Autovelox Modello Red and Speed a Padova

strada multa

A Padova lungo l’anello delle tangenziali sono presenti ben 12 autovelox, per far sì che venga controllato e, di conseguenza, sanzionato l’eccesso di velocità.  Ha destato particolare attenzione uno di questi dispostivi, perché il modello è Red and Speed Evo R, molto spesso protagonista di ricorsi accolti a causa della sua mancata omologazione. Cercheremo, dunque, di dare brevi cenni su dove si trova esattamente questo dispositivo, quali sono le sue caratteristiche principali e soprattutto quando è possibile sollevare questioni di legittimità avverso le multe che ha causato.

L’autovelox sulla tangenziale est di Padova

Gli autovelox a Padova non mancano ed in particolare dal 16 ottobre 2016 sono stati attivati 2 dispositivi in Corso Primo Maggio, dove il limite di velocità è di 90 Km/h. La particolarità di questi dispositivi é che sono modelli Red and Speed Evo R, una tipologia che ha creato sempre diversi problemi, soprattutto in tema di omologazione.

Sul sito della Polizia locale di Padova, accanto all’autovelox di nostro interesse, sito al Km 1+951 di Corso Primo Maggio, in direzione Padova Sud, troviamo il documento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che specificatamente decreta:

E’ approvato il sistema denominato “Velocar Red&Speed EVO” per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità,anche con riprese frontali con oscuramento del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione, e per l’accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa, prodotto dalla soc. Velocar s.r.l.,con sede in Via Zanardelli 72, Castiglione delle Stiviere (MN), con le seguenti prescrizioni: le due funzioni possibili, mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa,ed eccesso di velocità,dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l’accertamento della velocità al controllo delle infrazioni al semaforo rosso; in relazione alla funzione di riconoscimento automatico delle targhe il dispositivo è approvato solo per la lettura delle targhe italiane;la classifica dei veicoli è intesa in macro tipologie dimensionali (veicoli lunghi e veicoli corti); dovranno essere impiegati meccanismi di protezione e tecniche di crittografia nella trasmissione dati al fine di garantire il rispetto delle attuali norme in materia di tutela dei dati personali; la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale;in fase di installazione dovrà essere verificata la corretta installazione secondo le istruzioni riportate sul manuale di Installazione e Utilizzo”.

Tra l’altro, per  i dispositivi di questa zona pare vi sia una disputa per chi dovrà svolgere il ruolo di gestore tra la società Velocar e Telerete Nordest. Inoltre, è prevista una sostituzione graduale degli attuali autovelox .

Il dispositivo di rilevazione della velocità Red and Speed Evo R

Per capire le problematiche specifiche del dispositivo di nostro interesse, dobbiamo prima analizzare le sue particolarità nel funzionamento.

Il Red and Speed R è un velocar, che potrebbe definirsi un autovelox evoluto. Infatti, attraverso un sistema moderno di fotografia, riesce a catturare la targa dell’autovettura ed elaborarne la velocità media grazie ad un sensore radar non invasivo.

Sul sito Velocar vengono elencate le caratteristiche dei diversi modelli ma sono più o meno tutti capaci di:

  • Rilevare le infrazioni di velocità puntuali o semaforiche e statistiche di traffico, o tutte e due insieme;
  • Controllare più corsie, anche con senso di marcia opposto;
  • Misurare la velocità con sensore radar non invasivo;
  • Raccogliere dati statistici;
  • Classificare i veicoli.

Profili di illegittimità per il sistema di rilevazione Red and Speed Evo R

Possiamo quindi affermare che il dispositivo Red and Speed Evo R è un autovelox, ma con la capacità di rilevare la velocità media come un tutor. Vediamo quindi cosa ne consegue a livello di regolamentazione, evidenziando i profili di illegittimità che possono essere sollevati quando si riceve una multa a causa del lavoro di questo dispositivo:

  1. Segnaletica: in rispetto del principio del legittimo affidamento e della normativa sulla segnaletica, si dispone che gli avvisi sulla presenza di questi strumenti e sui limiti di velocità, siano chiari e ben visibili, ad una debita distanza. Addirittura dovrebbe essere specificato anche se il dispositivo di rilevamento ha postazione fissa o mobile e se è in grado di rilevare la velocità media.
  2. Limite di tolleranza: per tutti i dispositivi che rilevano la velocità media, non dovrebbe applicarsi il limite di tolleranza del 5% come per gli autovelox che rilevano la velocità istantanea, ma il criterio progressivo previsto dall’articolo 345 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, in base al quale “alla determinazione della velocità è associato l’errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora”. Si ricorda che nonostante questo criterio emerga chiaramente dal dato normativo, non è ancora pacificamente applicato dai Giudici di merito.
  3. Certificazione di omologazione: i dispositivi di rilevazione della velocità, tutti, devono essere sottoposti all’omologazione, approvazione e taratura. In particolare, ricordiamo che, per i Giudici di merito, è ormai pacifico che un dispositivo sottoposto all’approvazione, necessita anche di essere stato sottoposto all’omologazione per essere legittimamente utilizzato (sul punto può essere utile il nostro articolo su approvazione ed omologazione). Questo è un aspetto molto importante da sottolineare, in quanto nel documento PDF chiamato “omologazione” sul sito della Polizia Locale di Padova, in realtà si parla sempre di “approvazione” o al massimo le due procedure vengono considerate equivalenti. Sul punto vogliamo riportare delle sentenze aventi ad oggetto proprio il modello di autovelox Red and Speed Evo R:
  • In primo luogo, il Giudice di Pace di Pescara con la sentenza 1152 del 14 settembre 2021, ha stabilito che l’apparecchio di rilevamento della velocità deve essere debitamente omologato per poter essere legittimamente utilizzato, ribadendo, come in altre sentenze precedenti delle stessa Corte, che “le due procedure, ossia quella dell’approvazione e quella dell’omologazione dell’autovelox, sono diverse e che solo all’art. 142, comma 6, del C.d.S. è specificato che i dispositivi di rilevamento della velocità devono essere debitamente omologati”.
  • Il Giudice di Pace di Treviso, invece, rivoluziona ancora di più la materia, affermando nella sentenza n.384, del 22 giugno 2021, che “Multe e sanzioni registrate da autovelox approvati con atto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), ma non convalidate dal ministero dello Sviluppo Economico (MISE), non sono valide e vanno di conseguenza annullate.  È interessante notare che sul sito della “Federazione italiana trasportatori” viene riportata tale sentenza,  considerata un precedente giuridico importante.

In ogni caso, si riporta anche l’orientamento della stessa Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che sia gli autovelox che i tutor devono essere sottoposti ai controlli di omologazione e taratura e che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di rilevazione della velocità, il giudice DEVE accertare se effettivamente l’apparecchio è stato sottoposto alle regolari operazioni di verifica di funzionalità e taratura l’amministrazione deve presentare le relative certificazioni.

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