Le multe, per la loro larga diffusione, sono un po’ un fenomeno sociale e, in quanto tali, sono spesso oggetto di numerose leggende metropolitane. Una di esse vuole che i ricorsi non siano mai da presentare alle prefetture, le quali, senza alcun senso critico, siano inclini a rigettarli, sempre e comunque.
il prefetto rigetta sempre
La realtà è ben diversa. Infatti, entrambi gli organi investititi di autorità decisionale in merito ai ricorsi (ovvero prefettura e giudice di pace) sono chiamati a decidere secondo diritto e a dover motivare i propri provvedimenti.
Tanto per sfatare questo mito, pubblichiamo qui di seguito una recente ordinanza prefettizia, con cui la Prefettura di Roma ha accolto un nostro ricorso contro una multa per eccesso di velocità.
La decisione si fonda sulla circostanza che, citiamo testualmente, “dall’istruttoria emergono elementi giustificativi per l’accoglimento dello stesso [ovvero del ricorso] e per la conseguente improcedibilità dell’accertamento sanzionatorio“.
La motivazione è stringata, ma sufficiente per comprendere che la prefettura abbia ritenuto di non poter convalidare l’accertamento in assenza di elementi istruttori volti a soddisfare l’onere della prova circa la regolarità dell’accertamento effettuato. Per saperne di più a riguardo dell’onere della prova in materia di multe per eccesso di velocità, rinviamo alla lettura di quest’articolo.
Agli scettici è il caso di chiarire che il caso di cui parliamo non ha in effetti nulla di particolare: è solo uno dei tanti che ogni giorno riceviamo.
Qui a seguire la foto dell’ordinanza.