Autovelox S.P. 206 Voghera

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L’autovelox sulla S.P. 206 potrebbe presentare dei profili di illegittimità, a causa della strada su cui è posizionato. Infatti, è risaputo che per essere valida la multa, il dispositivo che ha scaturito la contravvenzione deve essere presegnalato e deve essere sottoposto a determinati controlli, ma questi non sono gli unici elementi di validità necessari. In effetti, in alcuni casi particolari, nel verbale di contravvenzione deve essere indicato anche il Decreto del Prefetto. Questo perché gli organi di polizia possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico lungo determinate strade, a condizione che queste siano specificamente individuate mediante decreto prefettizio. I tratti stradali dove vengono posizionati gli strumenti di rilevazione, però, devono corrispondere a specifici parametri di valutazione. Scopriamo quali sono questi elementi e quando, a causa degli stessi, è possibile impugnare la multa.

Tutto quello che c’è da sapere sul dispositivo

Iniziamo con l’individuare l’autovelox che ha fatto nascere l’esigenza di trattare questo tema, perché parrebbe posto proprio su una strada che non corrisponde ai parametri di valutazione previsti dalla legge.

Si tratta di un dispositivo che si trova in provincia di Pavia, sulla  S.P. 206 Voghera – Novara, nello specifico al Km 44+013, in direzione Vigevano Cassolnovo. Qui il limite di velocità è di 90 Km/h.

Lo strumento di rilevazione è automatico e corrisponde al modello VRS-EVO-R. Sul sito della casa di produzione, la Velocar, vengono elencate le seguenti caratteristiche:

  • Dispositivo per il rilievo delle infrazioni di velocità puntuali e semaforiche e statistiche di traffico
  • Approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS)
  • Fino a tre corsie con un unico dispositivo anche con senso di marcia opposto
  • Misura della velocità con sensore radar non invasivo
  • OCR integrato con certificazione UNI10772:1998 classe A 100%
  • Targhe italiane e straniere (50+ nazioni)
  • Riconoscimento nazionalità della targa
  • Riconoscimento codici merci pericolose
  • Raccolta dati statistici
  • Classificazione dei veicoli
  • Gestione di due lanterne semaforiche indipendenti

Possibili profili di illegittimità del dispositivo:

Prima di analizzare nel dettaglio il tema delle strade su cui è possibile installare i dispositivi di rilevazione, ricordiamo brevemente i motivi generali che potrebbero rilevare ai fini di un ricorso:

  • Presegnalazione e visibilità dell’Autovelox: il dispositivo deve essere sempre presegnalato e deve essere ben visibile. In ogni caso, questo non basta, se la segnaletica e la visibilità non sono adeguate alle condizioni richieste. Inoltre, deve essere indicato se il dispositivo rileva la velocità media o fissa e se ha postazione fissa o mobile.
  • Controlli: i dispositivi di rilevazione della velocità, tutti, devono essere sottoposti all’omologazione, approvazione e taratura. Sul punto, si sono espresse sia la Corte Costituzionale che la Corte di Cassazione.
  • Nel verbale di contravvenzione deve essere indicato il numero di matricola dell’autovelox.
  • Limite di tolleranza: per tutti i dispositivi che rilevano la velocità istantanea, dovrebbe applicarsi il limite di tolleranza del 5% . Per i dispositivi che rilevano la velocità media, invece, dovrebbe applicarsi il criterio progressivo previsto dall’articolo 345 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, in base al quale “alla determinazione della velocità è associato l’errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora”.
  • È necessario il Decreto Prefettizio autorizzativo per la legittimità del rilevamento elettronico di velocità, con contestazione differita, per le violazioni commesse su strada extraurbana secondaria o sulle strade urbane di scorrimento e questo principio è stato sancito anche di recente dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 8690 del 28/03/2023.

I criteri dell’elenco prefettizio e la possibile illegittimità della multa:

Per comprendere la questione di legittimità delle multe, a causa dei requisiti delle strade dove sono stati posizionati gli autovelox da cui sono scaturite, occorre partire dal dato normativo.

In particolare, quello che interessa la problematica di cui si sta trattando è l’articolo 4, del D.L. 121 del 20 giugno 2002, il quale prevede che:

“1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane  principali  di  cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  gli  organi  di  polizia  stradale  di   cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto  legislativo,  secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di  cui  viene data informazione agli automobilisti, finalizzati  al  rilevamento  a distanza delle violazioni alle norme di  comportamento  di  cui  agli articoli  142,  148  e  176  dello  stesso  decreto  legislativo,  e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi  tecnici  di controllo possono essere altresì  utilizzati  o  installati  ((sulle restanti tipologie di strade,  ovvero  su  singoli  tratti  di  esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2)). 

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e  su  conforme  parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di  cui  al  comma  1,  ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del  tasso  di  incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali  non  è  possibile  il  fermo  di  un  veicolo  senza recare pregiudizio alla sicurezza della  circolazione,  alla  fluidità  del traffico o all’incolumità  degli  agenti  operanti  e  dei  soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni  o  modifiche  dell’elenco  delle  strade di cui  al precedente periodo”.

Dunque, la norma prevede che i dispositivi di rilevazione della velocità possano essere installati solo su determinate strade. Questo, a condizione che esse siano specificamente individuate mediante decreto prefettizio.

In ogni caso, ai sensi della norma sopra riportata, le prefetture nell’individuare le strade, dovranno tener conto di specifici parametri di valutazione, quali il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

Articolo 4 del D.L. 121/2002 ed Autovelox sulla S.P. 206 a Voghera:

In merito all’Autovelox posto sulla  S.P. 206 Voghera – Novara, nello specifico al Km 44+013, in direzione Vigevano Cassolnovo, il problema sorge perché pare che il dispositivo di rilevamento sia stato illegittimamente apposto e utilizzato lungo una strada non rispondente ai requisiti dettati dalla legge, ovvero:

  1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera C, Codice della Strada, per le strade extraurbane secondarie: «strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine»;
  2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera D, Codice della Strada, per le strade urbane di scorrimento: «strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate».
  3. Ai sensi dell’articolo 4, del D.L. 121/2002, sembrerebbero mancare i requisiti relativi al tasso di incidentalità, alle condizioni strutturali, al plano-altimetrico e al traffico.

Si ricorda anche la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 3701/2011, secondo cui ove il Prefetto ecceda dai limiti segnati dal Codice della Strada, includendo indebitamente nell’apposito elenco anche una strada che non risponda ai criteri di cui si è detto, il giudice ordinario potrà disapplicare, in via incidentale, l’atto o il provvedimento amministrativo, e, conseguentemente annullare il verbale così illegittimamente emesso. Sul punto si segnala il nostro articolo sulla sentenza.

Pertanto, qualora si riceva una multa dovuta alla rilevazione dell’autovelox sopra dettagliatamente identificato, si consiglia di chiedere il parere di un legale esperto in materia, al fine di valutare la possibilità di presentare ricorso.

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