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Strumenti per garantire la sicurezza e dissuadere l’alta velocità oppure macchine utilizzate per rimpolpare le casse comunali?
Questa è spesso la domanda che si pongono gli automobilisti quando incorrono in apparecchi per la rilevazione automatica della velocità. La Legge 168/2002 stabilisce che funzionari di polizia locale debbano, una volta rilevato l’eccesso di velocità, fermare il veicolo e contestare al conducente la violazione, salvo che la stessa avvenga in strade individuate da un apposito decreto prefettizio. La sentenza della Cassazione civile sez. II, 24/05/2021, n.14108 ha sancito, nel caso di accertamento effettuato in assenza della polizia locale e notificato solo in seguito, un importante principio a tutela dei guidatori.
Cassazione sent. 14108/2021
Nel caso di specie su cui si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, all’automobilista era stato notificato un verbale che gli contestava di aver ecceduto il limite di velocità. L’accertamento della violazione era stato effettuato mediante un apparecchio per la rilevazione automatica della velocità senza la presenza in loco della polizia locale. Il Giudice di Pace di Terralba adito in primo grado accoglieva il ricorso in quanto l’Amministrazione non aveva dimostrato che la presenza del suddetto autovelox fosse segnalata in maniera adeguata, senza entrare nel merito dell’assenza della polizia locale nella fase di accertamento della violazione. Il seguente appello proposto dal Comune avverso tale pronuncia presso il Tribunale di Oristano veniva invece accolto dal Giudice di appello che riteneva legittimo il verbale di contestazione notificato successivamente al trasgressore.
La sentenza della Cassazione
Dopo due verdetti contrastanti, la questione giungeva infine alla Suprema Corte di Cassazione Civile sez. II che con ordinanza n. 14108 del 24/5/2021 ha cassato la sentenza impugnata accogliendo l’opposizione del ricorrente e contestualmente annullando il verbale impugnato. In particolare gli errori individuati nella sentenza cassata sono due: in primo luogo il non aver ravvisato la violazione delle norme “che riservano ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale ed, in particolare, la gestione delle apparecchiature per il controllo della velocità”. Il secondo vizio consiste nell’omessa indicazione “nel verbale di contestazione, degli estremi del decreto prefettizio con il quale dovevano essere indicate le strade (differenti dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali) in cui poteva essere effettuato il rilevamento con i dispositivi automatici senza obbligo di contestazione immediata”.
La mancata indicazione del decreto prefettizio che autorizza l’autovelox
Analizziamo ora le motivazioni che sottendono alla suddetta pronuncia. Per quel che concerne la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio che individui le strade in cui è ammesso il rilevamento con autovelox senza che sia necessaria la presenza della polizia locale, la Cassazione ribadisce un principio già sancito da precedenti pronunce ai sensi dell’art. 4 della Legge 168/2002 (Cass. sez. II, sentenza n. 2243 del 2008 e Cass. ordinanza n. 331 del 2015, Cass. sentenza n. 23551 del 27 ottobre 2020; sentenza n. 776 del 19 gennaio 2021; sentenza n. 10918 del 26 aprile 2021 e Cass. ordinanza n. 2522 del 17 settembre 2021).
Il mancato accertamento della violazione da parte della polizia locale
La novità della sentenza n. 14108 del 24/05/2021 si sostanzia soprattutto con riferimento alla motivazione inerente l’altra causa di accoglimento: la Suprema Corte afferma infatti a tal proposito che “deve ritenersi sempre e comunque necessario l’intervento degli organi di polizia locale nell’espletamento del procedimento di accertamento e contestazione dell’infrazione del Codice della Strada per violazione dei limiti di velocità, procedimento che -atteso il carattere pubblicistico e la sua rilevanza- non può essere assolutamente fatto oggetto di una assoluta privatizzazione a società private noleggiatrici delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità“.
In particolare la Corte di Cassazione ha ritenuto che il semplice contratto di noleggio dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità non comporti l’assunzione della piena disponibilità della stessa in capo alla polizia urbana reputando improprio il sistema di validazione dei dati ottenuto senza la presenza della polizia locale e che invece ne determinava il successivo intervento. Il suddetto modus operandi “comporta una patente illegittimità dell’operato della Pubblica Amministrazione, che travolge la legittimità dell’atto di contestazione della sanzione“.
In sostanza l’accertamento dell’eccesso di velocità effettuato attraverso apparecchi automatici è consentito unicamente in autostrade, strade extraurbane principali e altre strade individuate da un apposito decreto prefettizio (i cui estremi devono essere indicati nel verbale di contestazione). Negli altri casi la presenza della polizia locale per l’accertamento e la contestazione immediata della suddetta violazione è da ritenersi necessario alla stregua di quanto affermato in questa sentenza della Suprema Corte di Cassazione.