L’art. 205 del Codice della Strada prevede che si possa fare ricorso innanzi al Giudice di Pace anche contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa (o sessanta se il ricorrente risiede all’estero). Ciò significa che, nel caso in cui il verbale sia stato opposto mediante ricorso al prefetto e questi lo abbia rigettato, il ricorrente può contestare l’ordinanza di rigetto proponendo ricorso al giudice di pace, entro il termine di trenta giorni a partire dalla data in cui ha ricevuto l’ordinanza.
Il nuovo ricorso potrà, pertanto, avere ad oggetto sia le doglianze rivolte alla contestazione del verbale, sia quelle relative alla contestazione dell’ordinanza prefettizia.
Il termine per la presentazione del ricorso è soggetto al periodo di sospensione feriale, come prevista dalla Legge 742/1969, qualora i trenta giorni dovessero cadere a cavallo tra il primo agosto ed il quindici settembre.
I motivi per cui è generalmente contestabile l’ordinanza prefettizia sono due.
Notifica oltre i termini
Il prefetto è tenuto ad emettere l’ordinanza entro 210 giorni (o 180 giorni nel caso in cui il ricorso sia stato indirizzato alla polizia municipale) dalla ricezione del ricorso e a notificarla entro i successivi 150 giorni. Qualora questi termini non siano rispettati, il ricorso è da considerarsi accolto per silenzio assenso e l’ordinanza notificata tardivamente sarà annullabile. È opportuno precisare, che la notifica si ha per perfezionata tempestivamente a condizione che sia consegnata entro i termini dall’ufficio all’ente preposto per la notifica, a nulla rilevando che giunga al destinatario oltre la scadenza. Questo principio è stato sancito dalla Corte Costituzionale, secondo cui il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario e che in particolare: «è palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere – come nel caso di specie – dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale) e che, per ciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo». Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione: «(…) deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato».
Ordinanza priva di motivazione
L’ordinanza prefettizia è da ritenersi nulla nel caso in cui risulti essere priva di motivazioni che ne giustifichino il rigetto. Come anche recentemente confermato dalla Corte di Cassazione, in caso di ricorso al Prefetto avverso ad una sanzione amministrativa ex articoli 203 e 204 del Cds, l’ordinanza ingiunzione di rigetto deve essere, a pena di illegittimità, motivata, sia pure succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso. Pertanto, è nulla l’ordinanza priva di alcun riferimento alle doglianze prospettate nel ricorso amministrativo, e risulti essere stato semplicemente adottato un modulo prestampato uniforme e privo di alcun riferimento al caso esaminato. Come sottolineato dalla Suprema Corte, la ratio della normativa in esame è quella di risolvere, per quanto possibile, le controversie di tale natura in sede amministrativa, deflazionando l’accesso alla giurisdizione. Questo scopo resterebbe, viceversa frustrato ove si negasse ogni rilievo all’obbligo di suffragare le decisioni con idonee motivazioni che tengano conto delle ragioni del rigetto e della infondatezza delle avverse doglianze.
7 risposte
Buongiorno
Ho fatto ricorso al prefetto che ha ricevuto il 26/05/2020 il quale mi ha risposto (rigetta dopo il ricorso)il 6/02/2023 da me ricevuto il 22/05/2023
Visto i tempi abbondanteme oltre i termini volevo chiederle devo fare un ulteriore ricorso al giudice di pace o non devo fare nulla ?
Vi ringrazio fin d’ora
Buongiorno,
ho fatto ricorso al Prefetto ed e’ stato ricevuto il 23/9/2022, il Prefetto ha respinto il ricorso con ordinanza emessa il 15/3/2023 e consegnata alle Posta per la notifica il 14/6/2023 e notificatomi dalle Poste il 3/7/2023. Vorrei sapere se sono stati rispettati i termini o l’ordinanza e’ da ritenere nulla e in tal caso se devo fare lo stesso ricorso al GdP.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, colgo l’occasione peer porgervi distinti saluti.
salve, il prefetto NON ha mai risposto al mio ricorso MA ora, dopo 4 anni, mi arriva cartella pagamento riscossione.
cosa dovrei fare ?
Il verbale fattomi il 16/11/2020 per mancanza della mascherina.Presento ricorso al prefetto il 23 /11/2020 .La notifica avviene 1l 13 /05/2024 .Chiedo poò essere in prescrizione o devo andare al giudice di Pace. Grazie.