Giudice di Pace di Lecce Sent. del 22 gennaio 2007

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Avv. Anna Maria Aventaggiato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 22.01.2007, promossa da: 

…………., elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio dell’avv.to V. Matranga, che Io rappresenta e difende, come da mandato in atti,

CONTRO
Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi di persona, con delega,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.09.2006, …………. proponeva opposizione avverso il verbale n. 22984/06 emesso dalla Polizia Municipale di Lecce il 15.03.2006, notificatogli il 30.06.2006, con il quale gli veniva richiesto il pagamento di euro 43,00 quale sanzione amministrativa per violazione dell’art. 7 comma 1, lett. F) e 14 del C.d.S. per aver sostato in area regolamentata senza esporre il titolo di pagamento. 

Il ricorrente, oltre ad eccepire diverse violazioni di legge in ordine al verbale elevatogli, deduceva che non corrispondeva a vero la circostanza di cui al verbale perché, alla data ed orario contestati, lo stesso aveva provveduto regolarmente a munirsi dell’obbligatorio tagliando. Eccepiva, pertanto, la illegittimità del verbale de quo, essendosi, prima di sostare, regolarmente premunito del titolo di pagamento che gli consentiva di sostare dalle ore 19,37 fino alle ore 20,29, mentre la presunta violazione era stata accertata alle ore 19,45 (come è prova documentale in atti). Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento del verbale impugnato e la condanna del Comune convenuto al pagamento delle spese e compensi di lite.

Il Comune di Lecce si costituiva in giudizio depositando la documentazione richiestagli, rilevando la regolarità e legittimità della violazione impugnata. All’udienza del 22.01.2007, fissata per la comparizione delle parti e la discussione, compariva il procuratore del ricorrente e un delegato del Comune di Lecce e, dopo breve discussione orale, il Giudicante decideva il ricorso, dando lettura in udienza del dispositivo.

Motivi della decisione
Il ricorso proposto da …………. avverso il verbale n. 22984/06, elevato dalla Polizia Municipale di Lecce, è fondato e va, pertanto, accolto. Ed invero, risulta pacifico dagli atti di causa che il ricorrente, il giorno 15.03.2006, alle ore 19,45, prima di sostare in area regolamentata, si era munito del relativo tagliando, come si evince dal documento in atti in cui è riportato l’orario di inizio sosta alle ore 19,37, con fine sosta alle ore 20,29, per il costo di euro 0,90 e, pertanto, la sosta essendo stata regolarmente pagata, copriva necessariamente anche il periodo contestato in verbale e cioè le “ore 19,45″. 

Il ricorrente, dunque, ha provato di aver sostato regolarmente, previo possesso del titolo richiesto per la sosta regolamenta, esposto sul cruscotto e pertanto, il Giudicante non può che ritenere il comportamento del Perone osservante delle norme del codice della strada e che il verbale contestato è stato illegittimamente emesso e che lo stesso va, pertanto, annullato.

Il ricorso è quindi fondato e merita di essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce:

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il verbale n. 22984 della Polizia Municipale di Lecce, con ogni conseguenza di legge.

Spese compensate.

Lecce 22.01.07

IL CANCELLIERE c1 IL GIUDICE DI PACE

Carlo DELLI NOCI

Avv. Anna Maria Avantaggiato

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