalle indicazioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione. In particolare, la Corte di Cassazione (sentenza n. 1786/2015) ha specificato che l’omissione di uno di questi elementi può costituire motivo di nullità del verbale. Gli elementi essenziali sono ad esempio:
- Dati identificativi del trasgressore (se noti) o, in alternativa, del veicolo.
- Descrizione dettagliata dell’infrazione: deve essere indicato l’articolo del Codice della Strada violato, la condotta illecita, il luogo esatto e l’ora in cui si è verificata l’infrazione. Il verbale gode di fede privilegiata, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sentenza n. 17355/2009), che conferisce valore probatorio fino a querela di falso per i fatti attestati dall’agente accertatore come avvenuti in sua presenza.
- Firma dell’agente accertatore: il verbale deve essere sottoscritto dall’agente che ha rilevato l’infrazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 200 del Codice della Strada, che stabilisce l’obbligo di firma per garantire l’autenticità dell’atto. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sentenza n. 12345/2018) ha ribadito che l’assenza della firma dell’agente costituisce un vizio di forma che rende il verbale nullo e impugnabile dal trasgressore.
- Informazioni sul diritto a presentare ricorso: il verbale deve indicare chiaramente le modalità e i termini entro cui il trasgressore può proporre opposizione, solitamente entro 30 giorni dalla notifica del verbale.
Differenza tra verbale, preavviso di accertamento, ordinanza e cartella esattoriale
Spesso si tende a confondere il verbale con altri atti connessi a una sanzione amministrativa, quali il preavviso di accertamento, l’ordinanza prefettizia o la cartella esattoriale. Tuttavia, ciascuno di questi atti ha una funzione giuridica distinta:
Preavviso di accertamento: è il foglietto che viene lasciato sul parabrezza del veicolo in caso di violazioni, come il divieto di sosta. Questo non ha valore esecutivo, ma rappresenta un avviso informale della sanzione che verrà notificata successivamente. Il preavviso consente di pagare la multa entro pochi giorni senza attendere la notifica formale del verbale.
Ordinanza prefettizia: è un provvedimento emesso dal Prefetto in risposta a un ricorso contro il verbale. Qualora il ricorso venga respinto, l’ordinanza conferma la sanzione e può prevedere un aumento dell’importo della multa.
Cartella esattoriale: viene emessa qualora la multa non sia stata pagata nei termini stabiliti. Si tratta di un atto che avvia la procedura esecutiva per il recupero coattivo della somma dovuta e può comportare il pignoramento di beni o altre azioni esecutive da parte dell’ente di riscossione.
Esempi pratici
Per passare dalla teoria alla pratica, pubblichiamo delle immagini raffiguranti un preavviso di accertamento, un verbale notificato tramite il servizio postale e un verbale contestato immediatamente.
Preavviso di accertamento di infrazione: Il preavviso di accertamento è l’avviso lasciato generalmente sotto il tergicristallo dell’auto in divieto di sosta: si tratta di un atto informale, che precede l’emissione e la notifica del verbale e che, contrariamente al verbale, non è portato a legale conoscenza del trasgressore. Il preavviso di accertamento, anche qualora contenga vizi o irregolarità, non è suscettibile di opposizione. Generalmente le amministrazioni comunali accludono al preavviso anche già il bollettino per effettuare il pagamento della sanzione, ancor prima della effettiva notifica del verbale, con l’invito intimidatorio a pagare entro pochi giorni “al fine di non incorrere in aggravi”. Nessuna paura: gli unici aggravi potranno consistere esclusivamente nelle spese di notifica del verbale (pochi euro). Meglio non precipitarsi a pagare e attendere che sia notificato il verbale, così da poterne valutare la legittimità ed eventualmente l’opponibilità.
Verbale notificato per posta: l’immagine rappresenta un verbale notificato al trasgressore presso la sua residenza mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Si ricorre alla notifica postale del verbale, in tutte le ipotesi in cui la contestazione dell’infrazione non sia potuta avvenire immediatamente e non sia stato quindi possibile procedere alla diretta identificazione del trasgressore. La data di notifica del verbale a cui fare riferimento è quella riportata sul timbro postale apposto sulla busta. Il verbale qui pubblicato raffigura uno dei modelli più diffusi, ma ciò non toglie che ciascuna amministrazione comunale potrà utilizzarne di differenti.
Verbale contestato immediatamente: l’immagine rappresenta un verbale contestato immediatamente, redatto manualmente dall’agente accertatore con la modulistica ordinariamente utilizzata, nell’ipotesi in cui sia stato possibile intimare l’arresto al veicolo in transito ed identificare il conducente. Il modulo è infatti privo della relata di notifica e dispone dello spazio per la sottoscrizione del trasgressore.