Modifiche al Codice della Strada 2023

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Lo scorso 18 settembre, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato in esame definitivo un disegno di legge che introduce interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della Strada.

Numerose e rilevanti appaiono le modifiche apportate al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; tuttavia, in questa sede, ci si soffermerà, senza pretesa di esaustività, su quelle ritenute maggiormente incisive e di particolare interesse.

Guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Meritano, anzitutto, attenzione le novità introdotte in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, nonché quelle relative all’installazione del dispositivo c.dalcolock.

Al riguardo, è prevista, nei confronti del conducente condannato per i reati di cui all’art. 186, co. 2, lett. b) e c), C.d.S. – ossia, guida in stato di ebbrezza, rispettivamente, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ovvero, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) –, l’apposizione, sulla patente, del codice unionale relativo a “LIMITAZIONE DELL’USO – codice 68 Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – codice 69 Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”.

Tale prescrizione permane sulla patente, a seconda dei casi, per un periodo di almeno due anni, ovvero, tre anni, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna.

I titolari di patente recante i suddetti codici possono guidare, sul territorio nazionale, solo se sul veicolo è stato installato a proprie spese ed è funzionante un dispositivo (c.d. alcolock) che impedisca l’avviamento del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico da parte del guidatore superiore a zero. Le caratteristiche del dispositivo in parola e le modalità di installazione saranno fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale si provvederà, altresì, ad individuare le officine autorizzate al montaggio.

A tali previsioni si aggiunge un inasprimento – pari a un terzo – delle sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza nei confronti del conducente sulla cui patente siano stati apposti i predetti codici; mentre, le sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco alcolock sia stato alterato e/o manomesso.

Il riformato art. 187, C.d.S., rubricato Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, in parte riscritto e in parte integrato con l’introduzione di nuovi commi, prevede la possibilità del ritiro immediato della patente di guida qualoradagli “accertamenti qualitativi non invasivi” o dalle “prove” effettuate dagli organi di Polizia stradale “anche attraverso apparecchi portatili”, ai sensi del comma 2 della citata norma, emerga la positività del conducente all’uso di sostanze stupefacenti. Questi dovrà sottoporsi alla visita medica di cui all’art. 119, co. 4, C.d.S., nel termine di sessanta giorni.

Nel caso in cui l’accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte della commissione medica preposta attesti l’inidoneità alla guida del conducente, è sempre disposta la revoca della patente e non sarà possibile conseguirne una nuova prima di tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

Se l’accertamento della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti riguarda il conducente minore degli anni ventuno, il quale non sia già titolare, al momento del fatto, di patente di guida, questi non potrà conseguirla prima del compimento del ventiquattresimo anno di età. Analoghe restrizioni, in ordine al divieto di conseguire la patente per un periodo predeterminato, sono previste allorché l’accertamento della guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti riguardi persona non munita di patente di guida maggiore degli anni ventuno.

Ipotesi di sospensione della patente e inasprimento dell’apparato sanzionatorio.

Numerose sono le ipotesi in cui, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria relativa alla singola infrazione accertata, è altresì prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida allorquando risulti che il punteggio attributo alla patente posseduta dal conducente sia inferiore a venti punti, per effetto delle decurtazioni precedentemente subite. In particolare, è disposta la sospensione, per un periodo di sette giorni, nei casi in cui risulti un punteggio pari almeno a  dieci punti, ovvero, la sospensione per un periodo di quindici giorni, nei casi in cui risulti un punteggio inferiore a dieci punti.

Tra le infrazioni per le quali è prevista la sospensione breve della patente in relazione al punteggio, figurano: il superamento dei limiti massimi di velocità, il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso (in questi casi, la sospensione delle patente è raddoppiata quando il conducente abbia provocato un incidente stradale); la circolazione contromano; il mancato uso del casco protettivo, delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo antiabbandono.

La sospensione della patente di guida è disposta da quindici a trenta giorni per le ipotesi di violazione dei limiti di velocità “se compiuta all’interno del centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, unitamente alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 271 a euro 1.084.

Altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida – da quindici giorni a due mesi – consegue alle ipotesi di “uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi”, di cui all’art. 173, co. 3 bis, C.d.S.

In tali casi, inoltre, si assiste ad un inasprimento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, che va “da euro 422 a euro 1697”. Qualora, poi, lo stesso soggetto compia, nel corso di un biennio, un’ulteriore violazione, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 644 a euro 2588 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Limitazioni per i neopatentati

Per quanto riguarda le limitazioni rivolte ai neopatentati e relative alla guida di autoveicoli aventi una specifica potenza, ai sensi dell’art. 117, co. 2 bis,  le stesse, precedentemente prescritte per il primo anno, sono ora estese per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.

Dispositivi di controllo automatico

Importanti novità sono state introdotte in materia di accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico (tra cui gli autovelox)In particolare, per essi, è prevista l’omologazione e l’approvazione, ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cui si procederà anche alla definizione delle condizioni per l’installazione, l’esercizio dei dispositivi di controllo, nonché l’accesso alle banche dati necessarie al loro funzionamento.

Modifiche alla disciplina della ciclabilità.

Tra le altre disposizioni introdotte, meritano attenzione quelle sulla ciclabilità, volte a favorire la realizzazione di corsie ciclabili nei casi in cui non sia possibile l’inserimento di piste ciclabili; delimitare le zone ciclabili, limitando o escludendo la circolazione di alcune categorie di veicoli, ovvero, realizzando misure di moderazione del traffico; rivolgere particolari cautele nel sorpasso di un velocipede al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza (almeno metri 1,5), ove le condizioni della strada lo consentano.

Modifica in materia di monopattini

Talune modifiche sono state apportate anche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di monopattini. In particolare, si segnala l’introduzione dell’obbligo, per i proprietari di monopattini, di dotarsi di apposito contrassegno identificativo, a combinazione alfanumerica, rilasciato dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 c.c.

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