Solo per le infrazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.L. 262/2006 (convertito in legge con la Legge 286/2006), al proprietario, persona fisica, di un veicolo non può applicarsi l’art. 126 bis, comma II, del Codice della Strada – nè la conseguente sanzione prevista dall’art. 180, comma I, del Codice della Strada, per l’omessa comunicazione dei dati del conducente del proprio veicolo al momento dell’infrazione.Il citato decreto ha, infatti, posto fine alla problematica relativa all’interpretazione da attribuire all’art. 126 bis, comma II, del Codice della Strada, estendo anche alle persone fisiche la sanzione pecuniaria.