È chiaro, tuttavia, che se la multa è illegittima, parimenti comunque continua ad esserlo la condotta perpetrata dal conducente, malgrado tale fattispecie non sia contemplata come violazione alle norme del Codice della Strada. Prolungare la durata della sosta oltre la scadenza equivale a beneficiare di un servizio a pagamento senza versarne il relativo costo. Dovranno, quindi, semplicemente applicarsi le norme del Codice Civile in materia di inadempienza contrattuale, in virtù delle quali chi ha prestato il servizio ha diritto ad ottenerne il pagamento. La differenza è enorme, sia sotto il punto di vista teorica che sotto il punto di vista pratico. I Comuni non potranno, infatti, beneficiare del loro potere sanzionatorio, ma dovranno agire in via ordinaria ed esperire una vera e propria causa per ottenere una sentenza di condanna (o al più un decreto ingiuntivo) a carico del conducente indisciplinato, con i costi e i tempi che ciò comporterebbe. Risulta davvero difficile immaginare che qualche amministrazione comunale ricorra a tanto per recuperare i tre o quattro euro di sosta non pagata, ma siamo abituati a non sorprenderci più di nulla.
Tornando all’ipotesi che, invece, qualche comune perseveri nell’emettere multe, malgrado il parere espresso dal Ministero, l’unica possibile soluzione sarà il ricorso. Si ripropone, quindi, il solito dubbio: meglio al Prefetto o al Giudice di Pace? Almeno in questo caso la risposta è facile da dare: considerando che la sanzione illegittimamente applicata avrà un importo pari o inferiore al contributo unificato che occorrerebbe versare per sollevare opposizione innanzi al Giudice di Pace, l’unica via concretamente percorribile è quella di rivolgere la propria istanza alla Prefettura.