Olbia: nulle le multe per ztl

ztl olbia

La ztl di Olbia è una delle più insidiose tra quelle con cui abbiamo avuto a che fare di recente: i verbali non presentano generalmente grandi irregolarità e gli uffici giudiziari non hanno un orientamento particolarmente favorevole ai cittadini. Negli ultimi tempi però qualcosa è cambiato.

Questa che pubblichiamo non è la prima sentenza favorevole che riceviamo dall’ufficio del Giudice di Pace di Olbia (e certamente non sarà l’ultima;)), ma tra le tante riteniamo rappresenti un precedente di grande rilievo: il giudice, infatti, ha annullato i due verbali per accesso in ztl ritenendo che la documentazione prodotta dalla pubblica amministrazione non fosse sufficiente a dimostrare la legittimità dell’accertamento.  

Qui a seguire il testo integrale della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OLBIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

nel procedimento civile

Tra

[OMISSIS], in proprio

RICORRENTE

Contro

Prefetto di Sassari

RESISTENTE

Conclusioni delle parti: come in atti

Premesso

Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente ha impugnato la serie di verbali:

V/1062574T, di accertamento del 25.9.2018

V/1062576T di accertamento del 25.9.2018

Tutti elevati Per violazione del cds art. 7 commi 9 e 14 cds (accesso in zona Ztl) Eccepisce e contesta il ricorrente: a) nullità dell’ordinanza prefettizia per carenza di motivazione; b) nullità della notifica dei verbali c) carenza dei requisiti essenziali dei verbali; d) mancata prova della commissione dei fatti contestati; e) mancata indicazione del P.U. che aveva sovrainteso allo sviluppo dei fotogrammi, f) mancata segnalazione della ZTL. Concludeva pertanto richiedendo l’annullamento dei verbali impugnati. Regolarmente costituitosi l’opposta Prefettura contestava il ricorso richiedendone il rigetto sulla scorta della regolarità, formale e sostanziale, dell’ordinanza emessa. All’udienza del 26.5.2020 il giudice, esaurita la fase istruttoria procedeva alla formazione e lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, secondo le forme ex art 83 comma 7 lett.h del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020, in vigore dal 18.3.2020, convertito con L 24/04/2020 mod con d.l. 20 aprile 2020 n. 28, in materia di interventi urgenti atti a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 al fine di contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di seguito, considerato assorbente rispetto ad ogni altra eccezione.

Il 12° e penultimo comma dell’art. 23 della legge 689/81 oggi trasfuso nell’art. 7 comma 10 Dlgs 150/2011 testualmente recita: ” Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente”. Tale norma va ovviamente applicata in modo consequenziale e quasi automatico qualora la pubblica amministrazione che ha emesso il provvedimento opposto disattende all’ordine impostole dal 2° comma del medesimo articolo trasfuso nel decreto col quale il giudice fissa l’udienza per la comparizione delle parti, a queste regolarmente e tempestivamente notificato.

A conforto di tale tesi va richiamata la giurisprudenza del supremo collegio che ha ritenuto che nella materia oggetto del presente giudizio “in cui l’opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti a disposizione ed in possesso della P.A., la loro mancata produzione da parte dell’autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l’opponente ha fondato le proprie eccezioni” (Cass. 7296/96 e conforme 373/98). Poiché alla luce della richiamata normativa e giurisprudenza va ragionevolmente ritenuto che nel giudizio regolato dagli artt. 22 e 23 della legge 689/81 (oggi art. 7 Dlgs 150/2011) si realizzi una inversione dell’onere della prova in favore del ricorrente talché la P.A., assumendo la veste sostanziale di attore, è chiamata a rigorosamente provare, a sensi del 1° comma dell’art 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e quindi la sussistenza della propria pretesa sanzionatoria.

Nel presente procedimento l’invito alla produzione della documentazione attestante la sussistenza e regolarità delle modalità di rilevamento dell’infrazione, regolarmente rivolto all’opposto, è stato da questa disatteso. Ciò in quanto non risulta prodotta sufficiente documentazione ai sensi dell’art. 7 Dlgs 150/2011 atta a far ritenere provata la commissione del fatto ascritto, rappresentando l’unica riproduzione fotografica agli atti una mera copia fotostatica dalla quale non risulta leggibile la data di rilevazione della stessa. Non appaiono neppure sufficienti a tale scopo i verbali prodotti dalla ricorrente (produzioni utili alla verifica della tempestività del ricorso) assenti in ogni caso le riproduzioni fotografiche attestanti l’avvenuta rilevazione dell’infrazione da parte della strumentazione in situ. Per tali motivi va accolta in applicazione dell’art. 23 della legge 689/81, espressamente richiamato dall’art. 204/bis c.d.s. nonché art. 7 comma 10 Dlgs 150/2011, l’opposizione qui spiegata e, conseguentemente va annullato il verbale opposto.

 Si decide pertanto come da dispositivo; nulla sulle spese per assenza di domanda nonché la costituzione personale del ricorrente.

P. Q. M.

il Giudice di Pace, visti gli atti di causa; visto l’art. 7 Dlgs 150/2011;

accoglie

il ricorso e per l’effetto annulla i verbali impugnati

Nulla sulle spese

Così deciso in Olbia il 26.5.2020

Il Giudice di Pace

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