Multa notificata al vecchio indirizzo

dove autovelox

Secondo il Codice della Strada, in caso di contestazione differita, la sanzione amministrativa deve essere notificata, entro 90 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione, all’indirizzo di residenza, domicilio o sede dell’automobilista. Per l’individuazione esatta di detto luogo occorre consultare la carta di circolazione o l’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, il P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) oppure la patente di guida del conducente.

Spesso accade che, nonostante il trasgressore abbia provveduto a trasferire la propria residenza, la contravvenzione sia recapitata presso il vecchio indirizzo.

In tali circostanze, la domanda è: se il destinatario della multa ha debitamente denunciato la variazione anagrafica, la notifica può ritenersi regolare? 

È valida la multa notificata al vecchio indirizzo?

Per rispondere a tale quesito occorre fare delle precisazioni. La ricezione del verbale al vecchio domicilio è riconducibile alla circostanza che l’Ente accertatore abbia attinto ad archivi non tempestivamente aggiornati. È, dunque, di fondamentale importanza verificare se la mancata variazione dei dati anagrafici nei pubblici registri sia un’inadempienza imputabile alla Pubblica Amministrazione o al cittadino stesso. 

L’orientamento prevalente

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, è onere dell’utente chiedere il trasferimento di residenza all’ufficio anagrafe. Dovrà essere poi l’ufficio comunale, una volta annotata l’informazione, a darne notizia alla Motorizzazione. La Direzione generale della Motorizzazione, dovrà darne poi comunicazione a sua volta agli uffici provinciali del  P.R.A. 

Il principio, quindi, è che l’inosservanza di tale procedura da parte dell’Amministrazione non può gravare sul cittadino. Ne consegue che, se il contravventore ha dichiarato tempestivamente il mutamento di residenza, la sanzione,  notificata al precedente indirizzo,  è da ritenersi illegittima e nulla. Infatti, dal momento che il ritardo della notifica non è ascrivibile alla condotta del cittadino, la pretesa di credito da parte della P. A. deve ritenersi estinta (Cfr. Giudice di Pace di Pistoia, sent. n. 717/2017; Giudice di Pace di Alessandria, sent. N. 534/2019 ). Tuttavia, la Corte di Cassazione, sezione 3 Civile, con l’ordinanza del 6 dicembre 2022, n. 35882 ha precisato che, affinché l’automobilista sia esonerato da ogni responsabilità, deve non solo aver tempestivamente comunicato il mutamento di residenza all’anagrafe comunale ma, nel farlo, deve anche aver fornito i dati identificativi del veicolo di appartenenza: “Solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla PA l’erronea notificazione del verbale di accertamento presso l’indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale“.

Da quando decorrono i termini per la notifica della multa notificata al vecchio indirizzo 

Sul giorno da cui contare i termini per la notifica della sanzione,  recapitata alla vecchia abitazione, si sono creati fronti opposti e sentenze contrastanti. Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite a far chiarezza. Secondo l’art. 201 del C.d.S. , il provvedimento amministrativo deve essere notificato entro novanta giorni dalla data di accertamento.  Ma nel caso in cui il destinatario abbia cambiato residenza qual è il “dies a quo” esatto del termine per la notifica?

La Corte di Cassazione Sezioni Unite, con la sentenza n. 24851/2010 ha stabilito che:

  • Il termine per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del C.d.S., nel caso in cui  il trasgressore abbia cambiato residenza provvedendo a far annotare la variazione solamente negli atti dello stato civile e non nel Pubblico Registro Automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile;
  • Deve ritenersi intempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni del codice della strada quando siano trascorsi più di 90 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla debita domanda di cambio di residenza con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza.
Ti potrebbe interessare

Una risposta

  1. Mi è arrivato un verbale a casa di mia mamma ,la stranezza e che io sono residenti in un altro luogo da 20 anni .sul libretto della mia auto l’indirizzo della nuova residenza è esatto a quello attuale .cosa fare.(ps ho guardato pagato la multa )

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *