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Uno degli aspetti rilevanti nel contesto delle violazioni del Codice della Strada riguarda l’uso dei dispositivi elettronici per il controllo del traffico, come gli autovelox. In alcune situazioni, la contestazione immediata dell’infrazione non è obbligatoria, ma ciò è possibile solo su strade specificamente individuate tramite decreti prefettizi. Tuttavia, la legittimità di tali decreti può essere contestata quando non rispettano i parametri previsti dalla legge, e l’elenco prefettizio può essere soggetto a sindacabilità da parte del giudice. Questo aspetto è regolato dall’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2002, n. 168, che stabilisce i criteri per l’individuazione delle strade su cui possono essere utilizzati dispositivi di rilevazione automatica delle infrazioni.
La normativa e le strade soggette a rilevazione automatica senza obbligo di contestazione immediata
L’art. 4 del decreto-legge 121/2002 consente agli organi di polizia di utilizzare dispositivi elettronici per il controllo del traffico lungo:
- i tratti autostradali e sulle strade extraurbane principali (art. 2, comma 2, lettere A e B del Codice della Strada);
- le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (art. 2, comma 2, lettere C e D del Codice della Strada), ma solo se individuate da un apposito decreto prefettizio.
Il compito di individuare queste strade è affidato alle prefetture, le quali devono emanare decreti specifici basati su criteri ben definiti, come il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali della strada, le sue caratteristiche plano-altimetriche e il traffico. Solo le strade che rispondono a tali criteri possono essere incluse nell’elenco prefettizio delle vie su cui è legittimo utilizzare dispositivi di controllo della velocità senza l’obbligo di contestazione immediata.
Cosa può essere contestato?
Il ricorso contro un verbale basato su rilevazioni effettuate su una strada non correttamente inclusa nell’elenco prefettizio può fondarsi su diverse argomentazioni relative all’omessa contestazione immediata:
- La strada non rispetta le caratteristiche previste dal Codice della Strada: le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento devono rispettare le definizioni date dalle lettere C e D dell’art. 2, comma 2, del Codice della Strada. Per le strade extraurbane secondarie, la normativa richiede che esse abbiano “una carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”. Le strade urbane di scorrimento, invece, devono avere “carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, banchina pavimentata e marciapiedi”. Se la strada dove è stata rilevata l’infrazione non presenta tali requisiti, l’inserimento nell’elenco prefettizio può essere contestato.
- Il decreto prefettizio non ha rispettato i criteri previsti: l’art. 4 del decreto-legge 121/2002 impone che l’individuazione delle strade avvenga sulla base di dati oggettivi, come il tasso di incidentalità e le condizioni strutturali. Se queste valutazioni non sono state effettuate correttamente, o se la strada non risponde a tali criteri, è possibile contestare la legittimità del decreto prefettizio.
La sindacabilità dei decreti prefettizi
Un aspetto cruciale di questa problematica è la possibilità di sindacare i decreti prefettizi in sede giudiziale. La giurisprudenza ha confermato che, qualora il Prefetto ecceda i limiti stabiliti dal Codice della Strada, includendo indebitamente una strada che non rispetta i requisiti necessari per l’omessa contestazione immediata, il giudice può disapplicare il decreto prefettizio. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3701/2011, ha affermato che il giudice ordinario ha il potere di disapplicare, in via incidentale, un atto amministrativo illegittimo, annullando conseguentemente il verbale di infrazione. Questo significa che, se il ricorrente dimostra che la strada in cui è avvenuta la rilevazione non doveva essere inclusa nell’elenco prefettizio, il verbale potrà essere annullato per vizi attinenti alla contestazione immediata.
La motivazione da inserire nel ricorso
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§ Sindacabilità dell’elenco prefettizio delle vie in cui non è obbligatoria la contestazione immediata: l’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168) ha previsto che gli organi di polizia possano utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico: – lungo i tratti autostradali e sulle strade extraurbane principali (secondo la nomenclatura di cui all’art. 2, comma 2, lettere A e B del Codice della Strada); – sulle strade extraurbane secondarie e su quelle urbane di scorrimento (individuate rispettivamente dalle successive lettere C e D dell’art. 2, comma 2, del Codice della Strada), a condizione tuttavia che esse siano specificamente individuate mediante decreto prefettizio.
È attribuito, quindi, alle prefetture il compito di emanare decreti che individuino quelle strade (extraurbane secondarie e urbane di scorrimento) lungo le quali possano essere legittimamente impiegati dispositivi di controllo della velocità. Tuttavia, aggiunge l’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, nell’operare questa individuazione, le prefetture dovranno tener conto di specifici parametri di valutazione, quali il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.
Pertanto, si contesta, in tale sede, che il dispositivo di rilevamento dell’infrazione sia stato illegittimamente apposto e utilizzato lungo una strada non rispondente ai requisiti dettati dalle lettere C e D dell’art. 2, comma 2, del Codice della Strada, ovvero:
per le strade extraurbane secondarie (di cui alla lettera C): «strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine»;
per le strade urbane di scorrimento (di cui alla lettera D): «strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate». In subordine, si contesta che la strada presso cui sarebbe stata rilevata l’infrazione di cui al verbale oggetto dell’odierna contestazione possa rispondere ai requisiti dettati dal già citato art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (ovvero tasso di incidentalità, condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico), che avrebbero legittimato l’inserimento della strada nel decreto prefettizio.
Si chiede, pertanto, che l’amministrazione opposta voglia specificamente illustrare le ragioni ed i criteri di valutazione seguiti, con il conforto dei dati statistici di riferimento, che avrebbero viceversa suggerito e reso legittima l’istallazione del dispositivo di controllo del traffico sulla strada de quo, assumendo che l’omessa o incongruente risposta sul punto in questione voglia essere assunta come fatto non contestato e, quindi, come argomento di prova a favore del ricorrente.
Ci si riporta sul punto alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 3701/2011, secondo cui ove il Prefetto ecceda dai limiti segnati dal codice della strada, includendo indebitamente nell’apposito elenco anche una strada che non risponda ai criteri di cui si è detto, il giudice ordinario potrà disapplicare, in via incidentale, l’atto o il provvedimento amministrativo, e, conseguentemente annullare il verbale così illegittimamente emesso.
Quando si può presentare ricorso?
Il ricorso per eccepire l’illegittimità dell’omessa contestazione immediata può essere presentato nei seguenti casi:
- Strada non conforme ai requisiti normativi: la strada non risponde alle caratteristiche definite dall’art. 2 del Codice della Strada per le strade extraurbane secondarie o urbane di scorrimento.
- Decreto prefettizio emesso senza valutazioni oggettive: il Prefetto non ha tenuto conto dei criteri obbligatori (tasso di incidentalità, condizioni strutturali, traffico, ecc.) nell’inserire la strada nell’elenco.
- Documentazione assente o incompleta: l’amministrazione non fornisce dati statistici o informazioni sufficienti a giustificare l’inclusione della strada nel decreto prefettizio.
- In questi casi, il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dalla notifica del verbale al Prefetto, oppure entro 30 giorni al Giudice di Pace.
Il ruolo del giudice e la disapplicazione del decreto prefettizio
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, qualora emerga che una strada è stata illegittimamente inclusa nel decreto prefettizio ai fini della contestazione immediata, il giudice può disapplicare l’atto amministrativo e annullare il verbale. Questo potere di disapplicazione è un’arma importante a disposizione del ricorrente, che può chiedere al giudice di valutare la legittimità del decreto prefettizio e, in caso di irregolarità, ottenere l’annullamento della sanzione.