Nulle le multe per eccesso di velocità di Latiano

garanzia ricorso

L’autovelox di Latiano è collocato al km 695 della S.S. 7 che collega Brindisi a Taranto, su un tratto di strada rettilineo sottoposto a limite di velocità di 90 kmh. L’autovelox utilizzato dal Comando di Polizia Municipale di Latiano è il modello 106, prodotto dalla Sodi Scientifica srl.

Qui a seguire pubblichiamo una foto del verbale per eccesso di velocità emesso dal Comando di Polizia Municipale di Latiano e il testo integrale della sentenza con cui l’Ufficio del Giudice di Pace di Brindisi ha accolto il nostro ricorso e ha annullato la multa.

In particolare, il Giudice di Pace ha accolto le eccezioni sollevate nel nostro ricorso, nella parte in cui abbiamo contesto la non regolare apposizione della segnaletica di preavviso dell’autovelox e abbiamo chiesto che, in virtù del principio di inversione dell’onere della prova, il Comando di Polizia opposto (parte attrice in senso sostanziale) dimostrasse, viceversa, di aver operato in conformità a quanto disposto dal Decreto Legge Bianchi che ha disciplinato la materia.    

Sentenza del Giudice di Pace di Latiano

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI REPUBBLICA ITALIANA

in nome dei popolo italiano Il Giudice di Pace di Brindisi, nella persona dei giudice pronunciato la seguente 

Sentenza contestuale

nella causa iscritta al n. 1259/2021 del Registro Generale e promossa da:

xxx, C.F. xxx, ricorrente

nei confronti di:

Prefetto di Brindisi (BR), in persona del legale rappresentante pro tempore; resistente

Oggetto: opposizione sanzione amministrativa,

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1259/2021, pervenuto in data 31.03.2021, così provvede:

accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza ingiunzione del Prefetto della Provincia di Brindisi n. xxx, del 27/01/2021 Area III, notificata in data 15/03/2021, relativa al verbale n. 4385/V/20 del 23/09/20, del Comune di Latiano (BR);

Compensa le spese di causa.

L’opposizione è fondata e deve essere accolta. Con rituale e tempestivo ricorso depositato in cancelleria il ricorrente, come in atti generalizzato, proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto della Provincia di Brindisi, n. xxx del 27/01/2021 Area III, notificata in data 15/03/2021, relativa al verbale n. 4385/V/20 del 23/09/20, del Comune di Latiano (BR), per la infrazione di cui all’art. 142, comma 8 C.d.S. accertata a mezzo apparecchio Autovelox 106. Eccepiva tra gli altri motivi il non corretto posizionamento di segnaletica informativa della installazione dell’apparecchiatura elettronica del controllo del traffico e concludevano per l’annullamento del verbale. Trattasi di violazione successiva al 3 agosto 2007, e pertanto la fattispecie è regolamentata dalla nuova normativa introdotta dal Decreto Bianchi n.117 convertito nella Legge 160 del 2.10.2007. Il Decreto Legge n.117, intervenendo sulle disposizioni dell’art. 142 del Codice della strada, ha introdotto rilevanti e significative modifiche sia all’apparato sanzionatorio che alla procedura di accertamento degli illeciti previsti da quella norma. Con Part. 3 comma 1 lettera b del richiamato Decreto dopo il comma 6 dell’art. 142 è stato inserito il seguente: “6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno. Dal tenore letterale della disposizione, emerge a chiare lettere che la modifica introdotta all’art. 142 c.d.s. impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili attraverso l’impiego dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione luminosi. ll contenuto precettivo della norma, nel senso innanzi espresso, veniva colto nell’immediatezza della emanazione del decreto Bianchi, dal Ministero dell’Interno che con la Circolare del 3.08.2007, nel condividere il carattere obbligatorio della disposizione, (non casuale è il verbo devono) precisava che nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, fermo restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocate sulle strade ed autostrade, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m dal punto in cui è collocato l’apparecchio di rilevamento della velocità e che anche con un messaggio variabile dovranno indicare le seguenti iscrizioni “controllo della velocità” ovvero “rilevamento di velocità”. Con il decreto del 15.08.2007, di attuazione dell’art. 3 comma 1 lettera b del D.L. 117/2007 all’art. 1 il Ministero dei Trasporti ha disposto Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti; b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile; C) con dispositivi di segnalazione luminosi installati sui veicoli, n. 4 del richiamato art. 1 precisa: ” i dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c, sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: “controllo velocità” ovvero “rilevamento velocità”. Il n. 5 aggiunge: I segnali stradali ed i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento delle velocità in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Dalla sinergica lettura delle norme del D.L. 117 e del Decreto di attuazione, emerge, inconfutabilmente che il legislatore, con la introduzione dei dispositivi luminosi, che non sostituiscono i segnali stradali di indicazione temporanei o permanenti già esistenti, ma che si aggiungono ad essi, in tutti casi in cui il rilevamento viene effettuato con postazione controllo sulla rete stradale fissa o mobile, fatta eccezione per i soli dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica ovvero ” ad inseguimento”-, ha voluto garantire la visibilità e l’avvistamento dei dispositivi di rilevamento della velocità allo scopo di portare a conoscenza degli utenti “l’effettivo” utilizzo dell’apparecchio, non già per preavvisarli con lo scopo di evitare la sanzione, ma per incitarli, con finalità di prevenzione, ad attenersi alle norme del codice della strada, ad adeguare la velocità in un determinato tratto di strada in relazione alla segnalata pericolosità, onde limitare i rischi di condotte illecite e pericolose per gli utenti della strada. Il Comune convenuto, attore sostanziale nel giudizio di opposizione, onerato di dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni e della esistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l’intero procedimento e consentono di dimostrare senza margine di errore, la sussistenza dei fatti costitutivi dell’illecito contestato, non ha provato il rispetto delle prescrizioni del di. 117/2007. Per le considerazioni che precedono il verbale deve essere dichiarato illegittimo per violazione di legge ed annullato. Ogni altra questione può ritenersi assorbita. L’accoglimento dell’opposizione in relazione ad uno solo dei motivi, assorbente rispetto agli altri, induce a ritenere corretta la compensazione delle spese di lite.

Brindisi, 18/082021

multa latiano
sentenza latiano pag. 1
sentenza latiano pag. 2
sentenza latiano pag. 3

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2 risposte

  1. Buonasera,
    ho ricevuto in data odierna, 07/01/2022, una multa per eccesso di velocità sulla SS 7 che collega Brindisi a Taranto (autovelox di Latiano collocato al km 695). L’infrazione risale al 04/09/2021.
    Non ricordo di aver visto ne la postazione di controllo ne tantomeno la segnaletica di preavviso dell’autovelox.
    Ci sono gli estremi per fare ricorso al Giudice di pace? Sono stati accolti altri ricorsi per questa particolare infrazione?
    In attesa di un Suo cortese riscontro, La ringrazio in anticipo.

    Cordiali Saluti,

    Daniele

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