L’obbligo di comunicare i dati del conducente

Sempre, ogni qual volta un verbale preveda la sanzione accessoria della decurtazione dei punti e non sia stato possibile contestare immediatamente l’infrazione al trasgressore, è fatto obbligo al destinatario del verbale di effettuare la comunicazione dei dati del conducente, a cui, in qualità di effettivo trasgressore, dovrà applicarsi la sanzione accessoria della decurtazione dei punti. La norma, per quanto lacunosa, non prevede alcuna espressa esclusione, per cui è doveroso interpretarla senza eccezioni che possano in talune ipotesi esimere il destinatario del verbale dall’obbligo di effettuare la comunicazione.

La comunicazione va sempre effettuata anche nelle ipotesi a seguire:

    • Quando il titolare del verbale non intenda comunicare i dati di un terzo (per cui compilerà il modulo per la comunicazione inserendo i propri dati personali);
    • Quando il titolare del verbale sia una persona giuridica (per cui il legale rappresentante dovrà premurarsi di comunicare alle autorità l’identità dell’effettivo utilizzatore del veicolo).

Per l’assolvimento di tale incombenza, sono generalmente allegati ai verbali due moduli, da utilizzarsi alternativamente:

    • modulo a) viene utilizzato dall’intestatario del verbale per comunicare le generalità del terzo trasgressore;
    • modulo b) viene utilizzato direttamente dal terzo trasgressore il quale dichiara la propria responsabilità in ordine all’infrazione riportata nel verbale (in tale caso il dichiarante dovrà allegare una copia della propria patente di guida).

L’omessa comunicazione dei dati del conducente comporterà un’autonoma infrazione da cui conseguiranno due effetti:

    • Al trasgressore verrà notificato un nuovo verbale da opporre eventualmente con un successivo autonomo ricorso. L’infrazione commessa comporterà, a norma del comma II, dell’art. 126bis del Codice della Strada, una sanzione pecuniaria da 263,00 a 1.050,00 euro.
    • Al trasgressore non potranno essere decurtati i punti per l’infrazione commessa, dal momento che, in assenza di comunicazione e contestazione immediata, egli non sarà stato identificato.

Anche nel caso in cui si presenti ricorso contro il verbale, è preferibile inviare la comunicazione dei dati del conducente. Ciò non comporterà la decurtazione dei punti della patente, poiché la sanzione potrà essere applicata effettivamente solo se il ricorso fosse rigettato.
Solo nell’ipotesi in cui il conducente non intenda esporsi al rischio della decurtazione (nell’eventualità che il ricorso possa essere rigettato), potrà essere allora più prudente evitare la comunicazione, con la consapevolezza che potrà essere elevato il verbale per l’omessa comunicazione dei dati.

Sebbene sul punto la normativa vigente non sia del tutto coerente, a titolo di maggior prudenza, è bene allegare alla comunicazione anche copia non autenticata del documento di identità del dichiarante.

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