TARGA ERRATA: Quando la multa è annullabile e come procedere

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Poiché è previsto che il verbale di contravvenzione menzioni anche gli estremi della targa del veicolo per essere valido, ci si è chiesti se effettivamente l’indicazione della targa errata possa comportare la nullità della multa. Come molti di voi sapranno, infatti, affinché la multa sia valida è necessario che la stessa contenga alcuni elementi necessari e che rispetti tutti i requisiti previsti a norma di legge. Inoltre, poiché il verbale è un atto pubblico, redatto da un pubblico ufficiale, è sorto il dubbio in merito alla necessità di dover procedere alla querela di falso per ottenere il suo annullamento. Tutti questi dubbi, in realtà, hanno trovato delle risposte. Scopriamole insieme.

Cosa deve essere indicato nella multa

Per iniziare, riportiamo la norma che indica quali elementi deve contenere un verbale stradale per essere valido. Ci riferiamo all’articolo 383, comma 1, del D.P.R.  n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada):

“1. Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonchè la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione”.

Occorre precisare, però, che la multa non è impugnabile per ogni errore commesso dai verbalizzanti, ma solo se tale errore ostacola il diritto di difesa del soggetto sanzionato. Tra gli elementi essenziali del verbale di contravvenzione, la cui mancanza comporta la nullità assoluta ed insanabile della multa, troviamo:

  1. L’indicazione del giorno, dell’ora della località in cui la violazione è stata posta in essere;
  2. Le generalità del trasgressore e sua residenza;
  3. Gli estremi della patente di guida e del tipo di veicolo.

Cosa succede se la targa è sbagliata

Dunque, in merito all’indicazione della targa, possiamo affermare che rientra tra gli elementi essenziali del verbale, perché è uno degli elementi che permette di individuare il veicolo. Sul punto, la Giurisprudenza ha specificato che:

  • È possibile impugnare un verbale se in esso è indicata una targa completamente diversa.
  • Invece, l’errore su un solo numero o cifra della targa non comporta la nullità del verbale, se è comunque chiaramente identificabile il conducente.

Dunque, chiarito che è impugnabile la multa quando l’errore sulla targa impedisca di identificare il guidatore, c’è da chiarire in che modo si può procedere avverso il verbale. Infatti, ricordiamo che i modi per impugnare la multa sono i seguenti (leggi il nostro articolo su come fare ricorso al giudice di pace e come fare ricorso al Prefetto):

  1. il ricorso al prefetto, che si può presentare nel termine di 60 giorni;
  2. il ricorso al giudice di pace, che va proposto entro 30 giorni;
  3. il ricorso in autotutela, con raccomandata a/r oppure via pec.

Ma il verbale è un documento redatto da un pubblico ufficiale e pertanto assume la qualifica di atto pubblico, che dunque fa piena prova dei fatti in esso riportati. Per questo motivo, per contestare i fatti oggettivi riportati in questo documento, sarebbe necessario instaurare il procedimento della querela di falso.

Ci si è posti la domanda se ciò valga anche nel caso dell’indicazione della targa sbagliata. Sul punto, la Cassazione ha chiarito che nel caso di un errore sulla targa, per contestare la multa non è necessaria la querela di falso, questo perchè l’errore sulla targa è dovuto ad una percezione sensoriale del pubblico ufficiale. Dunque si potrà proporre opposizione secondo uno dei tre modi sopra indicati.

Cassazione civile sez. II, 08/05/2023, n.12091

Su questo tema riportiamo anche una recente pronuncia della Corte di Cassazione, l’ordinanza numero 12091/2023, nella quale viene ribadito il principio per cui, per impugnare un verbale di contravvenzione per un errore sulla targa, non occorre procedere alla querela di falso. Riportiamo testualmente parte dell’ordinanza:

“L’orientamento di questa Corte, secondo cui l’efficacia di piena prova fino a querela di falso, che deve riconoscersi – ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico – al verbale di accertamento redatto dagli agenti di polizia, oltre che quanto alla provenienza dell’atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente ” agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti “, non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell’ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante ( Cass. n. 29320 del 2022; Cass. n. 3282 del 2006; Cass. n. 16713 del 2009 ). Sulla scorta di tali principi, è stata così riconosciuta l’ammissibilità della contestazione relativa al numero di targa del veicolo senza necessità di proporre querela di falso laddove tale indicazione sia riconducibile ad una mera percezione del verbalizzante suscettibile di errore materiale ( Cass. n. 25676 del 2009; Cass. n. 27937 del 2008; Cass n. 457 del 2006 )”.

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